CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2681/2020 depositata il 23/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda origina dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecarian. 09776201800000369000, notificata in data 13 marzo 2018 dall’Agentedella riscossione al contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale atto prodromicoall’iscrizione ipotecaria per una serie di carichi tributari. Tra le cartelleNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026presupposte figurava la cartella di pagamento n.09720150105726526000, relativa a tributi erariali.Il contribuente impugnava tale comunicazione preventiva dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, deducendo, da un lato, lamancata notifica della cartella sottesa, dall’altro, la formazione delgiudicato, assumendo che, nel precedente giudizio definito con sentenzaCTP Roma n. 14367/17, la medesima cartella fosse stata annullata perdifetto di notifica, insieme alla precedente comunicazione di iscrizioneipotecaria n. 09776201600011207. Lamentava inoltre varie irregolaritànella relata di notifica stanti l’assenza del nominativo del destinatario e lamancata prova della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.Con sentenza n. 5859/2019, la CTP di Roma respingeva il ricorso,rilevando che la sentenza n. 14367/17 aveva annullato unicamente ilpreavviso di ipoteca impugnato in quel giudizio, per mancata prova dellanotifica delle cartelle presupposte, senza alcuna statuizione sulla validità oinvalidità delle cartelle stesse, né sulla cartella oggetto del nuovo giudizio.Riteneva dunque insussistente il giudicato invocato e reputavaregolarmente notificata la cartella n. 09720150105726526000 ai sensidell’art. 140 c.p.c.Il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR Lazio, reiterandol’eccezione di giudicato implicito ed esplicito e contestando la ritualità dellanotifica della cartella presupposta. Con sentenza n. 2681/7/2020, la CTRdichiarava inammissibile l’appello per genericità dei motivi, ritenendo chel’atto si limitasse a riprodurre le deduzioni di primo grado senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza appellata. Il giudiceregionale precisava che, anche nel merito, il richiamo al preteso giudicatonon poteva essere accolto, poiché la sentenza n. 14367/17 avevaannullato soltanto la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata inquella sede e non le cartelle sottese, e che la notifica della cartellarisultava perfezionata per ricezione della raccomandata informativa.Numero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione,articolando cinque motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate–Riscossioneresisteva mediante controricorso ritualmente notificato.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTRdichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi,nonostante l’atto contenesse una compiuta e articolata critica allasentenza di primo grado.Il primo motivo è fondato.La CTR ha dichiarato l’appello inammissibile per asserita genericità deimotivi, sul presupposto che l’atto di gravame si sarebbe limitato ariprodurre le deduzioni di primo grado, senza un reale confronto con leargomentazioni decisive della sentenza impugnata, e ha così ritenuto nonassolto l’onere di specificità richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.Va premesso che l’onere di specificità dei motivi d’appello, nel processotributario, assolve a una funzione di delimitazione del thema decidendumdel giudizio di secondo grado: esso richiede che l’impugnazione rendaintellegibile quali capi della decisione di primo grado si intendanocontestare e per quali ragioni, così da porre il giudice dell’impugnazione incondizione di comprendere l’errore denunciato e la riforma richiesta. Neconsegue che la mera “ripetizione” di argomentazioni già svolte in primogrado non è, di per sé, sinonimo di genericità, quando quelleargomentazioni siano riproposte in chiave critica rispetto alle ragioniespresse dal primo giudice e risultino idonee a sollecitare un riesameeffettivo della decisione.Ciò posto, nel ricorso per cassazione il contribuente ha riportato ilcontenuto dell’atto di appello, dal quale si ricava che il gravame non siesauriva in enunciazioni apodittiche, ma individuava i punti essenziali dellasentenza di primo grado reputati erronei e ne chiedeva la riforma. InNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026particolare, l’appellante contestava (i) l’esclusione del giudicato invocato,deducendo che la sentenza CTP n. 14367/17 avrebbe comportatopreclusione sulla questione della notifica della cartella n.09720150105726526000, e (ii) l’affermazione di regolarità dellanotificazione della medesima cartella ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,deducendo vizi della relata e difetto di prova degli adempimenti delprocedimento notificatorio. Tali censure, per il loro contenuto, sicorrelavano alle due rationes decidendi poste dalla CTP a base del rigetto(insussistenza del giudicato e validità della notifica) e, pertanto, eranoidonee a devolvere al giudice regionale il riesame della controversia.Né può pretendersi che l’appellante predisponga una confutazione“paragrafo per paragrafo” della motivazione, essendo sufficiente chel’impugnazione colpisca i nuclei argomentativi portanti della decisione eprospetti un diverso esito, in modo non equivoco, rispetto ai capicontestati. Nel caso di specie, le doglianze risultano formulate in modochiaro, comprensibile e funzionale alla richiesta di riforma, poichéinvestono proprio i presupposti logico-giuridici sui quali la CTP ha fondatoil rigetto.In tale prospettiva, la qualificazione di genericità operata dal giudiceregionale si pone in contrasto con l’orientamento già richiamato, secondocui l’onere di specificità dei motivi d’impugnazione è soddisfatto anchequando l’appellante riproponga le medesime ragioni già dedotte in primogrado, purché esse risultino correlate ai capi della decisione impugnata eidonee a sollecitarne la riforma (Cass. n. 25191/2024; Cass. n.24641/2018).Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello perdifetto di specificità.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. eNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR escluso la formazione delgiudicato sulla questione dell’omessa notifica della cartella n.09720150105726526000, nonostante la sentenza CTP n. 14367/17 avesseaccertato l’inesistenza della notifica con portata vincolante nel nuovo,diverso giudizio.Il secondo motivo è fondato.La CTR, nell’escludere la formazione del giudicato sulla questionedell’omessa notifica della cartella n. 09720150105726526000, ha fondatola propria conclusione sull’assunto che la sentenza CTP n. 14367/17avesse inciso esclusivamente sull’atto allora impugnato (preavviso diipoteca), senza produrre alcuna preclusione in ordine alle cartellepresupposte. Tale impostazione, tuttavia, non è conforme ai criteri chegovernano l’individuazione dell’oggetto del giudicato e la verifica della suaestensione nel giudizio successivo.Secondo l’insegnamento consolidato, infatti, «in considerazionedell’inscindibile rapporto di connessione tra oggetto del giudicato eoggetto del processo nel quale esso si è formato, l’efficacia della cosagiudicata si estende alle questioni che costituiscono presuppostilogicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentreè da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e sempliceaccertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione» (Cass. n.3669/2019; conf. Cass. n. 3434/2011).Ne discende che, quando in un giudizio venga annullato un attoconsequenziale (quale un preavviso di iscrizione ipotecaria) per carenzadel presupposto notificatorio degli atti prodromici, occorre verificare, inconcreto, se la decisione abbia compiuto un accertamento idoneo astabilizzare la questione della notifica (come questione pregiudizialenecessaria) oppure se si sia limitata a prendere atto, sul pianoprocessuale, della mancata prova fornita in quel giudizio. Tale verificaimpone di considerare la sentenza nel suo complesso, valorizzando nonNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026solo il dispositivo, ma anche la motivazione, in quanto solo attraverso laricostruzione della ratio decidendi può stabilirsi se la questione sia stataeffettivamente decisa con portata preclusiva.Orbene, la sentenza impugnata non svolge tale necessaria indagine: essasi limita a negare il giudicato sul rilievo che la precedente decisioneavrebbe annullato soltanto il preavviso di ipoteca e non anche le cartelle,così assumendo, in via generale e astratta, che ogni affermazionecontenuta nella motivazione circa la notifica delle cartelle resti, comunque,priva di effetti nel giudizio successivo. In tal modo, però, la CTR haomesso di verificare se, nel caso concreto, l’affermazione relativa alla(mancata) notifica della cartella oggetto dell’odierno giudizio costituissepresupposto logico-giuridico indispensabile della statuizione precedente,ossia uno snodo decisivo senza il quale non avrebbe potuto pronunciarsil’annullamento dell’atto allora impugnato.In particolare, a fronte della deduzione del contribuente secondo cui lasentenza n. 14367/17 avrebbe “accertato” l’omessa notifica della cartella,la CTR non poteva arrestarsi alla constatazione che, nel dispositivo,l’annullamento riguardava unicamente l’atto allora impugnato. Doveva,invece, chiarire – con motivazione puntuale – se la pronuncia precedenteavesse effettivamente deciso la questione della notifica con contenutoaccertativo (e dunque potenzialmente idoneo a spiegare preclusione)ovvero se avesse semplicemente rilevato, in quel processo, l’assenza diprova da parte dell’Agente della riscossione. La mancanza di talepassaggio logico rende la conclusione di insussistenza del giudicato nonsorretta da un corretto percorso argomentativo, perché risulta applicatauna regola automatica (incentrata sul solo dispositivo) là dove eranecessario un accertamento sulla natura e sulla funzione, nel precedentegiudizio, della questione della notifica.Ne consegue che la statuizione di rigetto dell’eccezione di giudicato èviziata e il secondo motivo deve essere accolto, dovendo il giudice delNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026rinvio procedere alla corretta ricostruzione del contenuto precettivo dellasentenza invocata come giudicato e verificare, alla luce dei principirichiamati, se la questione della notifica della cartella n.09720150105726526000 sia stata effettivamente decisa comepresupposto logicamente e giuridicamente ineliminabile della decisioneprecedente.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118disp. att. c.p.c., denunciando la motivazione apparente della sentenzaimpugnata nella parte in cui avrebbe rigettato le censure relative allanotificazione della cartella senza confrontarsi con le specifiche doglianzesvolte in appello.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., lamentandoche la relata di notifica della cartella non riportasse il nome e il cognomedel destinatario, determinando un’incertezza assoluta sul soggetto cuil’atto era rivolto.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 140 c.p.c., assumendo che la notifica dellacartella sarebbe nulla per mancato perfezionamento del procedimentonotificatorio, non essendo stata fornita la prova dell’affissione dell’avviso edella spedizione/ricezione della raccomandata informativa.Il terzo, il quarto e il quinto motivo rimangono assorbiti in ragionedell’accoglimento del primo e del secondo motivo, che comporta lacassazione della sentenza impugnata e rende superfluo l’esame delleulteriori censure. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbitiil terzo, il quarto e il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, inNumero registro generale 5314/2021Numero sezionale 1318/2026Numero di raccolta generale 13269/2026Data pubblicazione 08/05/2026diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente