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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36992/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 495 c.p.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza impugnata) e si sostanza in una rilettura alternativa a quella operata in sede di merito, inammissibile in sede di legittimità, anche prospettando un fraintendimento (travisamento) da parte della Corte territoriale, senza però indicarne la decisività ai fini di disarticolare il ragionamento probatorio, né indicando gli atti processuali dai quali si trarrebbe il risultato probatorio omesso, in violazione del principio di autosufficienza, causa di inammissibilità; infatti l'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame"; sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione.

In definitiva il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, Rv. 249035); Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché afferisce a determinazione del trattamento sanzionatorio sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tanto più che nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 495 c.p.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza impugnata) e si sostanza in una rilettura alternativa a quella operata in sede di merito, inammissibile in sede di legittimità, anche prospettando un fraintendimento (travisamento) da parte della Corte territoriale, senza però indicarne la decisività ai fini di disarticolare il ragionamento probatorio, né indicando gli atti processuali dai quali si trarrebbe il risultato probatorio omesso, in violazione del principio di autosufficienza, causa di inammissibilità; infatti l'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame"; sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. In definitiva il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, Rv. 249035); Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché afferisce a determinazione del trattamento sanzionatorio sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tanto più che nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11
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