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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30355/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.

Motivi delia decísorle

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge vizio motivazio- nale per erronea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. pmc pen. introdotto dairart, somma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. invero, a far tempo da tale ultima data, successivé alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. z.r. i, so. 51, della i, 23,6,2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. - proc. peri: "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delVimputato difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza , all'erronea qualificazione giu - ridica del fatto e all'illegalità della pena e dela misura di sicurezza" (aria comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge re103/17", Orbene, é agevole rilevare che a! di !à della mera enundazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, !a contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risove in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di 'atto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti ;'er- ronea qualificazione giuridica attribuita a! fatto e ritenuta in sentenza.

Nella sentenza impugnata, peraltro, i! giudice del patteeciamento dà conto avere valutato la qualificazione giuridica del fatto, a fronte della detenzione, a di spaccio di due panetti di cocaina, rispettivamente di 501,70 e 501,20 grammi ; da cui potevano ricavarsi circa 6000 dosi medie singole, e dà atto di come ciò dimostri che l'imputato sia inserito ad un livello tutt'altro che marginale nell'am- biente del narcotraffico e la professionalità della sua condotta delittuose posta in essere spostandosi per rifornirsi in altra città ; distante centir.e.ia di chilometri luogo di residenza.

3. Condivisibilmente, questa Corte di iegittimità ha affermato ---e va qi en dito- che ilerroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata ; scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, pahmenti immotivata, N. 86 .2023 R.G. che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 272.1 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito deit'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con ino :Lissa i--,-irnediatiezza, semente eccentrica rispetto ai contenuto dei capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi i'ammissibilità dell'impugnazione cne richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 de0'8.1.2018„ Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod, proc. pen. l'erronea qualificazione dei fatto contik-niitio in sentenza è limitata ai scii casi di errore manifesto, con conseguente inammise sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dai testo dei provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccen- tricità della qualificazione giuridica che è stata proposta ai giudice e da questi condivisca., e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti cc.in !a evidenziata necessaria peculiare immediatezza dzii caro di imputa -zione, comunque del tutto preclusa.

Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramentr.,. descritti nel capo di iniputazici corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali ie parti hanno libe- ramente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verii'ica dei loro corretto inquadramento giuridico. 4.

A norma dell'art.. 616 cod. proc. pen„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di namrnissibilità (Corte Cost. sent. n. 136 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delie spese dei proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di e;..iro quattromila in favore della cassa delle arnr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. Motivi delia decísorle 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge vizio motivazio- nale per erronea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. pmc pen. introdotto dairart, somma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. invero, a far tempo da tale ultima data, successivé alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. z.r. i, so. 51, della i, 23,6,2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. - proc. peri: "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delVimputato difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza , all'erronea qualificazione giu - ridica del fatto e all'illegalità della pena e dela misura di sicurezza" (aria comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge re103/17", Orbene, é agevole rilevare che a! di !à della mera enundazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, !a contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risove in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di 'atto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti ;'er- ronea qualificazione giuridica attribuita a! fatto e ritenuta in sentenza. Nella sentenza impugnata, peraltro, i! giudice del patteeciamento dà conto avere valutato la qualificazione giuridica del fatto, a fronte della detenzione, a di spaccio di due panetti di cocaina, rispettivamente di 501,70 e 501,20 grammi ; da cui potevano ricavarsi circa 6000 dosi medie singole, e dà atto di come ciò dimostri che l'imputato sia inserito ad un livello tutt'altro che marginale nell'am- biente del narcotraffico e la professionalità della sua condotta delittuose posta in essere spostandosi per rifornirsi in altra città ; distante centir.e.ia di chilometri luogo di residenza. 3. Condivisibilmente, questa Corte di iegittimità ha affermato ---e va qi en dito- che ilerroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata ; scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, pahmenti immotivata, N. 86 .2023 R.G. che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 272.1 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito deit'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con ino :Lissa i--,-irnediatiezza, semente eccentrica rispetto ai contenuto dei capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi i'ammissibilità dell'impugnazione cne richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 de0'8.1.2018„ Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod, proc. pen. l'erronea qualificazione dei fatto contik-niitio in sentenza è limitata ai scii casi di errore manifesto, con conseguente inammise sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dai testo dei provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccen- tricità della qualificazione giuridica che è stata proposta ai giudice e da questi condivisca., e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti cc.in !a evidenziata necessaria peculiare immediatezza dzii caro di imputa -zione, comunque del tutto preclusa. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramentr.,. descritti nel capo di iniputazici corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali ie parti hanno libe- ramente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verii'ica dei loro corretto inquadramento giuridico. 4. A norma dell'art.. 616 cod. proc. pen„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di namrnissibilità (Corte Cost. sent. n. 136 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delie spese dei proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di e;..iro quattromila in favore della cassa delle arnr
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