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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 15691/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP dei Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del medesimo con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione il difensore dello Spataro, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato l'esito della perizia che ha stabilito il principio attivo della sostanza stupefacente, inferiore all'io/o, idoneo a ridurre la gravità del reato e quindi la capacità delinquenziale del prevenuto, anche in considerazione della ridotta gravità dei precedenti a carico.

Non è stato adeguatamente valorizzato il decorso del tempo, che rende ormai inadeguata la misura in atto.

Inoltre, lo Spataro, fino al momento dell'arresto, non aveva alcuna conoscenza della sostanza stupefacente rinvenuta nel magazzino, né dei fornitori della stessa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le censure prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione indiziaria e cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26988401).

3. Nel •caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore.

Sono stati compiutamente analizzati gli elementi addotti dalla difesa, che sono stati ritenuti irrilevanti ai fini del mutamento del quadro cautelare, avuto riguardo alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti e alla loro quantità complessiva, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Anche il mero decorso del tempo non è stato considerato significativo ai fini della sostituzione della misura, in assenza di "fatti nuovi" idonei ad incidere sul quadro cautelare in essere nei confronti del ricorrente.

In tale prospettiva, va rammentato che, in tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974 — 01), nel caso prese in considerazione dal Tribunale.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]•stensore [OSCURATO:PERSONA] o Ranaldi '[OSCURATO:PERSONA] CiampEt IL Fij [OSCURATO:PERSONA] Pene C:l/fende Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP dei Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del medesimo con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90. 2. Ricorre per cassazione il difensore dello Spataro, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato l'esito della perizia che ha stabilito il principio attivo della sostanza stupefacente, inferiore all'io/o, idoneo a ridurre la gravità del reato e quindi la capacità delinquenziale del prevenuto, anche in considerazione della ridotta gravità dei precedenti a carico. Non è stato adeguatamente valorizzato il decorso del tempo, che rende ormai inadeguata la misura in atto. Inoltre, lo Spataro, fino al momento dell'arresto, non aveva alcuna conoscenza della sostanza stupefacente rinvenuta nel magazzino, né dei fornitori della stessa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le censure prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione indiziaria e cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26988401). 3. Nel •caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore. Sono stati compiutamente analizzati gli elementi addotti dalla difesa, che sono stati ritenuti irrilevanti ai fini del mutamento del quadro cautelare, avuto riguardo alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti e alla loro quantità complessiva, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Anche il mero decorso del tempo non è stato considerato significativo ai fini della sostituzione della misura, in assenza di "fatti nuovi" idonei ad incidere sul quadro cautelare in essere nei confronti del ricorrente. In tale prospettiva, va rammentato che, in tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974 — 01), nel caso prese in considerazione dal Tribunale. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]•stensore [OSCURATO:PERSONA] o Ranaldi '[OSCURATO:PERSONA] CiampEt IL Fij [OSCURATO:PERSONA] Pene C:l/fende Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la se
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