CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 39490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LAUROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio in ordine al secondo, terzo e quarto mc' ivo del ricorso; letta la memoria scritta depositata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 06 febbraio 2023 il giudice di pace di Lauro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, accertato in data 12 settembre 2019. Il giudice ha ritenuto provata la sussistenza del reato. Nella motivazione egli ha dato atto che, dopo la chiusura del dibattimento, l'imputato ha depositato il contratto di lavoro stipulato il 06/05/2021 e il permesso di soggiorno provvisorio rilasciatogli il 28/05/2021, ma il pubblico ministero si è opposto alla produzione perché tardiva, ed ha chiesto di non utilizzare tali documenti ai fini della decisione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza delle norme processuali per la mancata assunzione di una prova decisiva, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. Il giudice ha violato il diritto di difesa omettendo di acquisire il documento che dimostrava l'intervenuta estinzione del reato per la successiva regolarizzazione, e violando le norme processuali che gli attribuiscono il potere discrezionale di integrare l'attività istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ottenuto un contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 17, d.l. n. 34/2020, estingue i reati e gli illeciti amministrativi. Esso è stato prodotto tardivamente, ma il giudice avrebbe dovuto acquisirlo d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., in quanto necessario per emettere una sentenza giusta, e pronunciare il proscioglimento prescritto dalla legge. 2.2. Con il secondo moto eccepisce la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., e 125, comma 3, cod.proc.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. Il giudice non ha motivato il rigetto della richiesta, avanzata dal difensore, di revocare la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria e acquisire la prova decisiva ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. Tale norma consente al giudice di esercitare un potere discrezionale nell'attività istruttoria,' che deve essere finalizzato alla ricerca della verità. Nel caso di specie sussisteva una evidente condizione di estinzione del reato, che avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in relazione all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Egli aveva richiesto, in via subordinata, l'assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, tenuto conto della propria incensuratezza e dello stile di vita, ma tale richiesta non è stata neppure menzionata dal giudice e, quindi, è stata di fatto respinta senza alcuna motivazione. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il giudice non ha motivato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge richiesti, nonostante la propria incensuratezza e i motivi del delinquere. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, per un nuovo giudizio in ordine ai motivi secondo, terzo e quarto del ricorso. 4. L'imputato ha depositato una memoria con cui in via principale chiede l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto, o in via subordinata il suo annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, aventi contenuto analogo, sono fondati e devono essere accolti. 2. Il giudice ha indicato, nella motivazione della sentenza, l'avvenuto deposito, da parte del difensore„dell'imputato, di un contratto di lavoro e di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato in base ad esso ai sensi del d.l. n. 34/2020, e, pur precisando che detto deposito è avvenuto dopo la chiusura del dibattimento e che il pubblico ministero si è opposto ad esso perché tardivo, non ha emesso alcun esplicito provvedimento in merito alla utilizzabilità di tali documenti. La residua parte della motivazione, però, non prende in esame quel permesso di soggiorno, che non viene più neppure menzionato. E' quindi evidente che quei documenti sono stati ritenuti non utilizzabili, ma il giudice non ha motivato la propria, implicita decisione di non acquisirli ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. 2.1. La sentenza impugnata non applica quindi correttamente le norme processuali ed i principi espressi da questa Corte in merito alla gestione della fase istruttoria del dibattimento. Anche nel procedimento davanti al giudice di pace le norme stabiliscono che questi è tenuto ad assumere le prove decisive, se necessario anche d'ufficio, dal momento che l'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 recita che «Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova», conformemente alla norma di cui all'art. 507 cod.proc.pen. 2.2. Nel caso di specie i documenti di cui l'imputato aveva chiesto tardivamente l'acquisizione erano astrattamente idonei a dimostrare l'intervenuta estinzione del reato, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 17, d.l. n. 34/2020, e quindi costituivano delle nuove prove che potevano incidere in modo rilevante sulla decisione. Il giudice avrebbe dovuto, perciò, acquisirli anche di ufficio, o comunque avrebbe dovuto motivare sul perché non riteneva necessaria la loro acquisizione. Secondo i consolidati principi di questa Corte, infatti, «È affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a richiamare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'eventuale dichiarata decadenza non impedisce, in applicazione del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, di cui all'art. 498, comma 4, cod. proc. pen., l'adozione di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 507 cod. proc. pen.)» (Sez. 2, n. 35742 del 28/09/2020, Rv. 280358) e «Il potere- dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale)». (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217). 2.3. Il mancato esercizio, da parte del giudice del dibattimento, del potere- dovere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione solo «quando, dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie, possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria» (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Rv. 280301). Dalla descrizione dei documenti in questione, allegati dal ricorrente al proprio ricorso, non è però possibile dedurre la loro superfluità, ed appare invece fondata l'affermazione del difensore, secondo cui essi avrebbero potuto imporre la declaratoria di estinzione del reato contestato, ai sensi del citato art. 103 d.l. n. 34/2020. Anche sotto questo profilo, di non apparente superfluità della prova costituita dai documenti tardivamente depositati, il giudice avrebbe dovuto quindi motivare esplicitamente le- ragioni della loro omessa acquisizione d'ufficio, dal momento che risultava, al contra.rio, necessario valutare la loro possibile rilevanza in ordine alla sussistenza del reato. 3. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso proposto deve essere accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei motivi residui, e la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice procedente, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra richiamati. Deve precisarsi che l'Ufficio del Giudice cli pace di Lauro risulta attualmente non più esistente; il rinvio deve perciò essere disposto verso il Giudice di pace di Avellino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Avellino, in diversa persona fisica. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P/iesidente [OSCURATO:PERSONA] unzo 'ani , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Se2;iLne Pena!e Depositata in Ca, ne.gi Roma, lì .... Z [OSCURATO:PERSONA] IbIZIARIO [OSCURATO:PERSONA].i. GTT -DTZTARIO. murin o CORTE SUPREMA D1 CASSAL t U.'• _ U.R.P. CENTRALE ckr t0,,7k. '<9, '22 i k Oit ! t ( I (34,11, cchr\L , ree /pJvAgAAA-_ - Icc,,,,,,QA,N,4A N' - 14, 90( SZS1Z3 ( effr4Q129'S C1/4j-'6')Q- (\)1"- ll';QAP(2- i - lo ki,v_ q Lit o , 42,rt 2,02/N,,L uur30. o k KaRLA\. í4):4A/y\, ( R_C-. 41-- 43-6 / ‘<)°23). ELPN\iiNZA"CkilZ Ql1L '? \ ePL A I ( ( I r( L'i iii-1\32- ' PCQ_ Cii`c 4.0.AA e A f .0, (1A'Nhg"' etk- kt IVNCAA e/h; urhite,, ‘ ;,() (v\iee iLvt eMPAL Ckik\ /2 yeA,4 j( ,,„,,Loc2_ se / .',R,Ly\f: Tag,' fv&L vo,re 4vuxt-Q_ crw. (Arte) efrpl fo 9)A,oLkg_ LC L\i IkAJO .0UcicudYx-QA-c) Z( (11*[OSCURATO:PERSONA],- 4" (9„,,,,&„", (), 1( 4.0,Aio il .