CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato l’istanza volta alla concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova odella detenzione domiciliare, presentata da [OSCURATO:PERSONA] - soggetto residente inSpagna e che chiede di fruire colà di misura alternativa - in relazione alla pena residua dianni due, mesi uno e giorni sei di reclusione.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Malerba, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen.3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quantocostituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato l’incompatibilità dell’attività diautotrasportatore, svolta dal condannato, con le prescrizioni che dovrebbero accompagnarsialla invocata misura alternativa, che si trasformerebbe, quindi, in una mera parvenza.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]