CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato, nel rivendicare la causa di giustificazione di cui all'art 54 cp e l'assenza del dolo tipico dell'evasione contestata e riscontrata, su asserzioni in fatto (non tanto l'acquisto del farmaco messo in evidenza dalla difesa quanto l'indifferibile urgenza che ne avrebbe giustificato l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare: si veda la sentenza di primo grado, alla pagina 4 ultimo capoverso, pedissequamente replicata da quella di appello) non adeguatamente supportate dalle emergenze segnalate con l'impugnazione, solo suggestive ma non oggettivamente indicative, malgrado il portato delle autorizzazioni in deroga che connotavano la detenzione domiciliare, non solo della situazione di pericolo legittimante l'assunto difensivo ma anche della addotta mancata comprensione del tenore delimitativo della citate autorizzazioni in deroga al vincolo restrittivo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.