Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 05373/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare.

Nel respingere il beneficio penitenziario invocato, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva la concessione della misura alternativa alla detenzione invocata nel suo interesse, anche alla luce della sua complessa posizione anagrafica.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguentì alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione, esclusivamente incentrato sull'atteggiamento di negazione delle sue pregresse responsabilità penali, peraltro manifestato nella sola fase iniziale della sua carcerazione.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale si controverte in questa sede, faceva riferimento all'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena.

Si richiamavano, in proposito, la personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e l'elevato disvalore della condotta illecita per la quale il detenuto era stato condannato, che venivano correlati alla negazione delle sue pregresse responsabilità penali.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, quindi, fondava il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione retrospettiva della sua personalità criminale - correlata alla negazione delle sue pregresse responsabilità penali, peraltro successivamente ammesse, come attestato dalla relazione di sintesi allegata dalla difesa del ricorrente -, che non appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti, rispetto ai quali il comportamento pregresso del condannato non assume un valore decisivo per valutare la personalità dell'istante.

Tale vaglio giurisdizionale, invero, deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante nel corso della sua carcerazione, che appare indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento, su cui, relativamente al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, incongruamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

In questo contesto, non appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica, sostanzialmente incentrato sul comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella fase iniziale della sua carcerazione.

Tali richiami, infatti, non consentivano al Tribunale di sorveglianza di Roma di escludere sic et simpliciter l'avvio di un processo di rimeditazione del vissuto criminale del condannato, tenuto conto della modifica del suo atteggiamento intramurario e dell'ammissione, pur successiva all'inizio della carcerazione, delle sue pregresse responsabilità penali.

Occorre, in ogni caso, ribadire che il giudizio relativo all'esistenza delle condizioni per il graduale reinserimento sociale del condannato, richiesto per la concessione di un beneficio penitenziario, prescinde stricto sensu dalle ammissioni di colpevolezza del condannato - peraltro riscontrabili nel caso in esame nei termini richiamati, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato -, ma deve essere ancorato alla prospettiva che lo stesso acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare il proprio comportamento futuro ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento giuridico (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, cit.; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, cit.).

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare. Nel respingere il beneficio penitenziario invocato, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva la concessione della misura alternativa alla detenzione invocata nel suo interesse, anche alla luce della sua complessa posizione anagrafica. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguentì alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione, esclusivamente incentrato sull'atteggiamento di negazione delle sue pregresse responsabilità penali, peraltro manifestato nella sola fase iniziale della sua carcerazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale si controverte in questa sede, faceva riferimento all'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena. Si richiamavano, in proposito, la personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e l'elevato disvalore della condotta illecita per la quale il detenuto era stato condannato, che venivano correlati alla negazione delle sue pregresse responsabilità penali. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, quindi, fondava il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione retrospettiva della sua personalità criminale - correlata alla negazione delle sue pregresse responsabilità penali, peraltro successivamente ammesse, come attestato dalla relazione di sintesi allegata dalla difesa del ricorrente -, che non appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti, rispetto ai quali il comportamento pregresso del condannato non assume un valore decisivo per valutare la personalità dell'istante. Tale vaglio giurisdizionale, invero, deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante nel corso della sua carcerazione, che appare indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento, su cui, relativamente al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, incongruamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, non appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica, sostanzialmente incentrato sul comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella fase iniziale della sua carcerazione. Tali richiami, infatti, non consentivano al Tribunale di sorveglianza di Roma di escludere sic et simpliciter l'avvio di un processo di rimeditazione del vissuto criminale del condannato, tenuto conto della modifica del suo atteggiamento intramurario e dell'ammissione, pur successiva all'inizio della carcerazione, delle sue pregresse responsabilità penali. Occorre, in ogni caso, ribadire che il giudizio relativo all'esistenza delle condizioni per il graduale reinserimento sociale del condannato, richiesto per la concessione di un beneficio penitenziario, prescinde stricto sensu dalle ammissioni di colpevolezza del condannato - peraltro riscontrabili nel caso in esame nei termini richiamati, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato -, ma deve essere ancorato alla prospettiva che lo stesso acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare il proprio comportamento futuro ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento giuridico (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, cit.; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, cit.). 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n
Sentenza Cassazione n. 05373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris