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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00388/2026

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3128/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 2569 / 20 20 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] erano notificati tre avvisi di accertamento per gli anni 2011-2013, con i quali le erano stati attribuiti maggiori redditi di partecipazione allaNick e [OSCURATO:SOCIETA].

2. La C .

T .

R . della Campania , sez. staccata di Salerno, con la sentenza impugnata confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

La sentenza della CTP di Salerno n. 5954/2017 aveva richiamato le indagini finanziarie svolte sia nei confronti della società che dei soci.

Il legale rappresentante della società, che aveva ritirato in occasione della nomina del 5/8/2013 tutta la documentazione contabile , non l’aveva esibita nonostante le plurime richieste inviategli .

Le scritture erano state scientemente sottratte alla verifica . [OSCURATO:SOCIETA] era una società a ristretta base sociale sicché i soci potevano conoscere nei dettagli l’andamento amministrativo.

Stante la mancata disponibilità della documentazione contabile, correttamente per la determinazione dei maggiori ricavi erano stati presi in considerazione tutti i versamenti e tutti i prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari.

Doveva presumersi che i maggiori redditi della società fossero stati percepiti dai soci , non essendo stata fornita prova contraria.

Esibendocopia delle scritture e della documentazione fiscale, la socia aveva dimostrato, contrariamente a quanto aveva sostenuto , di non essere estranea all’amministrazione.

La mancanza di versamenti su suoi conti correnti non provavache i ricavi non fossero stati distribuiti perché le somme avrebbero potuto essere gestite in contanti o attraverso terzi soggetti. 2.3 La CTR ribadiva che la ristretta base sociale consentiva di presumere ladistribuzione degli utili societari non contabilizzati per la “complicità” che normalmente lega un gruppo ristretto di soci, ferma restando la possibilità dei soci di fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.

L’autonomia de l procediment o relativ o alla società di capitali rispetto a quello del singolo socio comporta che quest'ultimo, qualora non abbia preso parte al processo instaurato dalla società, conservi la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento a carico della società sui ricavi non contabilizzati .

La socia nulla di concreto aveva però provato in ordine all’accantonamento o al reinvestimento degli utili.

L’atto di appello conteneva un generico riferimento all ’ idoneità della documentazione prodotta, ripetendole difese del precedente grado di giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

4. Nonostante la notifica del ricorso spedita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuta il 12/1/2021, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., per la motivazione apparente della sentenza .

Nonostante la specifica censura alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non decisiva la mancanza di versamenti sui conti correnti della socia, la CTR non aveva preso posizione sulle argomentazioni difensive e si era limitata a una motivazione di stile.

La socia non avrebbe potuto dimostrare di non aver percepito utili se non provando che le indagini condotte dall’Ufficio sul suo conto corrente non avevano dato esito.

La prova era stata ritenuta sufficiente in un caso analogo perché era stato accolto il ricorso presentato dall’altro socio [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della CTRdi Salerno n. 5774/2017.

2. Il motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente non è fondato. 2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012,conv. dalla legge n. 134 del 2012 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., nn. 8053/2014 e 8054 /2014 ).

L e Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U ., 16159 /2018, p. 7.2., che menziona Cass.,Sez.

U. , 22232 /2016) . 2.2 Non è ravvisabile una motivazione apparente.

Il giudice di primo grado aveva spiegato di non ritenere sufficiente, ai fini della prova contraria, che la socia avesse documentato che dagli accertamenti sui propri conti correnti non fossero emersi trasferimenti di denaro dalla società in quanto gli utili avrebbero potuto essere distribuiti anche senza accreditarli sui conti della socia.

La CTR ha evidenziato, da un lato , che la socia non aveva provato l’accantonamento o il reinvestimento degli utili e, dall’altro , che l’allegazione difensiva rimaneva su un piano generico, finendo per ripetere difese già confutate.

Il giudice ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 21158/2024, Cass.32959/2018 e Cass. 24534/2017) che individua nell’accantonamento o nel reinvestimento le modalitàattraverso cui il contribuente può dimostrare che i maggiori utili siano rimasti presso la persona giuridica e ha confermatola decisione del giudice di primo grado sull’inidoneità delle allegazioni difensive a fornire la necessaria prova contraria.

3. Con il secondo motivo , formulato in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per dimostrare la mancata percezione di utili extracontabili.

La questione relativa alle movimentazioni bancarie costituiva il fondamentale motivo dell’appello. 4.Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bisdell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass.27547/2024 e Cass., sez.

U., 8053/2014).

L’art 348 - ter c.p.c. è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett a, d.lgs. n. 149 del 2022 ma il suo contenuto è confluito nel quarto comma dell’art. 360 c.p.c.

La censura della ricorrente alla sentenza è inammissibile perché in presenza di una “ doppia conforme ” , deduce tramite la formulazione di un motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. di aver fornito la prova contraria attraverso gli accertamenti bancari sul proprio conto corrente, senza specificare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e di appello e dimostrare la loro differenza ( Cass. 5947/2023, Cass. 26674/2016 e Cass., Sez.

U., 22430/2018).

