CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29569/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 3 dicembre 2025, la Corte di appello di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odiernoricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tradue sentenze:- - Sentenza della Corte di appello di Roma del 16.9.2021, irrevocabile il31.12.2021, relativa al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990,commesso il 29.4.2021;- - Sentenza del Tribunale di Roma del 14.10.2022, irrevocabile il 3.11.2022,relativa al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990;che l’istanza veniva respinta in quanto il lasso di tempo intercorso tra i dueepisodi (circa diciotto mesi) non consentiva di ritenere contigui temporalmente idue episodi e in quanto la qualità di assuntore di sostanza stupefacente di tipococaina non integra lo stato di tossicodipendenza, condizione, quest’ultima,prevista dall’art. 671, comma 1 cod. proc. pen., con la conseguenza che lareiterazione dei reati doveva ritenersi espressione di una scelta di vita,confermata, peraltro, da una precedente condanna per analogo reato risalente al2020;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso la difesa del ricorrentearticolando quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:1) Violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.sotto il profilo della erronea interpretazione del concetto di tossicodipendenza;2) Violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. peravere valutato esclusivamente la distanza temporale tra i due episodi, omettendodi valutare gli ulteriori indici sintomatici di unitarietà del disegno criminoso;3) Violazione di legge in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. per avere qualificatoi reati come espressione di una scelta di vita, confondendo continuazione eabitualità;4) Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato i criteridettati dalla giurisprudenza al fine di verificare l’identità del disegno criminoso;rilevato che, con riferimento alla valenza sintomatica della distanza temporale, lacensura si limita a fornire una diversa lettura dell’indice, invocando, quindi, difatto, una diversa valutazione dell’elemento fattuale, non ammissibile in questasede, senza confutare le argomentazioni del giudice dell’esecuzione che haritenuto assorbente, rispetto agli altri motivi, la distanza temporale tra i dueepisodi. Il ricorrente non ha fornito elementi per ritenere che tale distanza, nelcaso specifico, non sia indicativa di autonomia deliberativa;rilevato che il motivo sub 3) è generico e confuso non adducendo motivi specificiper i quali la distanza temporale tra i due episodi e con il precedente del 2020non debbano considerarsi come indicativa di una scelta di vita nella quale ilricorso al crimine è una ipotesi contemplata ed attuata, ma non per questoesecuzione di una ideazione unitaria a monte;rilevato che il motivo sub 4) è, parimenti, in fatto e non si confronta conl’argomento del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto prevalente lo iatotemporale rispetto agli altri indici;quanto, infine, al motivo sub 1), relativo allo stato di assuntore di cocaina:osservato che la giurisprudenza di questa Corte distingue lo stato ditossicomania, che costituisce una mera dipendenza psichica alla droga, da quellodi tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa; che l’art. 671cod. proc. pen., si riferisce alla condizione di tossicodipendenza; che, nellavalutazione del giudice dell’esecuzione la condizione dell’assuntore di cocaina nondetermina uno stato di tossicodipendenza, sicché non rientra nella previsionedell’art. 671 cod. proc. pen.; che, rispetto a tale valutazione, il ricorrente silimita a invocare l’equiparazione tra le due condizioni senza, tuttavia, fornireargomenti atti ad inficiare la valutazione del giudicante;che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 infavore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.