CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 30338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30147-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA G. BORSI n. 4 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1220/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del Brenta innanzi il Tribunale di Padova, chiedendo l’accertamento dei confini tra il suo fondo e quelli dei convenuti, la condanna di questi ultimi al rilascio delle porzioni occupate ed il risarcimento del danno. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda di regolamento del confine ma resistendo a quella risarcitoria. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà della porzione del fondo dell’attore occupata. Rimaneva invece contumace il Consorzio della Bonifica del Brenta. Con sentenza n. 2207/2018 il Tribunale accertava il confine e rigettava la domanda riconvenzionale del Checchele. Con la sentenza impugnata, n. 1220/2022, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione principale proposta dall’odierno ricorrente, in relazione alla condanna dello stesso a restituire una porzione di terreno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed accoglieva invece quella incidentale, proposta avverso la decisione di prime cure dal Checchele, accertando l’usucapione della porzione di terreno dallo stesso occupata. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], Stefano, Rosanna, Vania, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -il Consorzio per la Bonifica del Brenta. Con istanza del 26.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bisc.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, nonchécopia della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1428/2023, che ha accolto l’istanza di revocazione proposta, avverso la sentenza impugnata, dagli eredi Cecchele, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione al secondo motivo di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione dei contratti di acquisto del 31.7.1996 e dell’art. 950 c.c. ed omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il confine tra le proprietà delle parti in causa, in modo difforme da quanto previsto dai titoli; 2)violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe accertato l’usucapione, in favore degli eredi Cecchele, di una porzione immobiliare diversa da quella oggetto della domanda riconvenzionale a suo tempo spiegata dal loro dante causa. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di accertamento dei confini con ordine al Michelotto di restituire a Pavin e Pivato la porzione occupata, nonché di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Checchele nei confronti del Michelotto. Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione della prova condotta dal giudice di merito in relazione all’accertamento del confine. La Corte di Appello ha ritenuto decisiva la circostanza che l’unico fondo, originariamente appartenente all’[OSCURATO:PERSONA] di Treviso, fosse stato frazionato, con creazione di due diversi mappali, poi ceduti al Michelotto (il primo) ed a Pavin e Pivato (il secondo) con atti che richiamavano l’unico frazionamento di cui anzidetto. La sentenza è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “A norma dell'art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione delconfine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti difrazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea diconfine tra le due proprietà” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020 , Rv. 658460; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv.507421). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si censura l’erronea indicazione, nella sentenza impugnata, della porzione di terreno della quale è stata accertata l’intervenuta usucapione in favore del Checchele. La censura propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., rilevando il carattere meritale delle censure proposte. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento,in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d