CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054TZL4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053CUYM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058B23Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053M43N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16532/24 UABOR + 4 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). Considerato, peraltro, che avverso sentenza di applicazione della pena non sono proponibili motivi dì ricorso diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci