CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28109/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8441/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; r RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in liquidazione, con sede in Settingiano (CZ), in persona del liquidatore pro tempore, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Settingiano (CZ), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il 19 settembre 2019 n. 3322/03/2019, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il 19 settembre 2019 n. 3322/03/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2008 in ragione dell'indebita detrazione di costi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ha accolto gli appelli proposti dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in liquidazione, e dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei confronti della medesima avverso le sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro 1'11 settembre 2014 nn. 1695/04/2014 e 1696/04/2014, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato le decisioni di primo grado, sul presupposto che l'assoluzione in sede penale del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." dal reato di falso documentale consentisse la deducibilità dei costi. La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in liquidazione, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società cessionaria nelle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti per i fatti posti a base del recupero delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria fosse idonea giustificare la deduzione dei costi. 2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello con motivazione meramente apparente, con particolare riguardo all'idoneità delle "statuizioni passate in giudicato" a smentire gli elementi probatori raccolti nel giudizio tributario. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27814). Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può L essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2017, n. 16262; Cass., Sez. 6^-5, 24 novembre 2017, n. 28174; Cass., Sez. 6^-5, 26 febbraio 2019, nn. 5546, 5547 e 5548; Cass, Sez. 6^-5, 23 ottobre 2018, n. 26740; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. 29193; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3323; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29345; Cass., Sez. 5", 5 maggio 2021, n. 11703). Dunque, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva di proscioglimento in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass., Sez. 6^-5, 24 novembre 2017, n. 28174). 1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che l'assoluzione in sede penale dal reato di cui all'art. 4 del D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 esplicasse efficacia automatica nel giudizio tributario, là dove gli avvisi di accertamento riguardavano, peraltro, anche fatti diversi (come la sottrazione di ricavi per € 500.000,00 in relazione a ciascuno degli anni d'imposta 2007 e 2008 in dipendenza dei rapporti intercorsi con una società irlandese) da quelli sindacati dal giudice penale (indicazione nella dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2007 e 2008 di elementi attivi per un valore inferiore a quello effettivo). 2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adun