Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28725/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SACCO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 74 del 2000, articolando cinque motivi di ricorso, deduce: a) con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto, in considerazione dell'assenza di valida prova in ordine all'attività di amministratore della società che ha omesso di presentare la dichiarazione e al dolo specifico; b) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; c) con il quinto, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che i primi tre motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi che l'attuale ricorrente sia stato il legale rappresentante ed effettivo gestore della società la quale ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dovute per gli anni 2015 e 2016, e abbia agito con il dolo specifico di evadere il Fisco, evidenziando: (a) la qualifica formale rivestita dall'imputato; (b) la mancata individuazione di possibili amministratori di fatto; (c) le dichiarazioni dei dipendenti della società, i quali hanno riferito di aver ricevuto le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa principalmente dall'imputato e dai suoi due fratelli; (d) la gestione dei rapporti bancari della società da parte dell'imputato, caratterizzata anche dalla deviazione delle somme sui conti correnti intestati allo stesso e alla di lui moglie, sui quali egli aveva delega ad operare, e la successiva utilizzazione di tali somme per spese personali; (e) la gestione diretta ed esclusiva, sempre da parte dell'imputato, dei rapporti con la Guardia di Finanza durante la verifica fiscale; Osservato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la pluralità di fatti commessi (il reato di omessa dichiarazione riguarda due annualità, il 2015 e il 2016), sia i plurimi precedenti penali, tra i quali uno per bancarotta fraudolenta, sia la condotta solo apparentemente collaborativa (cfr., per puntuali indicazioni, pagg. 8-9 della sentenza impugnata); Reputato che il quinto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale, formulando correttamente una prognosi negativa di recidiva per i plurimi precedenti penali, nonché per la precedente fruizione del precisato beneficio in due occasioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SACCO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 74 del 2000, articolando cinque motivi di ricorso, deduce: a) con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto, in considerazione dell'assenza di valida prova in ordine all'attività di amministratore della società che ha omesso di presentare la dichiarazione e al dolo specifico; b) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; c) con il quinto, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che i primi tre motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi che l'attuale ricorrente sia stato il legale rappresentante ed effettivo gestore della società la quale ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dovute per gli anni 2015 e 2016, e abbia agito con il dolo specifico di evadere il Fisco, evidenziando: (a) la qualifica formale rivestita dall'imputato; (b) la mancata individuazione di possibili amministratori di fatto; (c) le dichiarazioni dei dipendenti della società, i quali hanno riferito di aver ricevuto le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa principalmente dall'imputato e dai suoi due fratelli; (d) la gestione dei rapporti bancari della società da parte dell'imputato, caratterizzata anche dalla deviazione delle somme sui conti correnti intestati allo stesso e alla di lui moglie, sui quali egli aveva delega ad operare, e la successiva utilizzazione di tali somme per spese personali; (e) la gestione diretta ed esclusiva, sempre da parte dell'imputato, dei rapporti con la Guardia di Finanza durante la verifica fiscale; Osservato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la pluralità di fatti commessi (il reato di omessa dichiarazione riguarda due annualità, il 2015 e il 2016), sia i plurimi precedenti penali, tra i quali uno per bancarotta fraudolenta, sia la condotta solo apparentemente collaborativa (cfr., per puntuali indicazioni, pagg. 8-9 della sentenza impugnata); Reputato che il quinto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale, formulando correttamente una prognosi negativa di recidiva per i plurimi precedenti penali, nonché per la precedente fruizione del precisato beneficio in due occasioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris