CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33666/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Genova.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NicolaLettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova haparzialmente confermato il provvedimento con il quale, il 21 maggio 2026, ilG.i.p. del medesimo Tribunale aveva accolto, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.,la richiesta di rinnovazione della misura cautelare disposta dal G.i.p. delTribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reatopreviste dagli artt. 110, 624-bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., applicandogli lacustodia cautelare in carcere. Secondo l’incolpazione provvisoria, il ricorrenteavrebbe fatto parte, insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ShabaniAstrit, di un gruppo di matrice albanese dedito ai furti in abitazione nel NordItalia. L’operatività del gruppo è stata ricostruita mediante il monitoraggio GPSdell’autovettura Mercedes AMG con targhe clonate nella disponibilità dei suddetticittadini albanesi poi sostituita con una [OSCURATO:PERSONA] anch’essa con targheclonate, servizi di osservazione e controllo, immagini tratte da sistemi divideosorveglianza pubblici e privati e il rinvenimento, nell’abitazione di Melzo,ove il ricorrente è stato fermato, di alcuni capi di abbigliamento corrispondenti aquelli indossati da uno dei soggetti ripresi durante le indagini.2. La difesa aveva chiesto il riesame deducendo, in via preliminare, laviolazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc.pen., per difetto di autonoma valutazione e genericità della motivazionedell’ordinanza custodiale; nel merito, aveva contestato la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza in relazione ai singoli episodi, segnalando le criticità delprocedimento identificativo posto a base dell’accusa. In subordine, avevadomandato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arrestidomiciliari presso l’abitazione di un cugino dell’indagato, anche con eventualeapplicazione dei mezzi elettronici di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc.pen.3. Il Tribunale del riesame ha accolto solo in parte le deduzioni difensive,annullando l’ordinanza limitatamente al furto commesso a Genova tra il 9 e il 12aprile 2026, contestato al capo a), e confermandola nel resto [capi b) c), d) ede)].4. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse diBrahja, affidato a cinque motivi.4.1. Con il primo motivo si lamenta il difetto di autonoma valutazione delcompendio indiziario da parte del G.i.p. del Tribunale di Genova, l’omessarisposta alle specifiche censure devolute al Tribunale del riesame e il caratteremeramente integrativo e sostitutivo della motivazione rispetto al percorsoargomentativo mancante nel provvedimento genetico.In tesi difensiva, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il G.i.p.aveva autonomamente valutato il materiale investigativo, valorizzando lapresenza di paragrafi dedicati ai singoli episodi e il richiamo al verbale diesecuzione del fermo e alle risultanze investigative. La difesa aveva, tuttavia,censurato l’impossibilità di ricostruire, dal provvedimento genetico, l’itermotivazionale concretamente seguito dal giudice e, quindi, di verificare se ilcompendio indiziario fosse stato sottoposto a un vaglio realmente autonomo ecritico oppure se fossero state recepite le conclusioni investigative. Il Tribunale,invece, nel tentativo di confutare la censura difensiva è stato “costretto” aricostruire il contenuto delle annotazioni di p.g., dei servizi di osservazione edelle risultanze investigative, in maniera molto più articolata. Un simile modo diprocedere conferma il vizio denunciato poiché finisce con integrare e sostituire ilpercorso motivazionale mancante.4.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in speciel’apparenza della stessa e l’omesso confronto con le specifiche censure difensiverelative al procedimento identificativo del ricorrente e la pretesa valenza deglielementi valorizzati dal Tribunale. La difesa aveva osservato che lapartecipazione del ricorrente ai fatti in contestazione era stata desunta soltantodalla ricorrenza di determinati capi di abbigliamento, successivamente ricondottia [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare perché un paio di jeans, un berretto scuro e ungiubbotto verde fossero idonei a fondare un giudizio di identificazione personale.Il provvedimento non si sarebbe, inoltre, confrontato con la censura relativa allaqualità delle immagini utilizzate per il riconoscimento, né avrebbe chiarito ilcontributo dimostrativo dei singoli segmenti investigativi richiamati.4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione sulla gravitàindiziaria in relazione al furto commesso a Grezzana il 17 aprile 2026 (capo c). IlTribunale ha identificato il ricorrente nel soggetto osservato a Melzo in quelladata e poi ritenuto presente nella trasferta delittuosa nel Veronese, valorizzandola continuità delle osservazioni investigative e la ricorrenza degli stessi capi diabbigliamento. Secondo la difesa, tale identificazione sarebbe stata raggiuntacon un ragionamento circolare, nel quale ciascun dato investigativo conferiscevalore agli altri senza rendere percepibile il percorso logico che ha condotto aritenere una pluralità di elementi, soltanto convergenti, sufficiente a integrare ilrequisito della gravità indiziaria.4.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione allagravità indiziaria relativamente ai reati contestati ai capi d) ed e), entrambicommessi il 19 aprile 2026 nei territori di Pesaro e Cattolica. I due episodi,ricondotti ad un’unica trasferta delittuosa, sono stati esaminati dal Tribunalecome espressione del medesimo contesto operativo e sulla base di unamotivazione unitaria. La difesa aveva censurato l’affermazione della gravitàindiziaria mediante un procedimento identificativo fondato su elementimeramente descrittivi e sulla progressiva sovrapposizione di dati investigativiprivi di autonoma ed effettiva capacità individualizzante. In particolare,l’identificazione del ricorrente sarebbe stata desunta dal fatto che uno deisoggetti in fuga, al rientro a Melzo, indossava jeans, un berretto scuro, ungiubbotto verde e scarpe da ginnastica con una striscia bianca laterale.4.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 275,commi 1, 2 e 3, 275-bis e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.,nonché il vizio di motivazione sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari conmezzi elettronici di controllo. La difesa aveva chiesto, in subordine, lasostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazionedi un cugino del ricorrente. Il Tribunale ha rigettato la richiesta richiamando leargomentazioni del G.i.p. di Genova e valorizzando la sistematicità delle condottecontestate, i precedenti del ricorrente, l’assenza di fonti lecite di reddito e ilpericolo di fuga, desunto dal mancato radicamento sul territorio. Non avrebbe,tuttavia, spiegato perché neppure il presidio domiciliare, rafforzato dal controlloelettronico, fosse idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. È manifestamente infondato il motivo relativo al difetto di autonomavalutazione da parte del G.i.p. L’autonomia riguarda il giudizio, non l’originalitàespositiva. È quindi ammissibile la motivazione per relationem o medianteincorporazione della richiesta del pubblico ministero, purché dal provvedimentoemerga un vaglio critico degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e dellededuzioni difensive, e non il loro acritico recepimento (Sez. 1, n. 8323 del15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 5, n. 36917 del20/06/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfie altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj e altro, Rv.273429). L’obbligo motivazionale è assolto anche mediante il richiamo aglielementi indicati dal pubblico ministero, purché il giudice ne dia contocriticamente e ne illustri l’idoneità a giustificare la misura (Sez. 3, n. 35296 del14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). L’autonoma valutazione non esige, pertanto,conclusioni difformi: il richiamo al provvedimento o alla richiesta è legittimoquando risultino la conoscenza degli atti e, ove necessaria, la loro rielaborazionecritica (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 5, n.1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275339-01).La mera coincidenza lessicale o espositiva con la richiesta del pubblicoministero non determina, di per sé, la violazione dell’art. 292, comma 2,lett. c bis, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto uno degli indici utili averificare l’effettività del vaglio giudiziale (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020,Cordioli, Rv. 280581).In tale quadro, il Tribunale del riesame può e deve integrare le carenzemotivazionali dell’ordinanza applicativa quando questa esprima, sia puresinteticamente, un’adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve inveceannullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico, poiché difetta ilpresupposto stesso del contraddittorio (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep.2018, Liccardo, Rv. 272596-01).Va, inoltre, ribadito che chi deduce in cassazione la nullità dell’ordinanzacautelare, o di quella che la conferma, per omessa autonoma valutazione deigravi indizi e delle esigenze cautelari deve indicare gli specifici profili rispetto aiquali l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, idonei acondurre a una diversa decisione (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor,Rv. 277496-01).Il ricorrente è, dunque, tenuto alla cosiddetta prova di resistenza,indicando la concreta utilità giuridicamente apprezzabile che sarebbe derivatadall’esame autonomo delle specifiche censure. Nella specie, tale onere non èstato assolto.Lo stesso ricorrente riconosce, del resto, che il Tribunale del riesame hacolmato le asserite lacune dell’ordinanza genetica. Tale profilo non coincide conla dedotta mancanza di autonoma valutazione: l’art. 309, comma 9, cod. proc.pen. attribuisce al Tribunale del riesame una cognizione piena, corrispondente aquella del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. Esso può quindiconfermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nelprovvedimento impugnato o poste a fondamento della richiesta, nonché sullabase di elementi sopravvenuti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2018, Liccardo,Rv. 272596-01).3. Sono manifestamente infondati anche il secondo, il terzo e il quartomotivo, esaminabili congiuntamente perché tutti concernenti la valutazione deigravi indizi di colpevolezza.Occorre richiamare i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimentiemessi in sede di riesame cautelare. Quando il ricorso investe la motivazionesulla consistenza dei gravi indizi, la Corte può verificare soltanto la conformitàdelle ragioni esposte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi cheregolano la valutazione delle risultanze probatorie. Non è invece consentitosollecitare, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, una diversalettura delle circostanze già esaminate dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460).Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc.pen. e delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. è deducibilein cassazione soltanto quando si traduca nella violazione di specifiche norme dilegge oppure nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, purché ilvizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, costituiscono graviindizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., gli elementi di naturalogica o rappresentativa che, pur non provando oltre ogni ragionevole dubbio laresponsabilità dell’indagato, presentano consistenza tale da fondare unaqualificata probabilità di colpevolezza e da consentire di prevedere che ulterioriacquisizioni potranno dimostrarla (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002;Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687). Il controllo dilegittimità è pertanto circoscritto alla verifica dell’adeguatezza del ragionamentoseguito nel provvedimento impugnato, che deve esporre con chiarezzal’argomentazione critica posta a fondamento della ricostruzione dei fatti,considerando gli elementi sia a carico sia a favore dell’indagato (Sez. 6, n. 27928del 14/06/2013, Rv. 256262).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione congrua, nonmanifestamente illogica e conforme ai principi richiamati, il ricorrente formulacensure di merito dirette a ottenere una nuova lettura delle risultanze e unadiversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate.Le doglianze sono anche aspecifiche, poiché, senza confrontarsi colcontenuto dell’ordinanza impugnata, indicano quale unico riscontroindividualizzante il fatto che nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] siano stati rinvenuti capi diabbigliamento identici a quelli indossati da uno dei concorrenti.Il Tribunale del riesame ha invece esaminato, per ciascun episodio, unapluralità di elementi convergenti, rispetto ai quali il ricorrente non svolgespecifiche confutazioni. In particolare:- quanto al capo b), il Tribunale ha rilevato che, nel pomeriggio del 16aprile 2026, un uomo con jeans, giubbotto verde e berretto scuro — capi poirinvenuti nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e indossati in altre occasioni delittuose da unodei concorrenti — saliva sulla Mercedes monitorata provenendo dall’abitazionepoi risultata essere nella disponibilità dell’indagato; l’autovettura raggiungevaalle ore 21:38 via Configliachi, a Montegrotto, e vi sostava sino alle ore 22:18,per un tempo compatibile con il furto. Alle ore 22:56 si fermava presso undistributore, dove l’uomo, poi identificato nel ricorrente, scendeva per effettuareil rifornimento;- quanto al capo c), alle ore 17:56 l’autista del gruppo, dopo avereprelevato la Mercedes, si recava a Melzo, dove salivano a bordo tre persone; unadi esse, per fattezze e abbigliamento, corrispondeva al ricorrente, fermato l’8maggio;- quanto ai capi d) ed e), il monitoraggio mostrava che la Mercedes, dopoavere prelevato due persone a Melzo, raggiungeva Pesaro e sostava dalle ore20:30 alle ore 20:57 in via Meucci. All’arrivo del proprietario dell’appartamentopreso di mira, tre soggetti si davano alla fuga ed erano ripresi da telecamereprivate. L’auto proseguiva poi verso Cattolica, dove sostava per ventisette minutia pochi metri dall’abitazione di via Carpignola, teatro di un ulteriore furto. Alleore 22:34, presso l’area di servizio [OSCURATO:PERSONA], uno dei tre soggetti, risultavaavere indosso gli stessi jeans scuri, il giubbotto verde, il berretto scuro e lescarpe da tennis chiare sequestrati al momento del fermo nell’abitazione diBrahja. Rientrata a Melzo, l’auto era ripresa dalla telecamera collocataall’ingresso del vicolo che conduceva all’abitazione del ricorrente; tre componentidel gruppo scendevano dal veicolo e uno di essi veniva riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA].Con tale complessivo quadro il ricorso non si confronta, limitandosi adaffermare che l’identificazione sarebbe fondata esclusivamente sui capi diabbigliamento rinvenuti nella disponibilità del ricorrente.4. Sono, infine, manifestamente infondate le censure relative alle esigenzecautelari e all’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere.Il giudice della cautela ha correttamente applicato i principi elaborati daquesta Corte, valorizzando la reiterazione delle condotte in un ristretto arcotemporale e la professionalità delinquenziale dimostrata dal ricorrente. Talielementi sorreggono adeguatamente il giudizio di inidoneità delle misure menoafflittive a neutralizzare il pericolo cautelare.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice deve motivarespecificamente sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto allacustodia in carcere, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni soluzioneastrattamente prospettabile, quando dalla motivazione risultino comprensibili leragioni dell’inidoneità delle alternative. Va inoltre ribadito che il cosiddettobraccialetto elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma, ma unamodalità di controllo degli arresti domiciliari (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266650-01). Ne consegue che la ritenuta inidoneità degli arrestidomiciliari implica, di regola, anche quella del relativo controllo elettronico (Sez.4, n. 15939 del 14/03/2024, Dea, Rv. 286343-01).Il giudizio di inidoneità delle misure diverse da quella intramuraria acontenere il pericolo di reiterazione comprende, implicitamente, anche lavalutazione negativa sull’impiego degli strumenti di controllo a distanza previstidall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21145 del 21/05/2026, G., Rv.290109-01).5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto allacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’8 settembre 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]