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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04900/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 692/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Messina ha dichiarato «l'illegittimità della richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2010» da parte dell'INPS nei confronti dell'odierna controricorrente, per intervenuta prescrizione del credito;

2. la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi e ha ritenuto tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta a destinazione dopo il quinquennio;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

4. è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA];

5. l'INPS ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del DPCM 12.5.2011, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12.5.2011 e, conseguentemente, per non aver giudicato tempestiva la richiesta di pagamento ricevuta dalla professionista con atto del 4.7.2011;

7. il motivo, argomentato nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366 cod.proc.civ., è fondato; Ric. 2020 n. 23467 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2-

8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del cligs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

9. di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (v.

Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti L.] che esercitano attività Ric. 2020 n. 23467 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass.nr.10273 cit.);

10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12.5.2011, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] nr. 111 del 14 maggio 2011, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010, per tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore»;

11. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);

12. erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza originariamente fissata per il versamento dei contributi 2010, senza considerare il differimento della stessa (al 6 luglio 2011), in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.;

13. il ricorso va, dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che nell'uniformarsi ai principi esposti, dovrà considerare il 6.7.2011 quale data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

14. al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 23467 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 ovemlfe 1 i7 [OSCURATO:PERSONA].ss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 692/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Messina ha dichiarato «l'illegittimità della richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2010» da parte dell'INPS nei confronti dell'odierna controricorrente, per intervenuta prescrizione del credito; 2. la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi e ha ritenuto tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta a destinazione dopo il quinquennio; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 4. è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; 5. l'INPS ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del DPCM 12.5.2011, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12.5.2011 e, conseguentemente, per non aver giudicato tempestiva la richiesta di pagamento ricevuta dalla professionista con atto del 4.7.2011; 7. il motivo, argomentato nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366 cod.proc.civ., è fondato; Ric. 2020 n. 23467 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- 8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del cligs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 9. di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (v. Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti L.] che esercitano attività Ric. 2020 n. 23467 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass.nr.10273 cit.); 10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12.5.2011, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] nr. 111 del 14 maggio 2011, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010, per tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore»; 11. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); 12. erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza originariamente fissata per il versamento dei contributi 2010, senza considerare il differimento della stessa (al 6 luglio 2011), in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.; 13. il ricorso va, dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che nell'uniformarsi ai principi esposti, dovrà considerare il 6.7.2011 quale data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; 14. al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 23467 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 ovemlfe 1 i7 [OSCURATO:PERSONA].ss
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