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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 03965/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6515/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14429/2019 depositata il 09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 14429 del 2019 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Suprema Corte n. 13717/2017, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 11313/2002, con cui il Giudice di Pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore, e, ritenuta nulla la suddetta sentenza per errata declinatoria della competenza, decideva la causa nel merito e dichiarava l’invalidità dell’offerta reale depositata dall’Azzarri nella procedura esecutiva intrapresa dal creditore e la conseguente inesistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’attivata procedura esecutiva.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il resistente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge.

Mancata condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (chiamata in causa) a manlevare e garantire il sig. [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea”.

Lamenta che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio ex art. 392 cod. p roc . c iv ., pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ha omesso ogni pronuncia nei confronti della compagnia, in particolare non condannandola, come pure richiesto dall’Azzarri soggetto assicurato, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’azione dello Staniscia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 93 c.p.c.).

Erronea distrazione delle somme dei vari gradi di giudizio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Lamenta che erroneamente è stata pronunciata distrazione delle spese di lite, anche per i giudizi precedenti a quello di rinvio, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invece difensore dello Staniscia soltanto nel giudizio di rinvio.

3. Il primo motivo è inammissibile.

In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ..

4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

L’impugnazione è stata proposta nei confronti della parte, ma il ricorso doveva essere proposto nei confronti del difensore in quanto il motivo di censura non inerisce al quantum della liquidazione delle spese ma alla non spettanza della distrazione in favore del difensore.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso .

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in e uro 200,00, ed accessori di legge , con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6515/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14429/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 14429 del 2019 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Suprema Corte n. 13717/2017, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 11313/2002, con cui il Giudice di Pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore, e, ritenuta nulla la suddetta sentenza per errata declinatoria della competenza, decideva la causa nel merito e dichiarava l’invalidità dell’offerta reale depositata dall’Azzarri nella procedura esecutiva intrapresa dal creditore e la conseguente inesistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’attivata procedura esecutiva. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il resistente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge. Mancata condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (chiamata in causa) a manlevare e garantire il sig. [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea”. Lamenta che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio ex art. 392 cod. p roc . c iv ., pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ha omesso ogni pronuncia nei confronti della compagnia, in particolare non condannandola, come pure richiesto dall’Azzarri soggetto assicurato, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’azione dello Staniscia. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 93 c.p.c.). Erronea distrazione delle somme dei vari gradi di giudizio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Lamenta che erroneamente è stata pronunciata distrazione delle spese di lite, anche per i giudizi precedenti a quello di rinvio, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invece difensore dello Staniscia soltanto nel giudizio di rinvio. 3. Il primo motivo è inammissibile. In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ.. 4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva. L’impugnazione è stata proposta nei confronti della parte, ma il ricorso doveva essere proposto nei confronti del difensore in quanto il motivo di censura non inerisce al quantum della liquidazione delle spese ma alla non spettanza della distrazione in favore del difensore. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in e uro 200,00, ed accessori di legge , con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis
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