CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di Appello - Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, dopo breve dibattimento, a chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 maggio 2025, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto -, previa revoca delle statuizioni civili, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Taranto del 18 ottobre 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e unificazione dei fatti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di estorsione consumata e tentata. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di doglianza. 12.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di estorsione, sostenendo l'insussistenza sia del danno patrimoniale sia dell'ingiusto profitto. Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato il danno nella costrizione delle lavoratrici a rassegnare le dimissioni, sebbene il rapporto di lavoro fosse comunque destinato a cessare per effetto del mancato rinnovo dell'appalto comunale del servizio di mensa scolastica, con conseguente esclusione di un pregiudizio economicamente apprezzabile. Si contesta, inoltre, l'esistenza di un danno derivante dalla mancata corresponsione della retribuzione di maggio 2017, assumendo che la mensilità sarebbe stata comunque corrisposta, seppur con lieve ritardo. La difesa esclude, altresì, che le minacce di mancata consegna del CUD e di mancata erogazione del TFR fossero idonee a integrare una condotta di costrizione, trattandosi di utilità conseguibili aliunde o riconosciute ex lege. Sotto distinto profilo, si deduce l'insussistenza dell'ingiusto profitto, osservando che la presentazione delle dimissioni non avrebbe comportato alcun vantaggio economico per l'impresa e contestando, in particolare, il riferimento al risparmio del c.d. "ticket di licenziamento", ritenuto non dovuto, oltre che in caso di dimissioni, anche nell'ipotesi di cambio di appalto, asseritamente ricorrente nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della desistenza volontaria, con riferimento alla posizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, la corresponsione della retribuzione dovuta, ancorché con breve ritardo, dimostrerebbe una spontanea rinuncia alla prosecuzione dell'azione criminosa, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di estorsione, contestando, anzitutto, la sussistenza dell'altrui danno patrimoniale - che la sentenza impugnata ha individuato nella costrizione delle lavoratrici a rassegnare le dimissioni e nella prospettata compromissione delle utilità economiche connesse al rapporto di lavoro - nonché nel mancato o ritardato pagamento della retribuzione del mese di maggio 2017 e nelle ulteriori minacce concernenti il trattamento di fine rapporto e la certificazione unica. Le censure non colgono nel segno. 2.1 Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere accertata sulla base della nozione di 2causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656- 01; Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024, S., Rv. 287217-01). Tale pregiudizio non si esaurisce, pertanto, in una perdita economica immediata o in un esborso monetario, potendo consistere anche nella compromissione di concrete utilità patrimoniali future o nella perdita di una chance economicamente apprezzabile. Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato il dato oggettivo della persistente operatività della società datrice di lavoro (Casablanca s.r.1.), risultante ancora attiva alla data del 7 novembre 2017, nonché della sua scadenza statutaria fissata al 31 dicembre 2050, senza ricondurre automaticamente la cessazione dei rapporti di lavoro alla mancata prosecuzione dell'appalto comunale richiamato dalla difesa. Non può, pertanto, ritenersi sussistente un nesso necessario tra cessazione dell'appalto e risoluzione dei rapporti di lavoro, non risultando questi ultimi giuridicamente vincolati alla durata dell'appalto. In tale contesto, la presentazione delle dimissioni ha inciso in modo diretto e anticipato sulla possibilità delle lavoratrici di continuare a prestare attività lavorativa e di percepire le relative retribuzioni, determinando una perdita patrimoniale concreta e attuale, tutt'altro che meramente eventuale, coerente con la nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini dell'art. 629 cod. pen., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua declinazione quale perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire utilità economicamente valutabili (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, cit.; Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024, S., cit.). Parimenti infondata è la censura relativa al mancato o ritardato pagamento della retribuzione del mese di maggio 2017, atteso che la Corte di appello ha valorizzato tale profilo non quale evento esclusivo del danno, ma quale elemento del complessivo contesto costrittivo, idoneo a rafforzare la pressione esercitata sulle persone offese e a incidere sulla loro sfera patrimoniale e decisionale, a prescindere dalla successiva corresponsione delle somme dovute. Analoga considerazione vale per le minacce di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto e di mancata consegna della certificazione unica, che, pur astrattamente conseguibili aliunde, introducevano un ulteriore profilo di incertezza nella posizione delle lavoratrici, in un contesto già caratterizzato da una evidente asimmetria di forza contrattuale. Deve, pertanto, essere disattesa la richiesta di derubricazione del fatto nel delitto di violenza privata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, si configura la violenza privata e non l'estorsione quando la minaccia, pur finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, non arrechi alcun danno patrimoniale alla vittima (Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Lamacchia, Rv. 251052-01). Viceversa, integra il delitto di estorsione la condotta intimidatoria che incida sulla sfera economica della vittima, anche attraverso la perdita di utilità connesse a rapporti di lavoro o all'autonomia negoziale, in assenza di vantaggi compensativi (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558-01), evenienza che ricorre nella fattispecie in esame. Il motivo si risolve, pertanto, nella sollecitazione a una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, estranea ai limiti del giudizio di legittimità, ed è, come tale, inammissibile. 32.2. È inammissibile anche la censura con cui il ricorrente contesta la sussistenza dell'ingiusto profitto, insistendo sulla questione del c.d. ticket di licenziamento e sostenendo che tale onere non sarebbe stato dovuto in ragione della cessazione dell'appalto. Va preliminarmente rilevato che la questione del ticket di licenziamento ha assunto rilievo centrale nella motivazione della sentenza di primo grado, che aveva individuato anche nel risparmio di tale costo contributivo uno degli elementi costitutivi dell'ingiusto profitto. Diversamente, la Corte di appello ha fondato l'affermazione di responsabilità su una diversa e autonoma ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo irrilevanti le questioni attinenti al ticket e individuando il profitto nel vantaggio indebitamente perseguito dall'imputato mediante la costrizione delle lavoratrici a rassegnare le dimissioni, con anticipata cessazione del rapporto di lavoro nei tempi e nei modi da lui imposti. La censura difensiva si confronta, quindi, con un profilo valorizzato nella sentenza di primo grado, ma non più decisivo nella motivazione della sentenza impugnata, risultando, per tale ragione, eccentrica rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. Peraltro, la deduzione difensiva secondo cui il c.d. ticket di licenziamento non sarebbe stato dovuto in ragione del prospettato cambio di appalto resta meramente assertiva e priva di specifico supporto dimostrativo, senza incidere sulla ricostruzione dell'ingiusto profitto accolta dalla Corte di appello, conforme al principio secondo cui tale elemento non deve necessariamente consistere in un'utilità di natura patrimoniale immediata, potendo identificarsi in qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, conseguito mediante pressione intimidatoria e causalmente correlato all'altrui danno (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, cit.). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo, cod. pen., è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la desistenza volontaria è configurabile solo qualora l'agente, dopo aver posto in essere atti idonei e univoci diretti alla commissione del reato, conservi ancora l'oggettiva possibilità di portarlo a consumazione, rimanendo nel pieno dominio dell'azione, e interrompa spontaneamente l'iter criminoso per autonoma determinazione (Sez. 6, n. 40678 del 11/10/2011, Rinaldi, Rv. 251058-01). La desistenza è esclusa quando l'interruzione dell'azione sia determinata da fattori esterni alla volontà dell'agente, quali il rifiuto della vittima o il venir meno delle condizioni che rendevano possibile la consumazione del reato, ricorrendo in tali ipotesi, ove ne sussistano i presupposti, la figura del tentativo punibile (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, R., Rv. 287875-01). Nei reati di danno a forma libera, quale l'estorsione, la desistenza non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti dai quali origina il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento, potendo al più rilevare il recesso attivo, ove l'agente tenga una condotta positiva volta a scongiurare l'evento stesso (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226-01). 4Ebbene, la Corte di appello ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria con riferimento alla posizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la condotta intimidatoria e costrittiva dell'imputato si era già integralmente dispiegata, mediante la prospettazione della mancata corresponsione della retribuzione, del TFR e della consegna del CUD quale strumento di pressione volto a indurre la persona offesa alla presentazione delle dimissioni. La successiva corresponsione della mensilità di maggio 2017, avvenuta in data 5 luglio 2017, non si colloca, pertanto, nella fase dell'interruzione spontanea dell'azione criminosa, ma interviene quando il tentativo di estorsione era già perfezionato, risultando la mancata consumazione del reato riconducibile non a una libera e autonoma rinuncia dell'agente, bensì al rifiuto opposto dalla vittima, manifestatosi anche attraverso la mancata presentazione all'incontro fissato per il 26 giugno 2017. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata realizzazione del profitto per effetto della resistenza della vittima esclude la desistenza volontaria e integra il tentativo punibile, atteso che l'impossibilità di consumare il reato deriva da un fatto indipendente dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, Fichera, Rv. 277969-01). Al momento del pagamento della retribuzione, l'imputato non disponeva più dell'oggettiva possibilità di consumare il reato, già frustrata dal comportamento oppositivo della persona offesa, con conseguente esclusione dei presupposti applicativi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. Le doglianze difensive si risolvono, pertanto, in una diversa lettura delle risultanze fattuali e in una rivalutazione del segmento temporale dell'azione criminosa, estranee ai limiti del giudizio di legittimità, e devono essere dichiarate inammissibili. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. P.Q.M