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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 26010/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglienze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la consegna da parte del ricorrente degli assegni risultati privi di copertura in pagamento di macchinari che gli agenti avevano alienato a terzi pur consapevoli dell'altrui dominio; considerato che la prova dell'elemento psicologico è stata ritenuta sulla base della condotta materiale del ricorrente, resosi irreperibile al creditore subito dopo aver alienato a terzi i macchinari pagati con assegni scoperti.

Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglienze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la consegna da parte del ricorrente degli assegni risultati privi di copertura in pagamento di macchinari che gli agenti avevano alienato a terzi pur consapevoli dell'altrui dominio; considerato che la prova dell'elemento psicologico è stata ritenuta sulla base della condotta materiale del ricorrente, resosi irreperibile al creditore subito dopo aver alienato a terzi i macchinari pagati con assegni scoperti. Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 26010/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris