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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06275/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11306/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma alla Via della [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Telefax n. 06.89020948, PEC [OSCURATO:EMAIL], dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto su foglio separato e sottoscritta con firma digitale -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2218/2023 depositata il 17/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il ruolo esattoriale e la sottesa cartella di pagamento recante l’importo di € 1.117,10 per crediti di natura tributaria di cui veniva casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 6.11.2018.

In particolare, eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento, l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale tra l’anno di imposta riportato nel ruolo esattoriale opposto e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.11.2018); e nel merito eccepiva, ad ogni modo, l’omessa notifica della cartella di pagamento; e chiedeva, conseguentemente l’annullamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposta, il tutto con vittoria delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 5795/2020, dopo aver affermato l’impugnabilità dell’estratto ruolo, rilevava la rituale notificazione della cartella esattoriale, notificata all'indirizzo del ricorrente in data 6.9.2018.

Sull’appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (già [OSCURATO:PERSONA] del Lazio), con sentenza n. 2218/2023 del 23.3.2023 depositata in data 17.4.2023 accoglieva il gravame sul presupposto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi era stata eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, per irreperibilità assoluta, con la conseguenza che il notificatore , se non reperisce il contribuente, perché trasferitosi in luogo sconosciuto, deve svolgere attività di ricerca volte ad accertare se il trasferimento del contribuente sia avvenuto all'interno del comune o presso altro comune, attraverso le verifiche delle risultanze anagrafiche.

Ricorre svolgendo un unico motivo il contribuente avverso la sentenza summenzionata, in merito alla liquidazione delle spese.

Replica con controricorso incidentale l’Agenzia-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 Decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; per avere il decidente violato, sotto un duplice profilo, l’art. 4 del d.m.55/14 come aggiornato dal d.m. 37/2018 nella parte in cui ha operato anche la liquidazione omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi; 2) nella parte in cui ha operato, comunque, rispetto al valore della controversia in primo grado, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi, senza offrire alcuna motivazione.

Si deduce che il compenso deve essere liquidato per fasi, errando quindi il Collegio d’appello nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio, e non già distinta per fasi, nonché nella parte in cui ha operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo complessivo, in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi; non consentendo alla parte ricorrente di stabilire la correttezza della liquidazione stessa e la sua conformità, anche in ragione del principio di inderogabilità posto ai valori minimi con riferimento a ciascuna fase di giudizio dal richiamato art. 4, alle tabelle 1-2 dei parametri allegati al DM Giustizia n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, ed applicabile, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta in data 27.4.2018 (nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata emessa in data 28.10.2019 e depositata in data 4.11.2019, e quella oggetto di ricorso in Cassazione è stata emessa in data 12.4.2021 e depositata in data 19.4.2021). 2.Con il primo motivo del ricorso incidentale l’amministrazione prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis d.l. 146/2021, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. ; per avere il Collegio d’appello erroneamente applicato all’art. 3 bis d.l. 146/2021 (conv. con L. 215/2021), non rilevato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo del contribuente, avverso l’estratto di ruolo, per la sopravvenienza dello ius superveniens, atteso che all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:«4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile… .

Si assume che Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283 hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17 dicembre 2021, n. 215, col qual, novellando l'art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo l'interesse alla tutela immediata, a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono altresì manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24,101, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n. 1 della convenzione .

3. La seconda censura del ricorso incidentale deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. ; per avere il giudice seconde cure riformato la sentenza di primo grado affermando che la procedura da seguire fosse quella di cui all’art. 140 c.p.c. e non quella di cui all’art. 60, lett.e), d.P.R. 600/1973.

Al riguardo, l’ente rileva che il procedimento di notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. 600/1973, viene espletato proprio nell’ipotesi in cui presso il luogo (formalmente noto) in cui deve esser effettuata la notifica non si rinvenga (in concreto) abitazione, ufficio o azienda facente capo al destinatario.

Si afferma che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata regolarmente notificata mediante affissione all’albo del comune di residenza per irreperibilità in data 28 agosto 2014 e che il messo notificatore non ha reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza; dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultato trasferito in luogo sconosciuto, verificandosi così una situazione d'irreperibilità "assoluta" per cui la notifica può essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del d.P.R. n.600/1973.

Si assume che la procedura in parola, cosiddetta "degli irreperibili", nella fattispecie è stata seguita correttamente , in quanto il destinatario della notifica si è trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza, dimora o domicilio sono risultati sconosciuti al notificatore, senza che si sia reso possibile superare tale ignoranza con le ricerche o con le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza (cfr. pagg. 3 e 4 controdeduzioni di secondo grado).

4. Deve essere preliminarmente scrutinata la questione della rilevabilità ed esaminabilità della questione relativa all’inammissibilità della impugnazione dell’estratto ruolo, dedotta per la prima voltadall’Agenzia in sede di legittimità.

Questa Corte ha statuito che «Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812).Aggiungendo che in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione deve ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.

Secondo detto indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).

Si afferma che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ.

V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».

Un’ulteriore conferma di quanto sin qui rappresentato i giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde[va] il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi[va] il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova[va] autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che – come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) – ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.

Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».

5. Si è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).

6. Questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11306/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma alla Via della [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Telefax n. 06.89020948, PEC [OSCURATO:EMAIL], dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto su foglio separato e sottoscritta con firma digitale -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2218/2023 depositata il 17/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il ruolo esattoriale e la sottesa cartella di pagamento recante l’importo di € 1.117,10 per crediti di natura tributaria di cui veniva casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 6.11.2018. In particolare, eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento, l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale tra l’anno di imposta riportato nel ruolo esattoriale opposto e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.11.2018); e nel merito eccepiva, ad ogni modo, l’omessa notifica della cartella di pagamento; e chiedeva, conseguentemente l’annullamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposta, il tutto con vittoria delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 5795/2020, dopo aver affermato l’impugnabilità dell’estratto ruolo, rilevava la rituale notificazione della cartella esattoriale, notificata all'indirizzo del ricorrente in data 6.9.2018. Sull’appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (già [OSCURATO:PERSONA] del Lazio), con sentenza n. 2218/2023 del 23.3.2023 depositata in data 17.4.2023 accoglieva il gravame sul presupposto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi era stata eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, per irreperibilità assoluta, con la conseguenza che il notificatore , se non reperisce il contribuente, perché trasferitosi in luogo sconosciuto, deve svolgere attività di ricerca volte ad accertare se il trasferimento del contribuente sia avvenuto all'interno del comune o presso altro comune, attraverso le verifiche delle risultanze anagrafiche. Ricorre svolgendo un unico motivo il contribuente avverso la sentenza summenzionata, in merito alla liquidazione delle spese. Replica con controricorso incidentale l’Agenzia-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 Decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; per avere il decidente violato, sotto un duplice profilo, l’art. 4 del d.m.55/14 come aggiornato dal d.m. 37/2018 nella parte in cui ha operato anche la liquidazione omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi; 2) nella parte in cui ha operato, comunque, rispetto al valore della controversia in primo grado, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi, senza offrire alcuna motivazione. Si deduce che il compenso deve essere liquidato per fasi, errando quindi il Collegio d’appello nella parte in cui ha operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio, e non già distinta per fasi, nonché nella parte in cui ha operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo complessivo, in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi; non consentendo alla parte ricorrente di stabilire la correttezza della liquidazione stessa e la sua conformità, anche in ragione del principio di inderogabilità posto ai valori minimi con riferimento a ciascuna fase di giudizio dal richiamato art. 4, alle tabelle 1-2 dei parametri allegati al DM Giustizia n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, ed applicabile, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta in data 27.4.2018 (nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata emessa in data 28.10.2019 e depositata in data 4.11.2019, e quella oggetto di ricorso in Cassazione è stata emessa in data 12.4.2021 e depositata in data 19.4.2021). 2.Con il primo motivo del ricorso incidentale l’amministrazione prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis d.l. 146/2021, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. ; per avere il Collegio d’appello erroneamente applicato all’art. 3 bis d.l. 146/2021 (conv. con L. 215/2021), non rilevato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo del contribuente, avverso l’estratto di ruolo, per la sopravvenienza dello ius superveniens, atteso che all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile… . Si assume che Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283 hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17 dicembre 2021, n. 215, col qual, novellando l'art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo l'interesse alla tutela immediata, a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono altresì manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24,101, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n. 1 della convenzione . 3. La seconda censura del ricorso incidentale deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. ; per avere il giudice seconde cure riformato la sentenza di primo grado affermando che la procedura da seguire fosse quella di cui all’art. 140 c.p.c. e non quella di cui all’art. 60, lett.e), d.P.R. 600/1973. Al riguardo, l’ente rileva che il procedimento di notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. 600/1973, viene espletato proprio nell’ipotesi in cui presso il luogo (formalmente noto) in cui deve esser effettuata la notifica non si rinvenga (in concreto) abitazione, ufficio o azienda facente capo al destinatario. Si afferma che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata regolarmente notificata mediante affissione all’albo del comune di residenza per irreperibilità in data 28 agosto 2014 e che il messo notificatore non ha reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza; dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultato trasferito in luogo sconosciuto, verificandosi così una situazione d'irreperibilità "assoluta" per cui la notifica può essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del d.P.R. n.600/1973. Si assume che la procedura in parola, cosiddetta "degli irreperibili", nella fattispecie è stata seguita correttamente , in quanto il destinatario della notifica si è trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza, dimora o domicilio sono risultati sconosciuti al notificatore, senza che si sia reso possibile superare tale ignoranza con le ricerche o con le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza (cfr. pagg. 3 e 4 controdeduzioni di secondo grado). 4. Deve essere preliminarmente scrutinata la questione della rilevabilità ed esaminabilità della questione relativa all’inammissibilità della impugnazione dell’estratto ruolo, dedotta per la prima voltadall’Agenzia in sede di legittimità. Questa Corte ha statuito che «Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812).Aggiungendo che in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione deve ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021. Secondo detto indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023). Si afferma che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica». Un’ulteriore conferma di quanto sin qui rappresentato i giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde[va] il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi[va] il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova[va] autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che – come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) – ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite». 5. Si è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24). 6. Questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione d
Sentenza Cassazione n. 06275/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris