CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20747-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 450/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20747 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- , Premesso che: 1. da accertamenti bancari svolti dalla Guardia di finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] srl emergevano prelevamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], non aventi preciso riscontro causale nella contabilità. Sulla base del verbale degli accertamenti veniva dall'Agenzia delle Entrate emesso un avviso per il recupero a tassazione ai fini Irpef dei prelevamenti suddetti imputati a Scarpa come redditi diversi; 2. l'impugnazione dell'avviso veniva rigetta dalla CTP di Milano. La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe; 3. la sentenza è oggetto di ricorso per cassazione fondato su un motivo al quale l'Agenzia, con controricorso, si oppone; considerato che: 1. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR errato nel ritenere che l'ufficio abbia "dimostrato, sulla base del PVC, che i prelevamenti riscontrati sui conti sarebbero confluiti nella disponibilità dell'odierno ricorrente"; 2. il motivo è inammissibile. Al di là della contraddittorietà del richiamo congiunto alla violazione e alla falsa applicazione di leggi, deve osservarsi che, a fronte della affermazione della CTR secondo cui il prelevamento era "dimostrato documentalmente e non smentito dalla parte che non ha impugnato il PVC che come è noto è assistito da fede privilegiata", ed a fronte della circostanza incontroversa che nella contabilità della cooperativa non vi era indicazione di una causa giustificativa del prelevamento medesimo, il contribuente non ha censurato il passaggio motivazionale in base al quale il prelevamento è "non smentito" in rapporto alla falsa applicazione dell'art.115 c.p.c.. Il motivo non coglie la ratio decidendi. Non può dirsi che, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, l'amministrazione non avrebbe assolto l'onere della prova del presupposto impositivo dato che, in riferimento a fatti incontestati, l'amministrazione non aveva alcun onere probatorio. Aggiungasi che, con specifico riferimento all'art.2700 c.c., il ricorrente si limita a veicolare astratte considerazioni sui limiti in cui l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso e non specifica sotto quale profilo, in concreto, la norma sarebbe stata violata o falsamente applicata dalla CTR in relazione al contenuto del PVC che, per di più, con inosservanza del principio dei autosufficienza del motivo (art. 366 c.p.c.), non è riprodotto nel ricorso né allegato al ricorso; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di cons