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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15305/2026

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missari straordinari legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;ricorrentecontroMinistero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], Mini-stero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello sviluppo,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3572/2023, pub-blicata il 18/05/2023.Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel richiamare la memoria depositata, non si è op-posto al rinvio richiesto dalle parti;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, il quale si è riportato all'istanzadepositata, chiedendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di con-sentire il perfezionamento della transazione in corso di definizione;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiestadi rinvio;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, Siremar),in amministrazione straordinaria, proponeva dinanzi al Tribunale diRoma domanda nei confronti del Ministero delle Infrastrutture dei Tra-sporti, del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze, chiedendo che venissero condannati al paga-mento della somma dovuta ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sot-toscritta in data 17/10/1991.

La parte chiedeva ”per tutti i motivi espo-sti e dedotti nell'atto di citazione introduttivo del presente processo,accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ex articolo 7 della Con-venzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, da ultimo prorogata exarticolo 1, comma 5 bis del decreto-legge 125/2010, delle perdite su-bite di importo complessivo pari ad € 8.061.144,00 oltre alle commis-sioni corrisposte al broker ([OSCURATO:SOCIETA].) per un importocomplessivo di euro 2.650, nonché agli oneri finanziari nella misuradell'articolo 7 d) della convenzione, in corrispondenza dell'anticipataradiazione della nave veloce Guizzo.

Per l'effetto condannare in solido,Ministero delle infrastrutture, Ministero dell'economia e delle finanze,Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della Sicilia2 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Regionale [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria dellesomme come sopra determinate quantificate, oltre agli interessi legalial maggior danno dalla messa in mora il saldo ovvero delle maggiori ominori somme risultate di giustizia.

Con vittoria di spese, competenzeed onorari di giudizio”.A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva quanto segue:aveva svolto servizi di collegamento marittimo per il trasporto merci edi persone, in esecuzione della Convenzione del 17/10/1991, sotto-scritta con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], datanella quale veniva ceduto il complesso aziendale della società prepostoallo svolgimento delle attività di trasporto nautico; ai sensi della citataConvenzione, si era obbligata a svolgere i servizi di trasporto indicatinei cosiddetti piani quinquennali, da presentare al Ministero delle In-frastrutture e dei Trasporti non oltre il terzo trimestre dell'anno prece-dente l'inizio del quinquennio; a titolo di corrispettivo per lo svolgi-mento di questo servizio, la Convenzione obbligava le Amministrazioniconvenute a corrispondere una “sovvenzione annua di equilibrio”, ne-cessaria allo scopo di assicurare il mantenimento delle linee e le rela-tive frequenze, livelli ritenuti essenziali ad assicurare i trasporti neces-sari in relazione alle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi,Pelagie, Ustica e Pantelleria; questa somma veniva determinata condecreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] per ciascun anno, sullabase di una richiesta presentata dalla società entro il mese di febbraiodel medesimo anno, che riceveva il concerto dei [OSCURATO:PERSONA] del Tesoro edelle [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri riportati nei successivi artt.4 e 5; la medesima Convenzione, inoltre, autorizzava le Amministra-zioni ad individuare “eventuali modifiche dell'assetto” dei servizi checomportavano l'”anticipata radiazione”, da intendersi come anticipatadismissione del servizio, di una nave e una rigorosa procedura di rego-lazione delle perdite “derivanti alla società dalla eventuale vendita della3 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026nave”; nell'anno 2006 era stato modificato il piano quinquennale in ra-gione della soppressione del collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria,linea sulla quale era stato programmato l'impiego della nave veloce“Guizzo”; non potendosi procedere al suo utilizzo, la società attrice erastata costretta a procedere alla sua anticipata radiazione; con succes-sivo provvedimento adottato nella data del 26/11/2010, il Ministeroautorizzava la società attrice a procedere alla vendita di quest'imbar-cazione, la quale si perfezionava al prezzo di € 265.000 in data 12/07/2011; applicando i criteri indicati dall'art. 7 della Convenzione, la Sire-mar aveva quindi riportato una ingente perdita patrimoniale e, nonavendo ricevuto soddisfazione compensativa, in data 1/06/2011 prov-vedeva ad intimare al Ministero Infrastrutture e Trasporti di esprimerevalutazione di congruità del prezzo, ed agli altri di adottare, entrotrenta giorni, il decreto di regolazione della relativa perdita; in assenzadi riscontro, la società aveva, quindi, chiesto al Tribunale la condannadei [OSCURATO:PERSONA] convenuti alla corresponsione di una somma di importopari ad € 8.061.144,00, cui andavano aggiunte le commissioni corri-sposte al broker che aveva contribuito all'individuazione del compra-tore, pari ad € 2.650,00, nonché agli oneri finanziari nella misura di cuiall'art. 7, lettera d), della Convenzione dalla data di cessazione del ser-vizio sino al saldo.Si costituivano, resistendo, le Amministrazioni convenute, ecce-pendo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, inquanto la società attrice non era titolare della situazione giuridica so-stanziale oggetto del rapporto dedotto in giudizio.

