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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 35298/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24-11-2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Messina confermava la decisione del 24 settembre 2019, con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di cui agli art. 4 comma 4 bis della legge n. 401 del 1989 (capo A) e 4 comma 4 ter della legge n. 401 del 1989 (capo B), delitti a loro contestati per avere svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere o comunque favorire, anche in via telefonica o telematica, l'accettazione di scommesse accettate dalla TotoWinBet (capo A) e per aver effettuato la raccolta o la prenotazione di scommesse in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, A.A.M.S. (capo B); fatti accertati in Messina il 15 marzo 2016.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, Caridi e Ruggeri, tramite il loro comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Caridi ha sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa, ripercorsi i fatti di causa, deduce la violazione degli art. 4 commi 4 bis e 4 ter della legge n. 401 del 1989, non avendo i giudici di merito operato un'adeguata distinzione tra punto vendita ricarica, punto gioco e bookmaker; si evidenzia al riguardo che la A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc non ha mai incassato somme provenienti dalle scommesse sportive registrate sull'account "Totowinbet", per cui al più si sarebbe in presenza di un mero punto di ricarica che non necessita di licenze, compresa quella di pubblica sicurezza: la Guardia di Finanza, infatti, non ha trovato presso la sede della A.G. [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro riconducibili a giocate, né ha compiuto controlli sui conti correnti dell'imputato per verificare l'eventuale flusso in entrata riconducibile all'allibratore straniero, dovendosi quindi escludere, nel caso di specie, l'esistenza di un'attività di intermediazione penalmente rilevante.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., potendosi esprimere un giudizio di particolare tenuità del fatto, in ragione dell'occasionalità della condotta e del ritardo nell'approvazione dei bandi di gara per il rilascio della concessione alla raccolta a distanza delle scommesse.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, contestandosi l'eccessività della pena e dell'aumento per la continuazione, oltre che il diniego delle attenuanti generiche, non essendo state valorizzate a tal fine la personalità degli imputati e la tenuità del danno patrimoniale.

2.2. Ruggeri ha sollevato tre motivi, sovrapponibili e anzi quasi identici a quelli di Caridi, per cui si rimanda alla relativa esposizione delle doglianze.

3. Con memoria depositata il 18 aprile 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Ruggeri, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, proponendo altresì un nuovo motivo di impugnazione, con cui ha eccepito la nullità del verbale di perquisizione, osservando che alle 10.50, in fase di accesso, era presente solo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio della A.G. [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in Germania per lavoro e che aveva delegato telefonicamente la consorte per rappresentarlo; alle 13 si concludevano le operazioni di P.G. e si ripresentava nei luoghi la Trimigno che nel frattempo si era allontanava e che, comunque, in quella sede, non esibiva alcuna delega.

Alle 17.30, in fase di sottoscrizione del verbale, la Trimigno depositava la delega rilasciatale da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della A.G. [OSCURATO:PERSONA], delega che tuttavia non è stata trasmessa neanche al P.M., per cui si deduce la lesione del diritto di difesa subito da Ruggieri, non essendo chiare le modalità di rilascio della delega, inidonea comunque a ratificare l'operato della Trimigno, posto che le operazioni svolte tra le ore 10.50 e le 13 non erano conosciute da Ruggieri, che non aveva ancora delegato la Trimigno a rappresentarlo.

A ciò si aggiunge che, in ogni caso, l'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un avviso di accertamento con cui ha determinato induttivamente l'imposta unica sulle scommesse sportive, preferendo agire nei confronti di soggetti italiani, pur non essendo gli stessi i reati percettori degli incassi delle scommesse sportive, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di fruire, dal 2019 al 2022, dei benefici scaturenti dalla sua partecipazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo poi Ruggieri e Caridi sottoscritto, rispetto all'anno di imposta 2014, un accordo di adesione per l'importo (versato) di euro 6.924,89. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Iniziando dalle censure in punto di responsabilità, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti in rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti il 15 marzo 2016 dal personale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina che, unitamente a personale della locale Sezione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, compiva un'ispezione presso il punto di raccolta scommesse facente capo alla A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc di Caridi & Company, posto all'ingresso del bar/ristorante/ tabaccheria posto nell'Area di servizio Esso ubicata sulla SS 114, km. 6.400, Tremestieri: al momento del controllo, era presente la signorina [OSCURATO:PERSONA], posizionata dietro a un bancone su cui vi erano i palinsesti riguardanti diversi tornei di calcio recanti le quote relative a eventi dal 15 al 21 marzo 2016.

