CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nella seguente composizione: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso lAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dallAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto limpugnazione dellavviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dellICI relativa allanno 2009, nella misura complessiva di 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto lappello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario della contribuente sul presupposto che latto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare lestinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (questultimo introdotto dall art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 . 2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] stalla Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26848/2018 Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso lAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dallAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto limpugnazione dellavviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dellICI relativa allanno 2009, nella misura complessiva di 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto lappello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario della contribuente sul presupposto che latto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. 5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare lestinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (questultimo introdotto dall art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 . 2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Stalla