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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30112/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SANREMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto atto di appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Giudice di Pace di Sanremo, convertito in data 08/05/2023 dal Tribunale di Imperia in ricorso per cassazione, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in Camporosso, il 01/01/2017).

Rilevato che, il 24/05/2023, il difensore, munito di procura speciale, ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, atto di rinuncia alla suddetta impugnazione; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nulla in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'avvenuta tempestiva rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SANREMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto atto di appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Giudice di Pace di Sanremo, convertito in data 08/05/2023 dal Tribunale di Imperia in ricorso per cassazione, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in Camporosso, il 01/01/2017). Rilevato che, il 24/05/2023, il difensore, munito di procura speciale, ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, atto di rinuncia alla suddetta impugnazione; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'avvenuta tempestiva rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 30112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris