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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07314/2026

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nella seguente composizione: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente.

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione.

Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 .

Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 .

La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 .

2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente.

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione.

Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 .

Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 .

La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 .

2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nella seguente composizione:          Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla                                      Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]     R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore     Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 ,  rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 . 2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:          Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla                                      Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]     R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore     Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 ,  rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 . 2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla
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