CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoAntonino [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026-intimati-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2540/2021depositata il 30/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., tramite la sua mandatariaUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha ottenuto dal Tribunale diTorre Annunziata il decreto ingiuntivo n. 808/10 per €. 103.792,86, invirtù dell’esposizione debitoria del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (derivante da:saldo di conto corrente ordinario n. 100745090, già 10333063, e contrattodi flexicredito n. 100745089, già 10316705); in particolare, l’ingiunzioneera stata emessa: per € 51.896, verso [OSCURATO:PERSONA], quale erede diGargiulo Lorenzo; per € 51.896,45 verso [OSCURATO:PERSONA], quale erede diGargiulo Lorenzo; per € 103.792,86 verso [OSCURATO:PERSONA], qualefideiussore di [OSCURATO:PERSONA].Con distinti atti le parti intimate hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo; [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inesistenza del rapportofideiussorio, di cui disconosceva la sottoscrizione; [OSCURATO:PERSONA] e GargiuloAldo hanno disconosciuto e/o dichiarato di non conoscere la sottoscrizioneapposta dal loro dante causa ai rapporti bancari dedotti in causa.Le diverse opposizioni sono state riunite in un unico giudizio e ilTribunale, in accoglimento dell’istanza di verificazione avanzata dallaBanca, ha disposto CTU grafologica; il CTU ha concluso affermando che:“le firme a nome [OSCURATO:PERSONA] sulla fideiussione omnibus limitataNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026con [OSCURATO:PERSONA] spa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono da considerarsi riconducibilicon grado di probabilità che rasenta la certezza nell’alveo di scrittura diCocurullo [OSCURATO:PERSONA]”; “le firme a nome di [OSCURATO:PERSONA] apposte in calceal complesso di documenti bancari [OSCURATO:PERSONA] spa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]sono da considerarsi riconducibili con un moderato grado di probabilitàalla mano del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 852/2016, condivisele valutazioni espresse dal CTU, ha rigettato tutte le opposizioni econfermato il decreto ingiuntivo.Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eAiello Teresa hanno proposto appello, eccependo l’erronea disposizionedella riunione dei procedimenti, nonostante versassero in stadi processualidiversi, la violazione degli artt. 2719 c.c. e 214 e ss. c.p.c. per avere ilTribunale disatteso l’opposizione nonostante le risultanze peritali avesseroprobabilità”, e la violazione degli artt. 752 e 754 c.c.Nelle more del giudizio di appello il processo è stato riassunto aseguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e l’intervento dell’erede, BalsamoMaria.La Corte d’Appello di Napoli ha affermato di accogliere il secondomotivo di appello, rimanendo gli altri due assorbiti dalla conseguentedeclaratoria di revoca del decreto ingiuntivo, “limitatamente alla posizionedegli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attesa l’irretrattabilità della situazioneinerente, invece, la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte d’Appello, in particolare, ha tenuto conto delle osservazionidel CTU (che ha dato atto della innegabile inadeguatezza checontraddistingueva il quadro autografo comparativo del [OSCURATO:PERSONA] sia sottoil profilo quantitativo che qualitativo, ha rilevato talune differenze nellesottoscrizioni sottoposte al suo esame e ha concluso per unariconducibilità delle sottoscrizioni al [OSCURATO:PERSONA] solo con un “moderato gradoNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026di probabilità”), ha osservato che l’esame grafologico è spesso incerto(“atteso che l'attendibilità delle risultanze riposa su elementi che nonappartengono ad una scienza esatta…, bensì sulle empirica osservazioneche la scrittura di ogni soggetto è unica e irripetibile, perché presentacaratteristiche dinamiche che la rendono personale, inconfondibile”) e,considerato ciò e i punti di criticità rilevati dal CTU, ha ritenuto che fosseimpossibile ricondurre con un grado di sufficiente probabilità, se non quasidi certezza, le firme in esame al dante causa degli appellanti e che dunqueil decreto ingiuntivo dovesse essere revocato limitatamente alla posizionedegli eredi di [OSCURATO:PERSONA], atteso il mancato assolvimento, da partedella Banca creditrice, ricorrente in monitorio, dell’onere probatorio.2) Con ricorso notificato il 21/1/2022 [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria delcredito in esame) ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello diNapoli, proponendo tre motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre depositato comparsa contenente ilcontroricorso e ricorso incidentale (con due motivi) e [OSCURATO:SOCIETA] hareplicato con controricorso al ricorso incidentale.Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Ricorso principale: Primo motivo di impugnazione: “Nullitàdella sentenza ex n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., ovvero violazione dilegge ex n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., per compiuta violazione dell’art.132 comma 2 cod. proc. civ. ed art. 111 cost.