Nella postazione della [OSCURATO:PERSONA] c'era un computer aperto e acceso, in collegamento con il sito "TotoWinBet", allibratore maltese non autorizzato a operare in Italia, di cui appariva la schermata, mentre nel cassetto del bancone venivano rinvenute 6 ricevute di scommesse già effettuate con "TotoWinBet", risultando tuttavia assenti il codice identificativo e il nome del concessionario, oltre che l'identificativo del terminale di accettazione del gioco e del biglietto.

La perquisizione della P.G. veniva svolta alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la rappresentanza legale della società a far data dal 7 luglio 2014.

Alla stregua di tali risultanze, i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la responsabilità penale degli imputati, osservando che la società ad essi riconducibile ha svolto attività di n accettazione e raccolta scommesse per conto di un operatore straniero, "TotoWinBet", privo della necessaria concessione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).

Inoltre, i due ricorrenti non erano in possesso della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., posto che quella loro rilasciata riguardava le scommesse per conto della "Lottomatica", ovvero un soggetto diverso dal bookmaker non autorizzato a operare in Italia a cui era associata l'attività di scommesse accertata dalla P.G., non essendovi alcun collegamento telematico con l'Agenzia dei Monopoli.

L'attività dei ricorrenti, dunque, si è concretizzata non in una mera messa a disposizione dei clienti delle apparecchiature telematiche idonee a consentire il contatto tra lo scommettitore e l'operatore straniero non autorizzato, ma in una illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, atteso che, come emerso dagli accertamenti di P.G., l'esercizio commerciale gestito da Ruggieri e Caridi disponeva di personale e mezzi tali da inserirsi attivamente nella dinamica delle scommesse, che dunque gli utenti non potevano effettuare in autonomia.

In tal senso l'inquadramento giuridico dei fatti operato dal Tribunale e dalla Corte territoriale appare corretto, essendosi posti i giudici di merito in sintonia con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 281473 e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), secondo cui integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare, essendo stato rimarcato in tal senso dai giudici di appello che alcuna violazione dei principi dell'Unione europea in tema di scommesse risulta comprovata nel caso di specie.La condotta illecita è stata ragionevolmente ascritta a entrambi gli imputati, ossia tanto a Ruggeri, amministratore della A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc dal 7 luglio 2014 e spesso presente presso il punto di scommesse, come riferito dai testi escussi, quanto a Caridi, essendo avvenuta la raccolta delle scommesse attraverso un account intestato al predetto imputato, socio al 50% della società.

In definitiva, come osservato anche dal Procuratore generale, il giudizio sulla sussistenza dei reati contestati agli imputati, in quanto coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, non presta il fianco alle obiezioni difensive che, peraltro, rispetto alla ricostruzione della vicenda, suggeriscono, a fronte degli accertamenti della P.G., differenti apprezzamenti di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi evidenziare che, nei rispettivi atti di appello, gli imputati non hanno formulato alcuna istanza in tal senso, il che spiega il silenzio della sentenza impugnata sul punto, dovendosi a ciò solo aggiungere che, in ogni caso, le condotte illecite contestate presuppongono un'attività continuativa non compatibile con l'occasionalità dell'iniziativa illecita, insita nella struttura della causa di non punibilità invocata dalla difesa.

3. Anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, in quanto generiche e assertive, dovendosi considerare in proposito che il primo giudice ha fissato la pena base in mesi 10 di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, aumentata di mesi 2 per la continuazione con il reato ex art. 4, comma 4 ter, della medesima legge, per cui, essendo stata la pena base fissata in misura prossima al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti e in considerazione della modesta entità dell'aumento per la continuazione, deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di particolare rigore, tanto più ove si consideri che entrambi i ricorrenti hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena.

Né infine appare censurabile il diniego delle attenuanti generiche, fondato in maniera non illogico dalla Corte di appello sullo stabile svolgimento della condotta illecita, fermo restando che nei ricorsi non sono state illustrate, con il necessario livello di specificità, le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 4.

L'inammissibilità dei tre motivi del ricorso principale preclude l'esame del motivo nuovo proposto nell'interesse di Ruggeri, dovendosi al riguardo ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850 e Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158), secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione dei successivi motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

A ciò resta solo da aggiungere che, in ogni caso, il motivo nuovo presentato nell'interesse di Ruggeri prospetta una questione, la presunta esistenza di vizi riguardanti la perquisizione della Guardia di Finanza (esistenza di vizi peraltro motivatamente esclusa dalla Corte di appello, cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), estranea alle tre censure del ricorso principale, il che vale a corroborare il giudizio di inammissibilità del motivo nuovo, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821 e Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980) che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario.

Esula parimenti dal perimetro del ricorso originario il tema dell'accertamento dell'imposta nei confronti della società, tema che invero involge profili attinenti più all'eventuale contenzioso tributario che al giudizio di responsabilità penale.

5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di Caridi e Ruggieri devono essere dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24-11-2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Messina confermava la decisione del 24 settembre 2019, con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di cui agli art. 4 comma 4 bis della legge n. 401 del 1989 (capo A) e 4 comma 4 ter della legge n. 401 del 1989 (capo B), delitti a loro contestati per avere svolto attività organizzata al fine di accettare, raccogliere o comunque favorire, anche in via telefonica o telematica, l'accettazione di scommesse accettate dalla TotoWinBet (capo A) e per aver effettuato la raccolta o la prenotazione di scommesse in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, A.A.M.S. (capo B); fatti accertati in Messina il 15 marzo 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, Caridi e Ruggeri, tramite il loro comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Caridi ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa, ripercorsi i fatti di causa, deduce la violazione degli art. 4 commi 4 bis e 4 ter della legge n. 401 del 1989, non avendo i giudici di merito operato un'adeguata distinzione tra punto vendita ricarica, punto gioco e bookmaker; si evidenzia al riguardo che la A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc non ha mai incassato somme provenienti dalle scommesse sportive registrate sull'account "Totowinbet", per cui al più si sarebbe in presenza di un mero punto di ricarica che non necessita di licenze, compresa quella di pubblica sicurezza: la Guardia di Finanza, infatti, non ha trovato presso la sede della A.G. [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro riconducibili a giocate, né ha compiuto controlli sui conti correnti dell'imputato per verificare l'eventuale flusso in entrata riconducibile all'allibratore straniero, dovendosi quindi escludere, nel caso di specie, l'esistenza di un'attività di intermediazione penalmente rilevante. Con il secondo motivo, è stata eccepita la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., potendosi esprimere un giudizio di particolare tenuità del fatto, in ragione dell'occasionalità della condotta e del ritardo nell'approvazione dei bandi di gara per il rilascio della concessione alla raccolta a distanza delle scommesse. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, contestandosi l'eccessività della pena e dell'aumento per la continuazione, oltre che il diniego delle attenuanti generiche, non essendo state valorizzate a tal fine la personalità degli imputati e la tenuità del danno patrimoniale. 2.2. Ruggeri ha sollevato tre motivi, sovrapponibili e anzi quasi identici a quelli di Caridi, per cui si rimanda alla relativa esposizione delle doglianze. 3. Con memoria depositata il 18 aprile 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Ruggeri, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, proponendo altresì un nuovo motivo di impugnazione, con cui ha eccepito la nullità del verbale di perquisizione, osservando che alle 10.50, in fase di accesso, era presente solo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio della A.G. [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in Germania per lavoro e che aveva delegato telefonicamente la consorte per rappresentarlo; alle 13 si concludevano le operazioni di P.G. e si ripresentava nei luoghi la Trimigno che nel frattempo si era allontanava e che, comunque, in quella sede, non esibiva alcuna delega. Alle 17.30, in fase di sottoscrizione del verbale, la Trimigno depositava la delega rilasciatale da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della A.G. [OSCURATO:PERSONA], delega che tuttavia non è stata trasmessa neanche al P.M., per cui si deduce la lesione del diritto di difesa subito da Ruggieri, non essendo chiare le modalità di rilascio della delega, inidonea comunque a ratificare l'operato della Trimigno, posto che le operazioni svolte tra le ore 10.50 e le 13 non erano conosciute da Ruggieri, che non aveva ancora delegato la Trimigno a rappresentarlo. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, l'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un avviso di accertamento con cui ha determinato induttivamente l'imposta unica sulle scommesse sportive, preferendo agire nei confronti di soggetti italiani, pur non essendo gli stessi i reati percettori degli incassi delle scommesse sportive, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di fruire, dal 2019 al 2022, dei benefici scaturenti dalla sua partecipazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo poi Ruggieri e Caridi sottoscritto, rispetto all'anno di imposta 2014, un accordo di adesione per l'importo (versato) di euro 6.924,89. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalle censure in punto di responsabilità, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti in rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti il 15 marzo 2016 dal personale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina che, unitamente a personale della locale Sezione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, compiva un'ispezione presso il punto di raccolta scommesse facente capo alla A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc di Caridi & Company, posto all'ingresso del bar/ristorante/ tabaccheria posto nell'Area di servizio Esso ubicata sulla SS 114, km. 6.400, Tremestieri: al momento del controllo, era presente la signorina [OSCURATO:PERSONA], posizionata dietro a un bancone su cui vi erano i palinsesti riguardanti diversi tornei di calcio recanti le quote relative a eventi dal 15 al 21 marzo 2016. Nella postazione della [OSCURATO:PERSONA] c'era un computer aperto e acceso, in collegamento con il sito "TotoWinBet", allibratore maltese non autorizzato a operare in Italia, di cui appariva la schermata, mentre nel cassetto del bancone venivano rinvenute 6 ricevute di scommesse già effettuate con "TotoWinBet", risultando