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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 16093/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15445/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MARZANO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 2240/2020 depositato il 01/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Pagina2di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 2240/2020 depositatoil 01/04/2020 che neha rigettato l’opposizione allo stato passivo della A.S. [OSCURATO:PERSONA] , così non riformando nel senso della prededuzione ovvero del privilegio la mera ammissione al passivo in chirografo già disposta, per euro 190.867,95(oltre ad euro 3.642,74 per interessi), dal giudice delegato;

2. il tribunale ha premesso che : a) la ricorrente aveva prospettato la fornitura di servizi di trasporto e posizionamento per conto d ell’ [OSCURATO:SOCIETA]. , peri cui crediti , all’esito di un accordo con i rappresentanti delle rispettive associazioni sindacali, i commissari si erano impegnati con qualificazione prededucibile al pagamento (in tre tranches) del 30% del pregresso ; b) ricevutala sola prima rata, la società di autotrasporto s’insinuava pe r il residuo (pariad euro 246.013,30 euro) con il menzionato rango, prospettando altresì il privilegio ex art. 2761 c.c. ; c) i l g.d. respingeva la domanda, posto che l’acconto (ai sensi dell’art.3 co. 1bis del d.l. n. 347 del 2 003) era solo funzionalealla preservazione della continuità aziendale o del patrimoni o , ma senzavalore accertativo del credito , aggiungendo che le pretese in sé non rientravano in alcuna delle fattispecie di cui al successivo comma 1ter dell’art.3 d.l. cit., da interpretarsi restri ttivamente e cioè con riguardo a prestazioni idonee a garanti re la continuità aziendale dei soli impianti produttiviaziendali, cioè gli altiforni e la acciaieria del sito in Taranto ; d) per altraparte, il credito non veniva nemmeno ammesso in chirografo, perché in partecontestato, in parte già corrisposto, in parte relativo ad interessi calcolati male o su somme non dovute ; e) l’opposizione era dunque depositata invocando il titolo del trasporto e così una diversa lettura del cit. co.1 ter dell’art.3,alla luce dell’art.8 co.1 bis del d.l. n. 91 del 2017 (con ammissione per194.510,69 euro, inclusiva di euro 3.642,74 per interessi) o, in subordine, il privilegio del vettore (per la stessa somma) ovvero ancora chiedendo sollevarsi il dubbio di costituzionalità d elle prime norme se fondative di differenzein base alla tipologia di merce trasportata ; Pagina3di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro

3. i l tribunale, respingendo l’ opposizione, ha ritenuto che : a) la domanda descrittaavanti al tribunale era nuova, quanto al titolo del credito, rispetto a quella originariamente prospettata nella insinuazione al passivo, ove la ricorrenteaveva invocato l’accordo intersindacale con i commissari e non la prededuzione ex art.3 co.1ter d.l. n. 347 del 2003, poi integrato dall’art.8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017 ; b) nessuna interpretazione estensiva poteva condursi su un’ipotesi di prededuzione, come tale disegnata da una norma speciale ed eccezionale , fermo restando che la violazione del prin cipio dell’immutabilitàdella domanda rendeva superfluo sia il raffronto con la citata disposizione, sia il suo vaglio preliminare di possibile dubbio d’incostituzionalità; c) non era fondata la richiesta di privilegio , afferendo il credito – diversamente dalla previsione di detenzione delle cose presso il vettore-creditoreex art. 2761 c.c. – a prestazioni già rese verso ILVA , senza provache i beni fossero rimasti presso il ricorrente;

4. la ricorrente contesta il decreto con sei motiv i di ri corso , ulteriormente illustratida memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt.53 d.lgs. n.270 del 1999, 93, 98 - 99 l.f. , avendo erroneamente il tribunale ravvisato una mutatiolibelli ladd ove invece nella originaria insinuazione la ricorrente aveva giàindividuato tutti i fatti costitutivi del credito, descrivendo la prestazione , ilcontratto-quadro con ILVA e l’accordo con i suoi successivi commissari, i n quella sede invocando la prededuzione o, in subordine, il privilegio del vettore;

2. con il secondo motivo s’in v oca la violazione degli artt.93, 95 - 96 e 111 l.f.,avendo trascurato il tribunale che il richiamo originario all’accordo con i commissarigià conteneva, mediante un ri nvio, la richiesta di prededuzione fondata sulle stesse norme poi meglio indicate con l’atto di opposizione , tant’èche nella stessa motivazione il g.d. aveva affronta to la questione del rispettoproprio di quelle disposizioni; Pagina4di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro

3. con il terzo motivo il decreto è censurato per violazione dell’art.93 l.f., posto che il tribunale ha errato ove ha dato rilievo alla mancata indicazione, nella domanda, della norma giustificativa dell’ammissione , requisito non obbligatorio , tenuto conto , peraltro, che la di sposizione dell’art.8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017 non poteva essere citata, perché posteriorealla insinuazione stessa;

4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art.113 c.p.c. , posto che era compito doveroso del giudice , a prescindere dall’allegaz ione d el creditore,operare la riconducibilità dei fatti costitutivi indicati dalla parte alla piùesatta norma d’inquadramento;

5. con il quinto motivo s’invoca la violazione degli artt.3 co.1ter d.l. n. 347del 2003, 8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017, 12 prel . c.c. , essendo errat o il provvedimento, come nel caso, imperniato su una nozione restrittiva di inerenza delle prestazioni d i trasporto alla continuità dei soli impianti produttiviessenziali di ILVA , intesi per il ciclo del primo acciaio ;

6. con il se sto motivo s i sottopone alla Corte il dubbio di costituzionalità, per raffronto con gli artt. 3,41 e 111 Cost. , della soluzione interpretativa censurata;

7. i l primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; non appare invero dubbio che l’inquadramento fattuale degli elementi costitutivi del dirittofatto valere appartenesse sin dall’or igine alla domanda di ammissione al passivo, altr o essendo il trattam ento giuridico dei rispettivi crediti, per comeintermediato dalle due norme speciali poi insorte (rispetto all’epoca dei servizi, dicembre 2014) e progressivamente invocate nel processo (art.3 co.1terdel d.l. n.347 del 2003 , comma introdotto nel 2015 e art. 8 co. 1bis d.l.n.91 del 2017);

8. le stesse osservazioni al progetto parziale di stato passivo, infatti, dannoconto di come i commissari, in quel contesto, a vessero preso posizione proprio sul contenuto oggettivo delle prestazioni di trasporto, sia pur proponendouna complessiva reiezione della domand a ; tale assunzione della fattispecierisulta evidenziata anche nel decreto del giudice delegato che , pur negando portata accertativa (e così vinc olante al fine del riconoscimento Pagina5di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro direttodella prededuzione) ai pagamenti disposti in acconto dai commissari per effetto dell’accordo - quadro (e sulla base della diversa norma, art. 3 co.1bisd.l. n.347 del 2003) , non ha mancato anch’egli di prendere posiz ione, con autonoma ed ulteriore ratio decidendi , proprio sul merito della prestazionefornita;

9. si tratta di circostanze che, di per sé e unitamente alla disamina svolta dal giudice delegato proprio dei presupposti concessivi della prededuzioneex art. 3 co.1 ter cit . , fanno ritenere integrato il requisito del coordinamentodella domanda di insinuazione al passivo con il merito della opposizionepoi svolta avanti al tribunale; essendo allora l’unica ragion e di rigettocircoscritta al divieto, che non sarebbe stato rispettato, della mutatio libellitra le due fasi, senza altro esame del fondamento della prededuzione, ilmotivo, sul punto, coglie un limite del la pronuncia e va accolto, dovendo pertanto il tribunale, in sede di rinvio, esaminare la domanda di credito in relazione ai criteri normativi che il decreto ha enunciato in premessa ed ai qualiperò non ha dato alcun corso, essendosi la decisione arrestat a ad un profilopreliminare; ilricorso va accolto, con riguardo al primo motivo, assorbi ti i restanti, con conseguentecassazione del decreto impugnato e rinvio al tribunale, anche perla liquidazione de lle spese del pr esente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15445/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MARZANO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 2240/2020 depositato il 01/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Pagina2di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 2240/2020 depositatoil 01/04/2020 che neha rigettato l’opposizione allo stato passivo della A.S. [OSCURATO:PERSONA] , così non riformando nel senso della prededuzione ovvero del privilegio la mera ammissione al passivo in chirografo già disposta, per euro 190.867,95(oltre ad euro 3.642,74 per interessi), dal giudice delegato; 2. il tribunale ha premesso che : a) la ricorrente aveva prospettato la fornitura di servizi di trasporto e posizionamento per conto d ell’ [OSCURATO:SOCIETA]. , peri cui crediti , all’esito di un accordo con i rappresentanti delle rispettive associazioni sindacali, i commissari si erano impegnati con qualificazione prededucibile al pagamento (in tre tranches) del 30% del pregresso ; b) ricevutala sola prima rata, la società di autotrasporto s’insinuava pe r il residuo (pariad euro 246.013,30 euro) con il menzionato rango, prospettando altresì il privilegio ex art. 2761 c.c. ; c) i l g.d. respingeva la domanda, posto che l’acconto (ai sensi dell’art.3 co. 1bis del d.l. n. 347 del 2 003) era solo funzionalealla preservazione della continuità aziendale o del patrimoni o , ma senzavalore accertativo del credito , aggiungendo che le pretese in sé non rientravano in alcuna delle fattispecie di cui al successivo comma 1ter dell’art.3 d.l. cit., da interpretarsi restri ttivamente e cioè con riguardo a prestazioni idonee a garanti re la continuità aziendale dei soli impianti produttiviaziendali, cioè gli altiforni e la acciaieria del sito in Taranto ; d) per altraparte, il credito non veniva nemmeno ammesso in chirografo, perché in partecontestato, in parte già corrisposto, in parte relativo ad interessi calcolati male o su somme non dovute ; e) l’opposizione era dunque depositata invocando il titolo del trasporto e così una diversa lettura del cit. co.1 ter dell’art.3,alla luce dell’art.8 co.1 bis del d.l. n. 91 del 2017 (con ammissione per194.510,69 euro, inclusiva di euro 3.642,74 per interessi) o, in subordine, il privilegio del vettore (per la stessa somma) ovvero ancora chiedendo sollevarsi il dubbio di costituzionalità d elle prime norme se fondative di differenzein base alla tipologia di merce trasportata ; Pagina3di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro 3. i l tribunale, respingendo l’ opposizione, ha ritenuto che : a) la domanda descrittaavanti al tribunale era nuova, quanto al titolo del credito, rispetto a quella originariamente prospettata nella insinuazione al passivo, ove la ricorrenteaveva invocato l’accordo intersindacale con i commissari e non la prededuzione ex art.3 co.1ter d.l. n. 347 del 2003, poi integrato dall’art.8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017 ; b) nessuna interpretazione estensiva poteva condursi su un’ipotesi di prededuzione, come tale disegnata da una norma speciale ed eccezionale , fermo restando che la violazione del prin cipio dell’immutabilitàdella domanda rendeva superfluo sia il raffronto con la citata disposizione, sia il suo vaglio preliminare di possibile dubbio d’incostituzionalità; c) non era fondata la richiesta di privilegio , afferendo il credito – diversamente dalla previsione di detenzione delle cose presso il vettore-creditoreex art. 2761 c.c. – a prestazioni già rese verso ILVA , senza provache i beni fossero rimasti presso il ricorrente; 4. la ricorrente contesta il decreto con sei motiv i di ri corso , ulteriormente illustratida memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt.53 d.lgs. n.270 del 1999, 93, 98 - 99 l.f. , avendo erroneamente il tribunale ravvisato una mutatiolibelli ladd ove invece nella originaria insinuazione la ricorrente aveva giàindividuato tutti i fatti costitutivi del credito, descrivendo la prestazione , ilcontratto-quadro con ILVA e l’accordo con i suoi successivi commissari, i n quella sede invocando la prededuzione o, in subordine, il privilegio del vettore; 2. con il secondo motivo s’in v oca la violazione degli artt.93, 95 - 96 e 111 l.f.,avendo trascurato il tribunale che il richiamo originario all’accordo con i commissarigià conteneva, mediante un ri nvio, la richiesta di prededuzione fondata sulle stesse norme poi meglio indicate con l’atto di opposizione , tant’èche nella stessa motivazione il g.d. aveva affronta to la questione del rispettoproprio di quelle disposizioni; Pagina4di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro 3. con il terzo motivo il decreto è censurato per violazione dell’art.93 l.f., posto che il tribunale ha errato ove ha dato rilievo alla mancata indicazione, nella domanda, della norma giustificativa dell’ammissione , requisito non obbligatorio , tenuto conto , peraltro, che la di sposizione dell’art.8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017 non poteva essere citata, perché posteriorealla insinuazione stessa; 4. con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art.113 c.p.c. , posto che era compito doveroso del giudice , a prescindere dall’allegaz ione d el creditore,operare la riconducibilità dei fatti costitutivi indicati dalla parte alla piùesatta norma d’inquadramento; 5. con il quinto motivo s’invoca la violazione degli artt.3 co.1ter d.l. n. 347del 2003, 8 co.1bis d.l. n. 91 del 2017, 12 prel . c.c. , essendo errat o il provvedimento, come nel caso, imperniato su una nozione restrittiva di inerenza delle prestazioni d i trasporto alla continuità dei soli impianti produttiviessenziali di ILVA , intesi per il ciclo del primo acciaio ; 6. con il se sto motivo s i sottopone alla Corte il dubbio di costituzionalità, per raffronto con gli artt. 3,41 e 111 Cost. , della soluzione interpretativa censurata; 7. i l primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; non appare invero dubbio che l’inquadramento fattuale degli elementi costitutivi del dirittofatto valere appartenesse sin dall’or igine alla domanda di ammissione al passivo, altr o essendo il trattam ento giuridico dei rispettivi crediti, per comeintermediato dalle due norme speciali poi insorte (rispetto all’epoca dei servizi, dicembre 2014) e progressivamente invocate nel processo (art.3 co.1terdel d.l. n.347 del 2003 , comma introdotto nel 2015 e art. 8 co. 1bis d.l.n.91 del 2017); 8. le stesse osservazioni al progetto parziale di stato passivo, infatti, dannoconto di come i commissari, in quel contesto, a vessero preso posizione proprio sul contenuto oggettivo delle prestazioni di trasporto, sia pur proponendouna complessiva reiezione della domand a ; tale assunzione della fattispecierisulta evidenziata anche nel decreto del giudice delegato che , pur negando portata accertativa (e così vinc olante al fine del riconoscimento Pagina5di 5 - RGN 15445 /20 20 estensore cons. m.ferro direttodella prededuzione) ai pagamenti disposti in acconto dai commissari per effetto dell’accordo - quadro (e sulla base della diversa norma, art. 3 co.1bisd.l. n.347 del 2003) , non ha mancato anch’egli di prendere posiz ione, con autonoma ed ulteriore ratio decidendi , proprio sul merito della prestazionefornita; 9. si tratta di circostanze che, di per sé e unitamente alla disamina svolta dal giudice delegato proprio dei presupposti concessivi della prededuzioneex art. 3 co.1 ter cit . , fanno ritenere integrato il requisito del coordinamentodella domanda di insinuazione al passivo con il merito della opposizionepoi svolta avanti al tribunale; essendo allora l’unica ragion e di rigettocircoscritta al divieto, che non sarebbe stato rispettato, della mutatio libellitra le due fasi, senza altro esame del fondamento della prededuzione, ilmotivo, sul punto, coglie un limite del la pronuncia e va accolto, dovendo pertanto il tribunale, in sede di rinvio, esaminare la domanda di credito in relazione ai criteri normativi che il decreto ha enunciato in premessa ed ai qualiperò non ha dato alcun corso, essendosi la decisione arrestat a ad un profilopreliminare; ilricorso va accolto, con riguardo al primo motivo, assorbi ti i restanti, con conseguentecassazione del decreto impugnato e rinvio al tribunale, anche perla liquidazione de lle spese del pr esente giudizio di legittimità. P.Q.M.
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