CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 32520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1042-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della Ditta "[OSCURATO:PERSONA]", domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA Oggetto R.G.N.1042/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 713/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 588/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1042/19 Considerato che: Con sentenza del giorno 1.10.2018 n. 713, la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’appello principale proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto parzialmente l’opposizione all’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 14.330,93, a titolo di contributi e somme aggiuntive, conseguenti all’esito dell’accertamento ispettivo compiuto il 28.12.2012, nei confronti della ditta di [OSCURATO:PERSONA] esercente l’attività di centro estetico, in occasione del quale erano state riscontrate plurime irregolarità nei rapporti di lavoro intercorsi con il personale utilizzato all’interno del centro estetico. Il tribunale, premesso che l’onere della prova della pretesa contributiva incombeva sull’Inps, riteneva equivoche le dichiarazioni testimoniali con riguardo alla pretesa natura subordinata delle prestazioni delle due dipendenti che risultavano aver stipulato un contratto di associazione in partecipazione. Confermava, invece, la correttezza dei rilievi mossi in sede ispettiva con riguardo a tutte le altre posizioni, ritenendo raggiunta la prova.La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame principale dell’Inps, confermava la pretesa impositiva dell’Istituto previdenziale, in quanto dall’esame delle plurime dichiarazioni testimoniali emergeva la natura subordinata del rapporto di lavoro delle due lavoratrici formalmente associate in partecipazione, mentre rigettava l’appello incidentale della Capolupo, affermando la debenza della maggiore contribuzione ricalcolata dall’Inps, in relazione alle posizioni delle restanti lavoratrici del centro estetico. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Rilevato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi analoga rubrica e contenuto), la ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di “fatti decisivi” quanto alla posizione delle associate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento alla natura artistica e creativa delle prestazioni estetiche delle lavoratrici, che erano libere e svincolate dal rispetto di istruzioni o direttive datoriali, rispondendo solo ai desiderata del cliente, non potendo essere, pertanto, inquadrate come lavoratrici subordinate. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa riproposizione da parte dell’Inps, in sede di gravame, dell’eccezione di incompatibilità tra lavoro subordinato e associazione in partecipazione (al fine di affermare la prevalenza della natura subordinata dei rapporti lavorativi delle associate in partecipazione), con conseguente error in procedendo, per violazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché alla Corte territoriale era, pertanto, precluso l’esame di un’eccezione di merito che non era stata espressamente riproposta dall’appellante principale. Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono inammissibili; infatti, in disparte la non deducibilità del vizio di semplice difetto di motivazione, il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura in sede di gravame, così che la censura appare formulata per la prima volta in sede di legittimità ed inoltre, la stessa appare non decisiva per confutare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale quello intercorrente – per come riconosciuto dalla Corte del merito – tra la Capolupo e le due lavoratrici ; infatti, la natura creativa e artistica dell’attività non ne preclude lo svolgimento nella forma di attività lavorativa di tipo subordinato. Il terzo motivo è inammissibile; infatti, la ricorrente non trascrive l’atto di appello nel quale la stessa afferma che non era stata riproposta dall’Inps l’eccezione di incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato con il contratto di associazione in partecipazione, ritenendo, implicitamente non specifici i motivi d’appello. Il motivo difetta pure di rilevanza, in quanto la Corte del merito, essendole devoluta la questione sulla natura del rapporto di lavoro oggetto di controversia, poteva senz’altro riqualificare d’ufficio il predetto rapporto lavorativo, in contratto di lavoro subordinato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il r