– motivazione apparente econtraddittoria”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per assenza dimotivazione e/o motivazione apparente, per essere la stessa incongrua econtradditoria, in quanto frutto di un evidente vizio logico.In particolare, la ricorrente si lamenta del fatto che, senza rinnovare laCTU in secondo grado, il Collegio ha accolto l’appello degli eredi diNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026Gargiulo Lorenzo, sulla scorta di quello che appare un mero e capziosoargomento “lessicale”, tale per cui il “grado di probabilità” attribuito dalgrafologo alla autenticità delle sottoscrizioni non sarebbe stato tale dapoter ritenere “positivo” l’esito della consulenza stessa.La ricorrente sostiene, invece, che l’espressione lessicale utilizzata dalCTU è indubbiamente interpretabile solo quale valutazione di autografiadella sottoscrizione e che discostarsi da un dato non diversamenteinterpretabile, senza alcuna ragione logica, equivale ad un’omissionemotivazionale censurabile sotto il profilo di nullità della sentenza.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva che il motivo con evidenza consiste in una censura dimerito, inammissibile in sede di legittimità.La ricorrente contesta l’interpretazione che la Corte d’Appello ha datodella consulenza tecnica d’ufficio e chiede che sia sostituita a taleinterpretazione una ad essa più gradita (cioè l’interpretazione secondo laquale il CTU, valutando le firme sui documenti in esame come riconducibilial sig. [OSCURATO:PERSONA] con un “moderato grado di probabilità”, avrebbe espressoun inequivocabile giudizio positivo sulla autenticità delle firme, noninterpretabile diversamente).La censura della ricorrente, dunque, riguarda profili di valutazione delmateriale istruttorio e della consulenza tecnica, che sono riservati algiudice di merito e insindacabili in sede di legittimità (si veda, per es.:Cass. cv., sez. I, 26/04/2022, n. 13073: “Rientra nel potere discrezionaleriservato al giudice di merito di individuare le fonti per la formazione delproprio convincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”; Cass. civ., sez. I,23/06/2022, n. 20264 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra neipoteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità didisporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimentiil consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte oNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di talepotere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguatamotivazione, immune da vizi logici e giuridici”; Cass. civ., sez. II,26/05/2025, n. 13966 “Non può…essere addotta quale motivo di ricorsouna diversa valutazione delle prove svolta dal giudice del merito, postoche tale attività rientra nei suoi ordinari poteri di libero apprezzamento”;si veda anche: Cass. civ., sez. III, 5/07/2024, n. 18430).In questo caso la Corte d’Appello ha correttamente e logicamentemotivato sull’interpretazione della consulenza grafologica, sottolineando ladifficoltà generale di tale tipo di indagine tecnica, le criticità individuate dalCTU grafologico (inadeguatezza qualitativa e quantitativa delle scritture dicomparazione e differenze nelle sottoscrizioni sottoposte al suo esame) el’inidoneità, di un grado solo moderato di riconducibilità delle firmeall’apparente sottoscrittore, a provare l’autenticità delle firme,discostandosi un giudizio di mera probabilità, peraltro formulato in terminisolo moderati, da quella che dovrebbe essere la soglia minima di certezzaidonea ad integrare la prova.L’interpretazione della CTU operata dal giudice di merito rientradunque tra quelle logicamente possibili e non è sindacabile in sede dilegittimità.2) Secondo motivo di impugnazione: “Omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non abbia tenuto contodella “esiguità delle scritture di comparazione”, indicata dal CTU, e che, seil Collegio avesse tenuto conto di ciò, avrebbe potuto concretamenteinterpretare le risultanze peritali come affermative in merito all’autografiadella sottoscrizione, dal momento che il CTU era sicuramente convinto ditale autografia, ma aveva utilizzato l’espressione “moderato grado diprobabilità” solo in ragione della successiva affermazione sull’esiguità dellescritture di comparazione.Numero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è inammissibile.2.1) L’inammissibilità deriva dall’osservazione che non è configurabilel’omissione di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando laricorrente la valutazione del materiale probatorio (circa l’esiguità dellescritture di comparazione utilizzate nell’ambito dell’indagine tecnica) e nonl’omesso esame di un fatto storico.