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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43438/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia - emessa all'esito del giudizio abbreviato - di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiesta in appello, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per la indeducibilità e manifesta infondatezza delle questioni sollevate che vertono su difforme ricostruzione in fatto non consentita.

4. Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali e delle giustificazioni allegate dall'imputato, la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente, trovato in tempo di notte su un treno a lunga percorrenza ([OSCURATO:PERSONA]Milano), non solo si era allontanato dal proprio domicilio, ma intendeva sottrarsi definitivamente al controllo.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza, sulla base dell'espressa ricostruzione in fatto e dei plurimi precedenti penali anche specifici che gravava il ricorrente, che la pena, individuata in misura prossima al minimo edittale, fosse adeguata e pertanto non fossero riconoscibili le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Si tratta di argomentazioni tutt'altro che illogiche che non integrano violazione delle norme citate alle quali la difesa oppone una valutazione alternativa alla apprezzata gravità del fatto, circostanza che attingendo al precluso merito risulta egualmente inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia - emessa all'esito del giudizio abbreviato - di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiesta in appello, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la indeducibilità e manifesta infondatezza delle questioni sollevate che vertono su difforme ricostruzione in fatto non consentita. 4. Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali e delle giustificazioni allegate dall'imputato, la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente, trovato in tempo di notte su un treno a lunga percorrenza ([OSCURATO:PERSONA]Milano), non solo si era allontanato dal proprio domicilio, ma intendeva sottrarsi definitivamente al controllo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza, sulla base dell'espressa ricostruzione in fatto e dei plurimi precedenti penali anche specifici che gravava il ricorrente, che la pena, individuata in misura prossima al minimo edittale, fosse adeguata e pertanto non fossero riconoscibili le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Si tratta di argomentazioni tutt'altro che illogiche che non integrano violazione delle norme citate alle quali la difesa oppone una valutazione alternativa alla apprezzata gravità del fatto, circostanza che attingendo al precluso merito risulta egualmente inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 43438/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris