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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1972

Cassazione n. 44078/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata estorsione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello si era riportata acriticamente al contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo sussistente il reato di tentata estorsione senza motivare sulla idoneità della condotta e sulla non equivocità degli atti: la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la palese inidoneità della condotta dell'imputato, esclusivamente finalizzata a convincere le persone offese all'acquisto di merce e proseguite in offese verbali, dopo che queste avevano rifiutato l'acquisto, con conseguente illogicità della motivazione sulla sussistenza di un dolo diretto; a tutto concedere, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'ipotesi di volontaria desistenza da parte dell'imputato. 1.2 Il difensore osserva che la Corte di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una illegittima applicazione delle norme di cui agli artt. 192 e 546 comma 1 lett.e) n.1,2,4 cod.proc.pen., erroneamente valutando le dichiarazioni delle persone offese, senza alcuna verifica della coerenza, costanza e precisione delle stesse. 1.3 Il difensore lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche e giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen., applicazione della recidiva, e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui \ si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che la versione dei fatti da parte delle persone offese, ritenute pienamente attendibili, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli agenti operanti intervenuti nell'immediatezza del fatto 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione, evidenziando la mancanza di elementi per la concessione delle attenuanti generiche, l'atteggiamento fortemente minaccioso ed intimidatorio del ricorrente e la sfrontatezza ed abitualità nella commissione del reato; infine, i motivi relativi alla desistenza, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed alla recidiva sono inammissibili per non essere stati proposti in appello.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata estorsione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello si era riportata acriticamente al contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo sussistente il reato di tentata estorsione senza motivare sulla idoneità della condotta e sulla non equivocità degli atti: la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la palese inidoneità della condotta dell'imputato, esclusivamente finalizzata a convincere le persone offese all'acquisto di merce e proseguite in offese verbali, dopo che queste avevano rifiutato l'acquisto, con conseguente illogicità della motivazione sulla sussistenza di un dolo diretto; a tutto concedere, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'ipotesi di volontaria desistenza da parte dell'imputato. 1.2 Il difensore osserva che la Corte di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una illegittima applicazione delle norme di cui agli artt. 192 e 546 comma 1 lett.e) n.1,2,4 cod.proc.pen., erroneamente valutando le dichiarazioni delle persone offese, senza alcuna verifica della coerenza, costanza e precisione delle stesse. 1.3 Il difensore lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche e giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen., applicazione della recidiva, e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui \ si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che la versione dei fatti da parte delle persone offese, ritenute pienamente attendibili, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli agenti operanti intervenuti nell'immediatezza del fatto 1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione, evidenziando la mancanza di elementi per la concessione delle attenuanti generiche, l'atteggiamento fortemente minaccioso ed intimidatorio del ricorrente e la sfrontatezza ed abitualità nella commissione del reato; infine, i motivi relativi alla desistenza, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ed alla recidiva sono inammissibili per non essere stati proposti in appello. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
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