tuttavia assenti il codice identificativo e il nome del concessionario, oltre che l'identificativo del terminale di accettazione del gioco e del biglietto. La perquisizione della P.G. veniva svolta alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la rappresentanza legale della società a far data dal 7 luglio 2014. Alla stregua di tali risultanze, i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la responsabilità penale degli imputati, osservando che la società ad essi riconducibile ha svolto attività di n accettazione e raccolta scommesse per conto di un operatore straniero, "TotoWinBet", privo della necessaria concessione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.). Inoltre, i due ricorrenti non erano in possesso della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., posto che quella loro rilasciata riguardava le scommesse per conto della "Lottomatica", ovvero un soggetto diverso dal bookmaker non autorizzato a operare in Italia a cui era associata l'attività di scommesse accertata dalla P.G., non essendovi alcun collegamento telematico con l'Agenzia dei Monopoli. L'attività dei ricorrenti, dunque, si è concretizzata non in una mera messa a disposizione dei clienti delle apparecchiature telematiche idonee a consentire il contatto tra lo scommettitore e l'operatore straniero non autorizzato, ma in una illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, atteso che, come emerso dagli accertamenti di P.G., l'esercizio commerciale gestito da Ruggieri e Caridi disponeva di personale e mezzi tali da inserirsi attivamente nella dinamica delle scommesse, che dunque gli utenti non potevano effettuare in autonomia. In tal senso l'inquadramento giuridico dei fatti operato dal Tribunale e dalla Corte territoriale appare corretto, essendosi posti i giudici di merito in sintonia con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 281473 e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), secondo cui integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare, essendo stato rimarcato in tal senso dai giudici di appello che alcuna violazione dei principi dell'Unione europea in tema di scommesse risulta comprovata nel caso di specie.La condotta illecita è stata ragionevolmente ascritta a entrambi gli imputati, ossia tanto a Ruggeri, amministratore della A.G. [OSCURATO:PERSONA] snc dal 7 luglio 2014 e spesso presente presso il punto di scommesse, come riferito dai testi escussi, quanto a Caridi, essendo avvenuta la raccolta delle scommesse attraverso un account intestato al predetto imputato, socio al 50% della società. In definitiva, come osservato anche dal Procuratore generale, il giudizio sulla sussistenza dei reati contestati agli imputati, in quanto coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, non presta il fianco alle obiezioni difensive che, peraltro, rispetto alla ricostruzione della vicenda, suggeriscono, a fronte degli accertamenti della P.G., differenti apprezzamenti di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi evidenziare che, nei rispettivi atti di appello, gli imputati non hanno formulato alcuna istanza in tal senso, il che spiega il silenzio della sentenza impugnata sul punto, dovendosi a ciò solo aggiungere che, in ogni caso, le condotte illecite contestate presuppongono un'attività continuativa non compatibile con l'occasionalità dell'iniziativa illecita, insita nella struttura della causa di non punibilità invocata dalla difesa. 3. Anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, in quanto generiche e assertive, dovendosi considerare in proposito che il primo giudice ha fissato la pena base in mesi 10 di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, aumentata di mesi 2 per la continuazione con il reato ex art. 4, comma 4 ter, della medesima legge, per cui, essendo stata la pena base fissata in misura prossima al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti e in considerazione della modesta entità dell'aumento per la continuazione, deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da criteri di particolare rigore, tanto più ove si consideri che entrambi i ricorrenti hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena. Né infine appare censurabile il diniego delle attenuanti generiche, fondato in maniera non illogico dalla Corte di appello sullo stabile svolgimento della condotta illecita, fermo restando che nei ricorsi non sono state illustrate, con il necessario livello di specificità, le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 4. L'inammissibilità dei tre motivi del ricorso principale preclude l'esame del motivo nuovo proposto nell'interesse di Ruggeri, dovendosi al riguardo ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850 e Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158), secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione dei successivi motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. A ciò resta solo da aggiungere che, in ogni caso, il motivo nuovo presentato nell'interesse di Ruggeri prospetta una questione, la presunta esistenza di vizi riguardanti la perquisizione della Guardia di Finanza (esistenza di vizi peraltro motivatamente esclusa dalla Corte di appello, cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), estranea alle tre censure del ricorso principale, il che vale a corroborare il giudizio di inammissibilità del motivo nuovo, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821 e Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980) che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Esula parimenti dal perimetro del ricorso originario il tema dell'accertamento dell'imposta nei confronti della società, tema che invero involge profili attinenti più all'eventuale contenzioso tributario che al giudizio di responsabilità penale. 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di Caridi e Ruggieri devono essere dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi
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