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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32216/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che, al di là della acritica riproduzione di massime giurisprudenziali, sono generici e meramente riproduttivi delle medesime doglianze dedotte in sede di appello, puntualmente rigettate dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze istruttorie (avuto .riguardo sia al contenuto del provvedimento autoriZzativo che all'accertato allontanamento dell'imputato dal domicilio in una fascia oraria diversa da quella indicata in detto provvedimento).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che, al di là della acritica riproduzione di massime giurisprudenziali, sono generici e meramente riproduttivi delle medesime doglianze dedotte in sede di appello, puntualmente rigettate dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze istruttorie (avuto .riguardo sia al contenuto del provvedimento autoriZzativo che all'accertato allontanamento dell'imputato dal domicilio in una fascia oraria diversa da quella indicata in detto provvedimento). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 32216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris