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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17948/2026

Testo disponibile della fonte

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ria Cacopardo in virtù di procura specialeallegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 9616/2021, depositata il 29 ottobre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanianotificava, in data 15 novembre 2012, a Tamburino CorradoMaria, atto di diniego di definizione agevolata ex art. 39, comma12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n.111, prot. n. 58254/2012, proposta in relazione al giudizio n.6710/2010 R.G.R. pendente dinanzi alla C.T.P. di Catania, eriguardante il ruolo n. 450086/2008 e la relativa cartella dipagamento n. 29320080111879455, emessa per IRPEF 2005dell’importo di € 5.727,00, oltre sanzioni ed interessi.2.

Avverso tale atto di diniego [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la quale, con sentenza n. 8054/2018,depositata il 4 luglio 2018, dichiarava cessata la materia delcontendere, compensando le spese di lite, avendo la stessaC.T.P., con sentenza n. 102/03/2013 del 16 gennaio 2013, resaall’esito del giudizio n. 6710/2010 R.G.R., annullato la cartelladi pagamento in relazione alla quale era stata proposta istanzadi definizione agevolata.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania,con sentenza n. 9616/2021, pronunciata il 30 settembre 2021,e depositata in segreteria il 29 ottobre 2021, accoglieval’appello, annullando l’atto di diniego di definizione agevolataimpugnato.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di unico motivo (ricorsonotificato l’11 marzo 2022).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneR.G.

N. 7750/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/2026per l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12,d.l. n. 98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenutopassibile di condono la separata controversia relativa allacartella di pagamento n. 29320080111879455, in quanto dettacartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzatoex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non trattandosidi atto impositivo, ma di atto di mera liquidazione.2.

Il motivo è totalmente infondato.E’ pacifico che la cartella di pagamento emessa a seguito dicontrollo automatizzato sia atto autonomamente impugnabile,rappresentando normalmente il primo atto mediante il qualel’Amministrazione finanziaria esterna la pretesa impositiva neiconfronti del contribuente; pertanto, anche il giudizio avente adoggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con laquale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolatesui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a unacontroversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora lapredetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale lapretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come taleimpugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo pervizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesaR.G.

N. 7750/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/2026impositiva (Cass., SS.UU., 25 giugno 2021, n. 18298; più direcente, tra le altre, Cass. 14 giugno 2025, n. 15946).Tale principio, già espresso per la definizione ex d.l. n.119/2018, è sicuramente estensibile anche alla definizione exart. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011,che attiene, in generale, alle «liti fiscali», senza alcunadistinzione tra atti impositivi ed atti di mera liquidazione.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore diTamburino [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 7750/2022 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Cacopardo in virtù di procura specialeallegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 9616/2021, depositata il 29 ottobre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanianotificava, in data 15 novembre 2012, a Tamburino CorradoMaria, atto di diniego di definizione agevolata ex art. 39, comma12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n.111, prot. n. 58254/2012, proposta in relazione al giudizio n.6710/2010 R.G.R. pendente dinanzi alla C.T.P. di Catania, eriguardante il ruolo n. 450086/2008 e la relativa cartella dipagamento n. 29320080111879455, emessa per IRPEF 2005dell’importo di € 5.727,00, oltre sanzioni ed interessi.2. Avverso tale atto di diniego [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la quale, con sentenza n. 8054/2018,depositata il 4 luglio 2018, dichiarava cessata la materia delcontendere, compensando le spese di lite, avendo la stessaC.T.P., con sentenza n. 102/03/2013 del 16 gennaio 2013, resaall’esito del giudizio n. 6710/2010 R.G.R., annullato la cartelladi pagamento in relazione alla quale era stata proposta istanzadi definizione agevolata.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania,con sentenza n. 9616/2021, pronunciata il 30 settembre 2021,e depositata in segreteria il 29 ottobre 2021, accoglieval’appello, annullando l’atto di diniego di definizione agevolataimpugnato.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di unico motivo (ricorsonotificato l’11 marzo 2022).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneR.G. N. 7750/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/2026per l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12,d.l. n. 98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenutopassibile di condono la separata controversia relativa allacartella di pagamento n. 29320080111879455, in quanto dettacartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzatoex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non trattandosidi atto impositivo, ma di atto di mera liquidazione.2. Il motivo è totalmente infondato.E’ pacifico che la cartella di pagamento emessa a seguito dicontrollo automatizzato sia atto autonomamente impugnabile,rappresentando normalmente il primo atto mediante il qualel’Amministrazione finanziaria esterna la pretesa impositiva neiconfronti del contribuente; pertanto, anche il giudizio avente adoggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con laquale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolatesui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a unacontroversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora lapredetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale lapretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come taleimpugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo pervizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesaR.G. N. 7750/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7750/2022Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 17948/2026Data pubblicazione 04/06/2026impositiva (Cass., SS.UU., 25 giugno 2021, n. 18298; più direcente, tra le altre, Cass. 14 giugno 2025, n. 15946).Tale principio, già espresso per la definizione ex d.l. n.119/2018, è sicuramente estensibile anche alla definizione exart. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. dalla l. n. 111/2011,che attiene, in generale, alle «liti fiscali», senza alcunadistinzione tra atti impositivi ed atti di mera liquidazione.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore diTamburino [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 7750/2022 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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