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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 39260/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2023, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Avellino del 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo di specificità e, senza puntualmente indicare le ragioni a sostegno delle richieste (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), avulse dalla contestazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla corretta qualificazione del fatto, per come ricostruito, nel reato di riciclaggio, ove la Corte territoriale, alla luce degli elementi indiziari richiamati, ha ritenuto attribuibili all'imputato, quantomeno a titolo di concorso, le operazioni di manomissione sul bene oggetto di furto); ritenuto che il secondo motivo, sia manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2023, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Avellino del 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo di specificità e, senza puntualmente indicare le ragioni a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), avulse dalla contestazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla corretta qualificazione del fatto, per come ricostruito, nel reato di riciclaggio, ove la Corte territoriale, alla luce degli elementi indiziari richiamati, ha ritenuto attribuibili all'imputato, quantomeno a titolo di concorso, le operazioni di manomissione sul bene oggetto di furto); ritenuto che il secondo motivo, sia manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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