CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17991-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 63, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica; - intimati - avverso la sentenza n. 4216/03/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle di pagamento di cui la contribuente Franca CARLETTI lamentava l'omessa e comunque l'irregolare notifica, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio rigettava l'appello della predetta contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolare notifica delle cartelle impugnate. Avverso tale statuizione la Carletti ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale discussione della causa mentre sono rimaste intimate l'Agenzia delle entrate - Riscossione, la Regione Lazio ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, 2 cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria. P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Cort