CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 27379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso;lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’attribuzione della competenza al giudice di pace di Melfi.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 29 aprile 2026 la Corte di appello di Potenza, incomposizione monocratica, ha richiesto regolamento di competenza rimettendogli atti alla Corte di Cassazione per stabilire a quale autorità giurisdizionalec o m p e t a d e c i d e r e i l r i c o r s o p e r r i e s a m e p r e s e n t a t o d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro il decreto ditrattenimento emesso dal Giudice di pace di Melfi del 25 marzo 2026.In particolare, del ricorrente era stato disposto il trattenimento con decretodel Questore di Roma del 22 marzo 2026, il trattenimento era stato convalidatodal Giudice di pace di Melfi il 25 marzo 2026, il ricorrente aveva presentatoistanza di protezione internazionale il 8 aprile 2026, il ricorrente aveva chiesto alGiudice di pace il riesame della convalida, il Giudice di pace si era dichiaratoincompetente ritenendo che la domanda di protezione internazionale facesseslittare la competenza alla Corte di appello, il ricorrente ha proposto ricorso perriassunzione davanti alla Corte di appello, la Corte di appello ha ritenuto che lacompetenza a decidere il riesame resti in capo al giudice della convalida echiesto il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’attribuzione della competenza al Giudice di pace di Melfi.Considerato in dirittoLa competenza deve essere attribuita al Giudice di pace di Melfi1. Preliminarmente, in punto di rito, va osservato che il provvedimentooggetto di richiesta di riesame è antecedente al d.l. 12 giugno 2026, n. 100, cheha modificato la procedura applicabile alle convalide giurisdizionali deitrattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri, e che la Corte di appello harichiesto d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel sistema processuale delle convalide giurisdizionalidei trattenimenti amministrativi delle persone straniere conseguente alla novellaoperata dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 dicembre 2024, n. 187, come modificato successivamente per effettodella pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2025, la norma invocata nonsia applicabile.Come, infatti, evidenziato già da Sez. 1, n. 35682 del 15/10/2025, H., Rv.288991-01, “in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nelregime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'attribuzione al giudicepenale della competenza a conoscere dei provvedimenti di convalida e di prorogadei trattenimenti comporta il necessario ricorso, per decidere la richiesta diriesame, ai modelli del codice di rito penale, ed in particolare a quello cameraledi cui all'art. 127 cod. proc. pen., siccome idoneo sia a garantire il rispetto delprincipio del contraddittorio, sia ad assicurare le esigenze di celerità funzionalialla tutela della libertà personale, dovendosi invece escludere che possacontinuare ad applicarsi il rito civile di cui all'art. 737 cod. proc. civ.”.Nello stesso senso si è pronunciata, più di recente, Sez. 1, n. 15907 del30/04/2026, M., Rv. 289826 – 01, che, in motivazione, ha precisato, “purprendendo atto di prassi tuttora difformi presso le Corti d'appello, distribuite susezioni civili e sezioni penali ovvero su sezioni promiscue - che il rito processual-civilistico e, per esso, il modello di cui all'art. 737 cod. proc. civ. si ponga instridente contraddizione con insopprimibili esigenze di coerenza di sistema insubiecta materia, ormai definitivamente "curvata" sul modello processual-penalistico”.L’inapplicabilità del rito processuale civile degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.porta con sé anche l’inapplicabilità della norma dell’art. 45 stesso codice,utilizzata nel caso in esame dalla Corte di appello richiedente il regolamento dicompetenza, per la incompatibilità dello strumento processuale con il ritoprocessual-penalistico che nel sistema della l. n. 187 del 2024 ha regolato leprocedure giurisdizionali di convalida.La “curvatura” della procedura giurisdizionale di convalida del trattenimentoverso il modello processual-penalistico, ed, in particolare, verso il modello delprocedimento in camera di consiglio partecipata di cui all’art. 127 cod. proc.pen., comporta, invece, a giudizio del [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità al caso in esamedello strumento di soluzione dei conflitti di competenza tra le autorità giudiziarieprevisto dagli artt. 28 e ss. cod. proc. pen.Grazie al riferimento contenuto nel secondo comma dell’art. 28 citato ai“casi analoghi”, la procedura degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. è stata, infatti,ritenuta applicabile anche a conflitti di competenza che si collocano al di fuori diun procedimento o processo penale in senso proprio, come il conflitto insorto nelprocedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 61 del 26/10/2010, dep. 2011, Confl.comp. in proc. Piccinno, Rv. 249284 - 01), quello insorto nella subprocedura diliquidazione delle spese di giustizia (Sez. 1, n. 46673 del 10/10/2012, Confl.comp. in proc. Bacaio, Rv. 254022 - 01), o anche quello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a precetto, tra giudice civile e giudice penale (Sez. 1, n. 19547 del02/04/2004, Confl. comp. in proc. Lunardon, Rv. 227982 - 01), per cui esso èapplicabile anche al conflitto in esame tra giudici dei trattenimenti.In definitiva, la richiesta di regolamento di competenza deve essereriqualificata in conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. cod.proc. pen..2. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza delGiudice di pace di Melfi.Pur non esistendo una norma specifica nel diritto interno che preveda ilpotere di riesame del trattenimento, esso si ricava direttamente dall’art. 15 dellaDirettiva n. 115/2008/CE, che, nel terzo comma, dispone che “il trattenimento èriesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzointeressato o d'ufficio”, e nel sistema dell’art. 15 il giudizio di riesame dellaconvalida di un trattenimento appartiene alla competenza dello stesso giudiceche ha emesso il provvedimento di cui è stato chiesto il riesame (v., nello stessosenso, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, Y., Rv. 287838 - 01, in motivazione).Non rileva, infine, che nelle more il soggetto trattenuto abbia chiesto laprotezione internazionale, perché, come rileva correttamente la Corte di appello,il provvedimento di cui si chiede il riesame non è in ogni caso quello relativoall’istanza di protezione internazionale, ma il trattenimento primario.3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando lacompetenza del Giudice di pace di Melfi.Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza èimmediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso imedesimi giudici ed è notificato alle parti private.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MQualificato il proposto regolamento di competenza come conflitto negativo dicompetenza, dichiara la competenza del Giudice di pace di Melfi, cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.