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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 dicembre 2023

Cassazione n. 25488/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5230/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 36400/2023depositata il 29/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Atri chiede la correzionedi errore materiale, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della ordinanza di questa Corte n.36400, datata 29.12.2023, in riferimento, da un lato, alla quantificazione in 2000,00 euro dei compensi professionali liquidati a carico di esso richiedente e a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], in causa, a suo dire, di valore inferiore a mille euro, dall’altro lato, alla liquidazione di 200,00 euro per esborsi, asseritamente non più giustificata dacché il deposito degli atti è divenuto telematico; 2.l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1.il ricorso è aspecifico in quanto manca del chiarimento sul come sia stato individuato in somma inferiore a mille euro il valore della causa su cui la ordinanza corrigenda è intervenuta.

Per di più consta dalla lettura della ordinanza che la causa aveva ad oggetto la richiesta, di valore non determinato, di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione di alcune trascrizioni nel registro automobilistico oltre alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente come conseguenti al rifiuto opposto dell’[OSCURATO:PERSONA] di eseguire le medesime trascrizioni.

Per quanto concerne la liquidazione della somma di 200 euro per esborsi è assorbente il rilievo che l’errore suscettivo di correzione è un errore materiale o di calcolo, una svista in ordine ad un aspetto oggettivamente sottratto a qualunque forma di valutazione giudiziale,mentre nella stessa prospettazione del ricorrente il preteso errore deriverebbe da una valutazione sulla insussistenza dei presupposti per la liquidazione di esborsi “per gli atti telematici”;

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 3.nel presente procedimento non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

4. il procedimento di correzione di errore materiale, in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere (v.

Cass. n. 9065 del7 luglio 2000; n. 25978 del 24 dicembre 2015), non è soggetto al pagamento del contributo unificato con la conseguenza che non si applica neppure l’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5230/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 36400/2023depositata il 29/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Atri chiede la correzionedi errore materiale, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della ordinanza di questa Corte n.36400, datata 29.12.2023, in riferimento, da un lato, alla quantificazione in 2000,00 euro dei compensi professionali liquidati a carico di esso richiedente e a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], in causa, a suo dire, di valore inferiore a mille euro, dall’altro lato, alla liquidazione di 200,00 euro per esborsi, asseritamente non più giustificata dacché il deposito degli atti è divenuto telematico; 2.l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1.il ricorso è aspecifico in quanto manca del chiarimento sul come sia stato individuato in somma inferiore a mille euro il valore della causa su cui la ordinanza corrigenda è intervenuta. Per di più consta dalla lettura della ordinanza che la causa aveva ad oggetto la richiesta, di valore non determinato, di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione di alcune trascrizioni nel registro automobilistico oltre alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente come conseguenti al rifiuto opposto dell’[OSCURATO:PERSONA] di eseguire le medesime trascrizioni. Per quanto concerne la liquidazione della somma di 200 euro per esborsi è assorbente il rilievo che l’errore suscettivo di correzione è un errore materiale o di calcolo, una svista in ordine ad un aspetto oggettivamente sottratto a qualunque forma di valutazione giudiziale,mentre nella stessa prospettazione del ricorrente il preteso errore deriverebbe da una valutazione sulla insussistenza dei presupposti per la liquidazione di esborsi “per gli atti telematici”; 2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 3.nel presente procedimento non vi è luogo a pronuncia sulle spese; 4. il procedimento di correzione di errore materiale, in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere (v. Cass. n. 9065 del7 luglio 2000; n. 25978 del 24 dicembre 2015), non è soggetto al pagamento del contributo unificato con la conseguenza che non si applica neppure l’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P
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