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: “L'art. 360, 1 comma,n. 5 cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Sievidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma unvero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397;Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n.14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); unamoltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa"Numero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026(Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass.25/07/2023, n.22273)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/04/2026, n.10769).2.2) Si osserva, altresì, che non si tratta neppure di elemento nonpreso in considerazione dalla Corte d’Appello, facendo essa chiaroriferimento nella motivazione alla valutazione del CTU sulla qualità equantità delle scritture comparative.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n.3) c.p.c. in relazioneagli artt. 2697 e 2702 c.c., 115, 116 e 214 ss. c.p.c., 2740 e ss. c.c., 41-42 cost.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, osservando che,dall’erronea considerazione delle risultanze della perizia grafologica comenegative, la Corte d’Appello ha fatto scaturire una palese violazionedell’onere della prova, di fatto addossando al creditore opposto l’onere didimostrare con certezza l’autografia delle sottoscrizioni onde non“perdere” il proprio diritto di credito.La ricorrente sostiene di aver assolto il proprio onere della prova,producendo i documenti e formulando, di fronte al disconoscimento dellesottoscrizioni, l’istanza di verificazione.Il motivo è inammissibile.3.1) La Corte d’Appello non ha violato il principio di ripartizionedell’onere della prova, considerato che, nel procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo, la parte opposta (creditore in senso sostanziale) hal’onere di provare il fondamento del credito azionato in via monitoria, eche, di fronte al disconoscimento, da parte degli opponenti, dellesottoscrizioni dei documenti prodotti dalla Banca, questa ha l’onere diNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026provarne l’autenticità, altrimenti dette prove documentali sonoinutilizzabili ai fini della dimostrazione delle ragioni di credito della stessa.E, di fronte al mancato raggiungimento della prova dell’autenticità deidocumenti (a seguito dell’istanza di verificazione avanzata dal creditore edell’esito della consulenza tecnica), viene a mancare la prova del creditoda parte dell’opposta.4) Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].Motivi di impugnazione:a)” Violazione e falsa applicazione di legge - violazione e falsaapplicazione degli articoli 216 c. p. c. e 2702 c.c. – violazione e falsaapplicazione degli articoli 2719 c.c. e 214 e 215 c. p. c. – nullità e-oinutilizzabilità della CTU grafologica nonché di tutti gli atti successivi -Error in procedendo ed in judicando –“.Il ricorrente sostiene che, poiché tra i motivi di opposizione al D.I. n.808/2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto rilievo preliminarequello relativo alla mancata conformità all’originale e alla mancatasottoscrizione della fideiussione da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Banca oppostanel chiederne la verificazione avrebbe dovuto produrre l’originale di dettafideiussione, o provare di averla smarrita senza sua colpa.Ed afferma che, in mancanza dell’esame del documento in originale, ilprocedimento di verificazione doveva essere considerato nullo e dovevaessere revocato il decreto ingiuntivo anche nei suoi confronti.b) “Invalidità ed inefficacia della fideiussione – accessorietà –violazione e falsa applicazione della legge – violazione e falsa applicazionedell’art. 1939 c.c. – error in procedendo ed in judicando”.Il ricorrente afferma che, se non è valida l’obbligazione principale(essendo stata revocato il decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi deldebitore principale), non è valida neppure l’obbligazione accessoria.4.1) Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (“Leparti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate adNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/2026integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporreimpugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine ohanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazioneprincipale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perdeogni efficacia”), considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicatail 30/6/2021, mentre il ricorso incidentale è stato notificato l’11(2/2022.Si osserva anche che, in ogni caso, i motivi e l’intero ricorsoincidentale sono inammissibili, considerato che, come affermatoespressamente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (per es. pag. 16 del controricorso-ricorso incidentale) il medesimo non ha spiegato appello incidentale (eneppure appello principale) avverso la sentenza del giudice di primogrado, che aveva rigettato anche l’opposizione a decreto ingiuntivo delCocurullo, con conseguente irretrattabilità di tale posizione, comechiaramente affermato dalla Corte d’Appello.5) Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile e il ricorsoincidentale va dichiarato inefficace.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che liquidain €. 6.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari alNumero registro generale 3539/2022Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 15183/2026Data pubblicazione 20/05/202615% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore deldifensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]