5. Il ricorso deve essere r espinto .

Non essendo stato depositato controricorso non si provvede sulle spese processuali.

Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3128/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno , n. 2569 / 20 20 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] erano notificati tre avvisi di accertamento per gli anni 2011-2013, con i quali le erano stati attribuiti maggiori redditi di partecipazione allaNick e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La C . T . R . della Campania , sez. staccata di Salerno, con la sentenza impugnata confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente. La sentenza della CTP di Salerno n. 5954/2017 aveva richiamato le indagini finanziarie svolte sia nei confronti della società che dei soci. Il legale rappresentante della società, che aveva ritirato in occasione della nomina del 5/8/2013 tutta la documentazione contabile , non l’aveva esibita nonostante le plurime richieste inviategli . Le scritture erano state scientemente sottratte alla verifica . [OSCURATO:SOCIETA] era una società a ristretta base sociale sicché i soci potevano conoscere nei dettagli l’andamento amministrativo. Stante la mancata disponibilità della documentazione contabile, correttamente per la determinazione dei maggiori ricavi erano stati presi in considerazione tutti i versamenti e tutti i prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari. Doveva presumersi che i maggiori redditi della società fossero stati percepiti dai soci , non essendo stata fornita prova contraria. Esibendocopia delle scritture e della documentazione fiscale, la socia aveva dimostrato, contrariamente a quanto aveva sostenuto , di non essere estranea all’amministrazione. La mancanza di versamenti su suoi conti correnti non provavache i ricavi non fossero stati distribuiti perché le somme avrebbero potuto essere gestite in contanti o attraverso terzi soggetti. 2.3 La CTR ribadiva che la ristretta base sociale consentiva di presumere ladistribuzione degli utili societari non contabilizzati per la “complicità” che normalmente lega un gruppo ristretto di soci, ferma restando la possibilità dei soci di fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. L’autonomia de l procediment o relativ o alla società di capitali rispetto a quello del singolo socio comporta che quest'ultimo, qualora non abbia preso parte al processo instaurato dalla società, conservi la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento a carico della società sui ricavi non contabilizzati . La socia nulla di concreto aveva però provato in ordine all’accantonamento o al reinvestimento degli utili. L’atto di appello conteneva un generico riferimento all ’ idoneità della documentazione prodotta, ripetendole difese del precedente grado di giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 4. Nonostante la notifica del ricorso spedita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuta il 12/1/2021, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., per la motivazione apparente della sentenza . Nonostante la specifica censura alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non decisiva la mancanza di versamenti sui conti correnti della socia, la CTR non aveva preso posizione sulle argomentazioni difensive e si era limitata a una motivazione di stile. La socia non avrebbe potuto dimostrare di non aver percepito utili se non provando che le indagini condotte dall’Ufficio sul suo conto corrente non avevano dato esito. La prova era stata ritenuta sufficiente in un caso analogo perché era stato accolto il ricorso presentato dall’altro socio [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della CTRdi Salerno n. 5774/2017. 2. Il motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente non è fondato. 2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012,conv. dalla legge n. 134 del 2012 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054 /2014 ). L e Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U ., 16159 /2018, p. 7.2., che menziona Cass.,Sez. U. , 22232 /2016) . 2.2 Non è ravvisabile una motivazione apparente. Il giudice di primo grado aveva spiegato di non ritenere sufficiente, ai fini della prova contraria, che la socia avesse documentato che dagli accertamenti sui propri conti correnti non fossero emersi trasferimenti di denaro dalla società in quanto gli utili avrebbero potuto essere distribuiti anche senza accreditarli sui conti della socia. La CTR ha evidenziato, da un lato , che la socia non aveva provato l’accantonamento o il reinvestimento degli utili e, dall’altro , che l’allegazione difensiva rimaneva su un piano generico, finendo per ripetere difese già confutate. Il giudice ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 21158/2024, Cass.32959/2018 e Cass. 24534/2017) che individua nell’accantonamento o nel reinvestimento le modalitàattraverso cui il contribuente può dimostrare che i maggiori utili siano rimasti presso la persona giuridica e ha confermatola decisione del giudice di primo grado sull’inidoneità delle allegazioni difensive a fornire la necessaria prova contraria. 3. Con il secondo motivo , formulato in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per dimostrare la mancata percezione di utili extracontabili. La questione relativa alle movimentazioni bancarie costituiva il fondamentale motivo dell’appello. 4.Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bisdell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass.27547/2024 e Cass., sez. U., 8053/2014). L’art 348 - ter c.p.c. è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett a, d.lgs. n. 149 del 2022 ma il suo contenuto è confluito nel quarto comma dell’art. 360 c.p.c. La censura della ricorrente alla sentenza è inammissibile perché in presenza di una “ doppia conforme ” , deduce tramite la formulazione di un motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. di aver fornito la prova contraria attraverso gli accertamenti bancari sul proprio conto corrente, senza specificare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e di appello e dimostrare la loro differenza ( Cass. 5947/2023, Cass. 26674/2016 e Cass., Sez. U., 22430/2018). 5. Il ricorso deve essere r espinto . Non essendo stato depositato controricorso non si provvede sulle spese processuali. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di