CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22759/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Lago, componente del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Gelone n. 68 in Siracusa; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8392, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 20.7.2021,e pubblicata il 24.9.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO :Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 - Rimborso del 90% - Contribuente svolgente attività d’impresa - Oneri probatori -Maggior danno - Regolamento de minimis. la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] domandava all’Amministrazione finanziaria il rimborso, nella misura del 90%, dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva. 2. La contribuente, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa. L’Amministrazione finanziaria si costituiva per resistere e proponeva plurime eccezioni. La CTP accoglieva il ricorso, e riconosceva il diritto della contribuente al conseguimento del rimborso richiesto. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, rinnovando le proprie censure innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che confermava la pronuncia dei primi giudici. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 (e 4), cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., a causa dell’assenza di prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso, che doveva essere fornita dalla contribuente, attore in senso sostanziale nella controversia restitutoria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione dell’art. 1224, comma secondo, cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato, non pronunciando sul punto, che alla contribuente compete il risarcimento del preteso “maggior danno” sofferto (rivalutazione), sebbene non abbia in alcun modo provato di averlo subito, nonostante le specifiche contestazioni proposte in materia. 3. Con il terzo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e succ. modd., dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per non avere il giudice dell’appello tenuto conto, secondo quanto espressamente sottopostogli, che la contribuente svolgeva attività d’impresa, e non avere perciò accertato se il rimborso richiesto si tradurrebbe in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario. 4. La contribuente ha contestato nel suo controricorso una pluralità di ragioni che importerebbero l’inammissibilità dei motivi di ricorso introdotti dall’Ente impositore. Diversamente deve osservarsi che la ricorrente ha cura di segnalare quando e come abbia introdotto le proprie censure nei gradi di merito del giudizio, e propone in questa sede contestazioni specifiche, aventi effettivamente ad oggetto i vizi di violazione di legge, nonché di nullità della sentenza con riferimento all’omessa pronuncia su specifiche domande. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto ammissibile. 5. Mediante il primo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la pronuncia della CTR per non avere il giudice dell’appello rispettato il corretto criterio di riparto dell’onere della prova tra i contendenti. Avendo il presente giudizio ad oggetto una controversia di rimborso, l’onere della prova del versamento delle somme di cui si domanda la restituzione incombe sul contribuente, che è attore anche in senso sostanziale nel giudizio. Nel caso di specie la contribuente non risulta aver assicurato la prova di aver versato le imposte di cui domanda il rimborso. 5.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che leargomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale”, Cass. sez. VI-V, 28.1.2020, n. 1906 (conf. Cass. sez. V, 8.10.2014, n.21197). 5.2. La CTR scrive sul punto che “Le argomentazioni dell’ufficio impositore, esposte nell’atto di appello, sono pretestuose e prive di fondamento. E invero l’ufficio era in grado di verificare i versamenti delle imposte operato dal datore di lavoro del contribuente consultando l’anagrafe tributaria” (sent. CTR, p. III). 5.3. Tenuto conto della natura del giudizio, trattandosi di giudizio di rimborso, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve invece confermarsi che la prova del versamento delle somme di cui domanda la restituzione incombe sul contribuente che domanda la restituzione. Il primo motivo di ricorso risulta quindi fondato, e deve essere accolto, dovendo il giudice dell’appello verificare se l’ammontare delle somme richieste in restituzione risulti provato. 6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado, e pertanto anche la statuizione che ha riconosciuto alla contribuente il diritto al riconoscimento del maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ., sebbene l’istante non avesse in alcun modo provato il ricorrere della circostanza, questione specificamente sottoposta alla valutazione del giudicante. La CTR, effettivamente, non pronuncia sul punto. 6.1. Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente deciso, in materia, che “nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro”, Cass. sez. III, 11.1.2006, n. 255 (conf. Cass. sez. VI-III, 8.7.2020, n. 14158). Anche il secondo motivo di ricorso risulta quindi fondato, e deve essere accolto. 7. Mediante il terzo strumento di impugnazione l’Ente impositore lamenta che il giudice della CTR ha pronunciato una decisione erronea perché ha riconosciuto il diritto al rimborso alla contribuente, la quale svolgeva attività d’impresa, senza verificare la compatibilità della restituzione di somme con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Merita di essere segnalato che la controricorrente non ha negato, nel suo controricorso, che negli anni in cui è maturato il preteso diritto al rimborso svolgesse attività d’impresa. 7.1. In materia questa Corte regolatrice ha condivisibilmente avuto occasione di statuire che “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centrodi quanto versato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis"o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti”, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927. Anche il terzo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve pertanto essere accolto. 8. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa pe