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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Avezzano in data 14 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di tentata rapina impropria anziché di tentato furto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità.

Peraltro, le censure dedotte risultano meramente riproduttive di questioni di merito già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, i giudici d'appello, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, hanno logicamente ritenuto integrato il delitto di tentata rapina impropria a fronte dell'"indiscutibile contenuto intimidatorio" della condotta, finalisticamente diretta al conseguire l'impossessamento dell'autovettura di proprietà di una delle parti lese (pag. 3 della pronuncia oggetto di gravame); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto afferente alla graduazione della pena, benché la pronuncia impugnata sia sul punto corredata da motivazione congrua e scevra da vizi logici.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo giudice, in quanto idonea a remunerare il complessivo disvalore del fatto, tenuto conto della personalità del reo, del disvalore complessivo della cosa oggetto della condotta delittuosa nonché della circostanza che l'azione "si era arrestata precocemente" (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

In tale prospettiva, rileva precisare come deve ritenersi adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Avezzano in data 14 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di tentata rapina impropria anziché di tentato furto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, le censure dedotte risultano meramente riproduttive di questioni di merito già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici d'appello, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, hanno logicamente ritenuto integrato il delitto di tentata rapina impropria a fronte dell'"indiscutibile contenuto intimidatorio" della condotta, finalisticamente diretta al conseguire l'impossessamento dell'autovettura di proprietà di una delle parti lese (pag. 3 della pronuncia oggetto di gravame); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto afferente alla graduazione della pena, benché la pronuncia impugnata sia sul punto corredata da motivazione congrua e scevra da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena irrogata dal primo giudice, in quanto idonea a remunerare il complessivo disvalore del fatto, tenuto conto della personalità del reo, del disvalore complessivo della cosa oggetto della condotta delittuosa nonché della circostanza che l'azione "si era arrestata precocemente" (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). In tale prospettiva, rileva precisare come deve ritenersi adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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