CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 10735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, e aveva condannato il primo alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e il secondo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta, avrebbe: -) emesso nell'anno 2011, undici fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, in favore della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", per un imponibile complessivo pari a 237.500,00 euro ed IVA pari a 47.500,00 euro, con condotte commesse fino al 18 settembre 2011; -) contabilizzato nell'anno 2011, otto fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", per un imponibile complessivo pari a 630.000,00 euro ed IVA pari a 48.300,00 euro, con condotte commesse fino al 31 dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA], invece, nella qualità di legale rappresentante della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe contabilizzato nell'anno 2011, undici fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile complessivo pari a 237.500,00 euro ed IVA pari a 47.500,00 euro, con condotte commesse fino al 18 settembre 2011. 2. .Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione della responsabilità penale dei due ricorrenti. Si deduce che la sentenza impugnata non offre una corretta motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà delle prestazioni riportate nelle fatture, e valorizza elementi, quali le movimentazioni sul conto corrente della ditta di [OSCURATO:PERSONA], di natura meramente presuntiva, come riconosciuto dalla Commissione Tributaria di Lecce. Si aggiunge che la Corte d'appello ha omesso di considerare che: -) la ditta di [OSCURATO:PERSONA], quando ha emesso le fatture in contestazione, era sicuramente attiva, come accertato dalla Guardia di Finanza; -) le opere indicate nelle fatture sono state previste nell'ambito di un progetto di finanziamento di cui alla legge n. 488 del 1992, presupponente, ai fini dell'erogazione delle somme, il previo accertamento della realizzazione dei lavori, e in relazione alle stesse è stato effettuato, dopo apposita verifica dell'ente di credito, il versamento, in data 25 ottobre 2010, della prima rata di tale finanziamento; -) le fatture sono state pagate dal destinatario, la società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", e registrate in contabilità; -) l'esecuzione delle opere, preceduta dal rilascio dei titoli urbanistici, è stata constatata dalla Guardia di Finanza. Si aggiunge che agli atti non sono allegate le fatture concernenti i subappalti stipulati dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti il presupposto della illecita "sovrafatturazione" da questa ditta verso la società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].".2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art: 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione della responsabilità penale dei due ricorrenti. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata dà per accertato il rientro di capitali dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] alla società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", in ragione di bonifici effettuati dalla precisata ditta individuale ai fratelli Galasso, amministratori della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", lo stesso giorno o il giorno successivo a quello della ricezione, da parte della prima, delle somme riportate nelle fatture in contestazione. Si osserva, in proposito che: -) non vi è coincidenza temporale e di importi tra i pagamenti effettuati dalla società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] e i pagamenti effettuati dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli Galasso; -) anteriormente alla erogazione della prima rata di finanziamento, i soci della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." non avevano alcun obbligo di conferire capitali, come risulta dal contratto di mutuo con la banca, e da una missiva di questa del 22 marzo 2010, il quale collegava gli aumenti di capitale sotto forma di finanziamenti dei soci allo svincolo delle somme da parte dell'ente di credito; -) i fratelli Galasso hanno effettuato versamenti alla società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." entro il febbraio 2010, e quindi in epoca precedente alla erogazione della prima rata di finanziamento, concessa il 25 ottobre 2010, come risulta dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; -) il rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Galasso, amministratori della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." è un dato neutro; -) le fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] sono state utilizzate per incrementare l'attivo dello stato patrimoniale della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", e quindi non hanno influenzato il reddito di tale impresa, così da procurarle vantaggi fiscali. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157-161 cod. pen. e alla legge n. 148 del 2011, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, perché gli stessi sono stati commessi in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, che ha elevato il termine necessario a prescrivere di un terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate.2. Infondate sono le censure esposte nel terzo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di prescrizione, deducendo che i reati sarebbero stati commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, che ha elevato il termine necessario a prescrivere di un terzo. 2.1. Occorre innanzitutto precisare che la disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che, per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lgs., ha elevato il termine necessario a prescrivere di un terzo rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 157 cod. pen., è entrata in vigore dal 17 settembre 2011. Questo perché: -) il comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; -) la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011 è il 17 settembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 148 del 2011 sulla [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della medesima legge 14 settembre 2011, n. 148. 2.2. Va poi osservato che univoco è l'orientamento della giurisprudenza in ordine alla individuazione della data di consumazione dei tipi delittuosi in contestazione, quelli di cui all'art. 2 e all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e quindi al momento dal quale decorre il termine di prescrizione. In particolare, costante è l'insegnamento in forza del quale il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (cfr., per tutte Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652-01, e Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659-01) Altrettanto consolidato è l'indirizzo secondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si perfeziona, qualora si abbiano plurimi episodi • nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima delle fatture (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01, e Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01). 2.3. Ciò posto, nella specie, i reati si sono consumati tutti dopo l'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è entrata in vigore dal 17 settembre 2011.4 Invero, dalle imputazioni risulta che: -) il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è contestato come commesso sino al 18 settembre 2011; -) il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è contestato come commesso sino al 31 dicembre 2011; -) il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] è contestato come commesso sino al 18 settembre 2011. Né il ricorso o le sentenze pongono in discussione l'individuazione della data di commissione dei reati come indicata nelle riportate indicazioni. 