Rilevavano, poi,come nessuna situazione creditoria fosse maturata in capo all'attrice,posto che il diritto al ripianamento delle perdite subite, di cui all'azio-nato art. 7, non era applicabile al caso di specie in ragione dell'emana-zione del d.l. n. 125 del 2010, convertito con modificazioni in l. n. 163del 2010, che, all'art. 1, comma 5-bis, aveva prorogato le convenzionivigenti, ma “limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del4 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale”, in tal modoescludendo la vigenza delle clausole della Convenzione concernenti ildiritto alla regolazione delle perdite.

Inoltre, il credito vantato dallaparte attrice non risultava liquido, certo ed esigibile, dal momento cheai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione, l'anticipata radiazione diuna nave dal servizio prevedeva una regolazione delle perdite subitedalla società a fronte della vendita della nave che si concludeva solo alcompimento di un iter procedimentale, nel caso di specie non comple-tato.

Non era stato, infatti, mai emesso il provvedimento di caratteredecisorio necessario in tal senso al riconoscimento delle perdite subitee della somma necessaria all'indennizzo.

Doveva distinguersi la sov-venzione annua da quella destinata a compensare la regolazione delleperdite, senza possibilità di operare confusioni in tal senso.Con sentenza n. 8452/2017 il Tribunale di Roma rigettava la do-manda attrice compensando integralmente tra le parti le spese di lite.Averso tale sentenza proponeva appello Siremar.Si costituivano, resistendo al gravame, i [OSCURATO:PERSONA] tutti appellati.Con sentenza n. 3572/2023 la Corte d'appello di Roma rigettaval'appello.Avverso tale sentenza la Siremar ha proposto ricorso per cassa-zione, affidato a due motivi di doglianza.Il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], il Mini-stero dello [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell'Economia e delleIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanzadi trattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente di-nanzi a questa Corte, iscritto al registro generale al n. 8842/2024 R.G.,avente pure ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione dinavi adibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto diconcessione.5 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la ricor-rente ha depositato memoria illustrativa.Con ordinanza interlocutoria n. 35120/2024 (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza interlocutoria n. 35120 del 30/12/2024), la Terza Sezione diquesta Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmis-sione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione allaPrima Sezione civile, ritenuta tabellarmente competente.A seguito del provvedimento della Prima Presidente, con decretodel 28/02/2025, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione civile ha di-sposto la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile.Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto delricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.In data 23/01/2026 parte ricorrente ha depositato istanza, sotto-scritta anche dall'Avvocatura di Stato, di rinvio a nuovo ruolo dellacausa, al fine di consentire il perfezionamento di un accordo transattivogià delineato dalle parti, ribadita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, sotto un primo profilo,la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, lett. d), deld.l. 5 agosto 2010 n. 125, convertito in l. n. 163 del 2010, in relazioneall'art. 7 della Convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre1991, per avere la Corte d'appello ritenuto che la proroga di tale clau-sola fosse esclusa da detta disposizione normativa (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.).

Sotto altro concorrente profilo, è denunciata la motiva-zione apparente e la nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.).6 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 1362 c.c., in riferimento all'interpretazione dell'art.7 della Convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991, pererrata individuazione del momento in cui è sorto in favore di Siremar ildiritto alla regolazione delle perdite a seguito di anticipata radiazionedella nave veloce Guizzo.2.

Deve essere accolta la richiesta di rinvio della causa a nuovoruolo, formulata dalla ricorrente con istanza firmata anche dall'Avvo-catura, depositata il 23/01/2026, e ribadita all'odierna udienza, avendole parti dedotto l'esistenza di trattive avanzate per la definizione bona-ria della vertenza.

