CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce per plurimi episodi di furto in abitazione; - che il ricorso proposto ripropone in sede di legittimità le censure relative alla utilizzabilità delle prove assunte e della attendibilità della chiamata in correità; - che, quanto al primo profilo, la difesa contesta l'avere qualificato come spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 5 c.p.p. le propalazioni di plurimi soggetti ([OSCURATO:PERSONA] rispetto al capo al; Calogiuri rispetto ai capi a2 e 2.15; Grasso rispetto al capo a3), in quanto ad avviso del ricorrente difetterebbe in I:al caso il requisito della spontaneità, trattandosi di risposte a chiarimenti richiesti dalla polizia giudiziaria; - che la censura risulta manifestamente infondata con riferimento al capo al, avendo il [OSCURATO:PERSONA] reso sommarie informazioni (e non già dichiarazioni spontanee) ritenute dal g.i.p. inutilizzabili proprio per non essere stato assistito dalle garanzie di legge. Ma non è tale con riferimento alle dichiarazioni relative ai capi a2, a3 e a5, atteso che né il GIP, né il Tribunale si confrontano con il (censurato) contenuto degli atti, limitandosi a prendere atto della relativa qualificazione formale in termini di spontanee dichiarazioni; - che, pertanto, quanto osservato si riverbera anche in termini di attendibilità delle chiamate in correità; - che, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 comma 2° cod. proc. pen. e considerato che le aggravanti contestate sono state escluse in primo grado, va rilevato che in data 16/04/2022 è decorso il termine massimo di prescrizione anche dell'ultimo fatto di reato ascritto al ricorrente; - che, pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22