2.4. Inoltre, ai fini della verifica della maturazione della prescrizione, occorre tenere conto dei periodi di sospensione. Questi periodi, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, e non oggetto di specifica contestazione, sono pari a 515 giorni. Invero, nel primo grado, si sono verificate le seguenti sospensioni: -) dal 13 giugno al 16 novembre 2017, per rinvio determinato dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze indetta dall'[OSCURATO:PERSONA]; -) dall'8 marzo al 9 maggio 2018, per rinvio determinato da legittimo impedimento di un difensore (per questo rinvio sono conteggiabili solo 60 giorni, a norma dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.); -) dal 14 giugno al 6 novembre 2018, per rinvio determinato da richiesta delle parti; -) dal 6 novembre 2018 al 9 aprile 2019, per rinvio determinato da richiesta delle parti. 2.5. Da quanto sopra evidenziato discende che per nessuno dei reati in contestazione deve ritenersi decorso, anche alla data della pronuncia della presente sentenza, il termine di prescrizione. Infatti, considerando termine ordinario di prescrizione, periodi di interruzione e periodi di sospensione, risulta che: -) con riferimento al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso sino al 18 settembre 2011, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 15 febbraio 2023; -) con riferimento al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso sino al 31 dicembre 2011, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 29 maggio 2023; -) con riferimento al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], commesso sino al 18 settembre 2011, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 15 febbraio 2023. 3. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, esaminate congiuntamente perché sviluppano argomenti strettamente collegati, le quali contestano la configurabilità dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, deducendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono ' inidonei a dimostrare la fittizietà delle fatture e che dall'utilizzazione delle stesse non è stato derivato alcun vantaggio fiscale per la società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].". 3.1. Le sentenze di merito indicano in modo analitico perché deve ritenersi che le fatture emesse nell'anno 2011 dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], e da questa utilizzate nella sua dichiarazione, nonché le fatture emesse nel medesimo anno 2011 dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", e utilizzate dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] anche ai fini delle dichiarazioni, attengono ad operazioni in tutto o in parte inesistenti. Si rappresenta, in particolare, che la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'anno 2011, ha: -) emesso esclusivamente le undici fatture indicate nell'imputazione in favore della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", per un importo complessivo pari a 2.300.000,00 euro, di cui 1.947.000,00 a titolo di imponibile e 363.000,00 a titolo di IVA; -) avuto alle sue dipendenze esclusivamente otto dipendenti, dei quali sei occupati per 82 giorni, e due soltanto per l'intero anno; -) utilizzato solo due mezzi, un trattore stradale ed un camion, nessuno dei quali indicato nel registro dei beni ammortizzabili o intestato a [OSCURATO:PERSONA], essendo anzi il camion intestato ad [OSCURATO:PERSONA], socio della società "3FG Martucc. io s.r.l.", beneficiaria delle indicate fatture. Si evidenzia, poi, che: -) non sono risultate giustificazioni documentali della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla determinazione specifica degli importi dei singoli lavori asseritamente svolti; -) i tre soci della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." erano il padre e gli zii di [OSCURATO:PERSONA]; -) in occasione della movimentazione delle precisate fatture, 285.000,00 euro sono stati riscossi in contanti da [OSCURATO:PERSONA] ed annotati sul conto soci, sebbene si trattasse di ditta individuale, e poi sono rientrati in contanti nella disponibilità dei soci della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", ossia il padre e gli zii di [OSCURATO:PERSONA], i quali a loro volta, li hanno versati dai conti personali ai conti della società. Si segnala, ancora, che, sempre nel corso dell'anno 2011, la società "[OSCURATO:SOCIETA].": -) ha emesso le otto fatture indicate nell'imputazione in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo pari a 678.300,00 euro, di cui 630.000,00 a titolo di imponibile e 48.300,00 a titolo di IVA; -) non ha esibito alcuna documentazione contabile, non ha presentato dichiarazione dei redditi, ed ha presentato esclusivamente una comunicazione annuale dati IVA per operazioni attive di importo complessivo pari a 5.600,00 euro; -) ha avuto alle proprie dipendenze un solo lavoratore e per soli quattro mesi; -) non possedeva alcun tipo di automezzo; -) non risulta aver ricevuto alcun pagamento dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], anche per quanto emerge dal conto mastro "fornitori" di tale impresa.3.2. Il discorso giustificativo esposto dai giudici di merito ricompone in modo congruo i plurimi elementi istruttori acquisiti, tutti logicamente convergenti nel supportare le conclusioni raggiunta. Né i rilievi formulati dalla difesa risultano evidenziare vizi logici. Invero, gli elementi prospettati nel ricorso concernenti tanto l'esistenza ed operatività della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] quanto l'effettività delle opere da questa realizzate per la società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." non sono certo incompatibili con la conclusione della sovrafatturazione, non a caso limitata a 237.500,00 euro di imponibile e a 47.500,00 euro di IVA, ossia ad una parte percentualmente minoritaria degli importi fatturati dalla prima impresa alla seconda. Inoltre, gli elementi addotti dal ricorrente per escludere la "restituzione" della somma di 285.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] al padre ed agli zii, soci della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", costituiti in particolare dalla non puntuale coincidenza dei tempi e degli importi delle fatture con i versamenti in "restituzione" e dall'insussistenza per i soci della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA]." di effettuare conferimenti di capitali alla società, sono, da un lato, semplicemente asseriti, e, dall'altro, anch'essi privi di efficacia dirimente. Di .conseguenza, può concludersi risultano corrette sia l'affermazione della fittizietà delle fatture emesse dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", almeno per l'importo di 285.000,00 euro, così come indicato nelle imputazioni, e corrispondente alle "retrocessioni" in contanti accertate dalla polizia giudiziaria, risulta corretta, sia l'affermazione della fittizietà delle fatture emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo, poi, alle deduzioni concernenti l'assenza di vantaggi fiscali per la società "3FG [OSCURATO:SOCIETA].", e quindi l'esclusione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato ad [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che le stesse, in disparte da ulteriori considerazioni, non hanno costituito oggetto di puntuale documentazione nel ricorso. 4. Alla complessiva infondatezza delle cen