P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missari straordinari legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;ricorrentecontroMinistero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], Mini-stero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello sviluppo,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3572/2023, pub-blicata il 18/05/2023.Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel richiamare la memoria depositata, non si è op-posto al rinvio richiesto dalle parti;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, il quale si è riportato all'istanzadepositata, chiedendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di con-sentire il perfezionamento della transazione in corso di definizione;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiestadi rinvio;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, Siremar),in amministrazione straordinaria, proponeva dinanzi al Tribunale diRoma domanda nei confronti del Ministero delle Infrastrutture dei Tra-sporti, del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze, chiedendo che venissero condannati al paga-mento della somma dovuta ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sot-toscritta in data 17/10/1991. La parte chiedeva ”per tutti i motivi espo-sti e dedotti nell'atto di citazione introduttivo del presente processo,accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ex articolo 7 della Con-venzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, da ultimo prorogata exarticolo 1, comma 5 bis del decreto-legge 125/2010, delle perdite su-bite di importo complessivo pari ad € 8.061.144,00 oltre alle commis-sioni corrisposte al broker ([OSCURATO:SOCIETA].) per un importocomplessivo di euro 2.650, nonché agli oneri finanziari nella misuradell'articolo 7 d) della convenzione, in corrispondenza dell'anticipataradiazione della nave veloce Guizzo. Per l'effetto condannare in solido,Ministero delle infrastrutture, Ministero dell'economia e delle finanze,Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della Sicilia2 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Regionale [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria dellesomme come sopra determinate quantificate, oltre agli interessi legalial maggior danno dalla messa in mora il saldo ovvero delle maggiori ominori somme risultate di giustizia. Con vittoria di spese, competenzeed onorari di giudizio”.A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva quanto segue:aveva svolto servizi di collegamento marittimo per il trasporto merci edi persone, in esecuzione della Convenzione del 17/10/1991, sotto-scritta con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], datanella quale veniva ceduto il complesso aziendale della società prepostoallo svolgimento delle attività di trasporto nautico; ai sensi della citataConvenzione, si era obbligata a svolgere i servizi di trasporto indicatinei cosiddetti piani quinquennali, da presentare al Ministero delle In-frastrutture e dei Trasporti non oltre il terzo trimestre dell'anno prece-dente l'inizio del quinquennio; a titolo di corrispettivo per lo svolgi-mento di questo servizio, la Convenzione obbligava le Amministrazioniconvenute a corrispondere una “sovvenzione annua di equilibrio”, ne-cessaria allo scopo di assicurare il mantenimento delle linee e le rela-tive frequenze, livelli ritenuti essenziali ad assicurare i trasporti neces-sari in relazione alle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi,Pelagie, Ustica e Pantelleria; questa somma veniva determinata condecreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] per ciascun anno, sullabase di una richiesta presentata dalla società entro il mese di febbraiodel medesimo anno, che riceveva il concerto dei [OSCURATO:PERSONA] del Tesoro edelle [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri riportati nei successivi artt.4 e 5; la medesima Convenzione, inoltre, autorizzava le Amministra-zioni ad individuare “eventuali modifiche dell'assetto” dei servizi checomportavano l'”anticipata radiazione”, da intendersi come anticipatadismissione del servizio, di una nave e una rigorosa procedura di rego-lazione delle perdite “derivanti alla società dalla eventuale vendita della3 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026nave”; nell'anno 2006 era stato modificato il piano quinquennale in ra-gione della soppressione del collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria,linea sulla quale era stato programmato l'impiego della nave veloce“Guizzo”; non potendosi procedere al suo utilizzo, la società attrice erastata costretta a procedere alla sua anticipata radiazione; con succes-sivo provvedimento adottato nella data del 26/11/2010, il Ministeroautorizzava la società attrice a procedere alla vendita di quest'imbar-cazione, la quale si perfezionava al prezzo di € 265.000 in data 12/07/2011; applicando i criteri indicati dall'art. 7 della Convenzione, la Sire-mar aveva quindi riportato una ingente perdita patrimoniale e, nonavendo ricevuto soddisfazione compensativa, in data 1/06/2011 prov-vedeva ad intimare al Ministero Infrastrutture e Trasporti di esprimerevalutazione di congruità del prezzo, ed agli altri di adottare, entrotrenta giorni, il decreto di regolazione della relativa perdita; in assenzadi riscontro, la società aveva, quindi, chiesto al Tribunale la condannadei [OSCURATO:PERSONA] convenuti alla corresponsione di una somma di importopari ad € 8.061.144,00, cui andavano aggiunte le commissioni corri-sposte al broker che aveva contribuito all'individuazione del compra-tore, pari ad € 2.650,00, nonché agli oneri finanziari nella misura di cuiall'art. 7, lettera d), della Convenzione dalla data di cessazione del ser-vizio sino al saldo.Si costituivano, resistendo, le Amministrazioni convenute, ecce-pendo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, inquanto la società attrice non era titolare della situazione giuridica so-stanziale oggetto del rapporto dedotto in giudizio. Rilevavano, poi,come nessuna situazione creditoria fosse maturata in capo all'attrice,posto che il diritto al ripianamento delle perdite subite, di cui all'azio-nato art. 7, non era applicabile al caso di specie in ragione dell'emana-zione del d.l. n. 125 del 2010, convertito con modificazioni in l. n. 163del 2010, che, all'art. 1, comma 5-bis, aveva prorogato le convenzionivigenti, ma “limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del4 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale”, in tal modoescludendo la vigenza delle clausole della Convenzione concernenti ildiritto alla regolazione delle perdite. Inoltre, il credito vantato dallaparte attrice non risultava liquido, certo ed esigibile, dal momento cheai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione, l'anticipata radiazione diuna nave dal servizio prevedeva una regolazione delle perdite subitedalla società a fronte della vendita della nave che si concludeva solo alcompimento di un iter procedimentale, nel caso di specie non comple-tato. Non era stato, infatti, mai emesso il provvedimento di caratteredecisorio necessario in tal senso al riconoscimento delle perdite subitee della somma necessaria all'indennizzo. Doveva distinguersi la sov-venzione annua da quella destinata a compensare la regolazione delleperdite, senza possibilità di operare confusioni in tal senso.Con sentenza n. 8452/2017 il Tribunale di Roma rigettava la do-manda attrice compensando integralmente tra le parti le spese di lite.Averso tale sentenza proponeva appello Siremar.Si costituivano, resistendo al gravame, i [OSCURATO:PERSONA] tutti appellati.Con sentenza n. 3572/2023 la Corte d'appello di Roma rigettaval'appello.Avverso tale sentenza la Siremar ha proposto ricorso per cassa-zione, affidato a due motivi di doglianza.Il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], il Mini-stero dello [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell'Economia e delleIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanzadi trattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente di-nanzi a questa Corte, iscritto al registro generale al n. 8842/2024 R.G.,avente pure ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione dinavi adibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto diconcessione.5 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la ricor-rente ha depositato memoria illustrativa.Con ordinanza interlocutoria n. 35120/2024 (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza interlocutoria n. 35120 del 30/12/2024), la Terza Sezione diquesta Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmis-sione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione allaPrima Sezione civile, ritenuta tabellarmente competente.A seguito del provvedimento della Prima Presidente, con decretodel 28/02/2025, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione civile ha di-sposto la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile.Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto delricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.In data 23/01/2026 parte ricorrente ha depositato istanza, sotto-scritta anche dall'Avvocatura di Stato, di rinvio a nuovo ruolo dellacausa, al fine di consentire il perfezionamento di un accordo transattivogià delineato dalle parti, ribadita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, sotto un primo profilo,la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, lett. d), deld.l. 5 agosto 2010 n. 125, convertito in l. n. 163 del 2010, in relazioneall'art. 7 della Convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre1991, per avere la Corte d'appello ritenuto che la proroga di tale clau-sola fosse esclusa da detta disposizione normativa (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.). Sotto altro concorrente profilo, è denunciata la motiva-zione apparente e la nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.).6 di 7Numero registro generale 19968/2023Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15305/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 1362 c.c., in riferimento all'interpretazione dell'art.7 della Convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991, pererrata individuazione del momento in cui è sorto in favore di Siremar ildiritto alla regolazione delle perdite a seguito di anticipata radiazionedella nave veloce Guizzo.2. Deve essere accolta la richiesta di rinvio della causa a nuovoruolo, formulata dalla ricorrente con istanza firmata anche dall'Avvo-catura, depositata il 23/01/2026, e ribadita all'odierna udienza, avendole parti dedotto l'esistenza di trattive avanzate per la definizione bona-ria della vertenza. P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino7 di 7