Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14441/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 2000; avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso 1'11 novembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagata, pur formalmente diretto a contestare anche la misura applicata, attiene alla sola convalida dell'arresto e si compone di due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali si deduce l'errata qualificazione dei fatti (in ipotesi difensiva da sussumere all'interno della fattispecie tentata e non consumata) e la sussistenza dello stato di flagranza (in quanto gli operanti sarebbero intervenuti successivamente ai fatti, in conseguenza della richiesta avanzata dai dipendenti dell'esercizio commerciale).

3. Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto le censure sono prive di determinatezza, limitandosi a prospettare, appunto, una diversa qualificazione del fatto contestato (senza, tuttavia, indicare le ragioni di quanto esposto) e l'inesistenza dello stato di flagranza (deducendo, tuttavia, circostanze in sé irrilevanti, quali l'intervento successivo degli operanti, a fronte del pacifico rinvenimento, nell'immediatezza del fatto, sulla persona dell'arrestata dell'intera refurtiva sottratta all'interno del supermercato).

4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 2000; avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso 1'11 novembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagata, pur formalmente diretto a contestare anche la misura applicata, attiene alla sola convalida dell'arresto e si compone di due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali si deduce l'errata qualificazione dei fatti (in ipotesi difensiva da sussumere all'interno della fattispecie tentata e non consumata) e la sussistenza dello stato di flagranza (in quanto gli operanti sarebbero intervenuti successivamente ai fatti, in conseguenza della richiesta avanzata dai dipendenti dell'esercizio commerciale). 3. Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto le censure sono prive di determinatezza, limitandosi a prospettare, appunto, una diversa qualificazione del fatto contestato (senza, tuttavia, indicare le ragioni di quanto esposto) e l'inesistenza dello stato di flagranza (deducendo, tuttavia, circostanze in sé irrilevanti, quali l'intervento successivo degli operanti, a fronte del pacifico rinvenimento, nell'immediatezza del fatto, sulla persona dell'arrestata dell'intera refurtiva sottratta all'interno del supermercato). 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore
Sentenza Cassazione n. 14441/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris