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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19453/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 30 settembre) ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato dalla disponibilità di armi ("Gruppo 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA]").

2. Avverso l'ordinanza ricorre, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo censura il provvedimento del riesame per non avere ritenuto sussistente il giudicato cautelare - che avrebbe impedito l'applicazione della custodia in carcere in relazione a fatto già ricompreso in precedente misura coercitiva, in origine della custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari - e comunque la necessaria retrodatazione della misura, con conseguente inefficacia della medesima, per effetto dell'art. 297 cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che, nell'ambito di procedimento penale denominato "Valle dell'Esaro", in data 11 febbraio 2020 egli è stato attinto da misura custodiale carceraria, sostituita il successivo 16 settembre dal Tribunale del riesame con gli arresti domiciliari, sulla base della ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari in quanto l'indagato si era allontanato dal territorio calabrese sin dal settembre del 2017.

La relativa contestazione cautelare ha avuto ad oggetto la partecipazione dell'indagato ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - e relativi reati fine di cui all'art. 73 TU Stup - aggravata dal numero di partecipi, dalla disponibilità di armi e dall'avere agevolato la cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], attiva nella Valle dell'Esaro.

Trattasi di contestazione - rileva il ricorrente - del tutto sovrapponibile a quella elevata nel procedimento penale denominato "Reset", nel quale si addebita provvisoriamente all'[OSCURATO:PERSONA] la partecipazione, quale affiliato, al medesimo "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", con specifici compiti di gestione del traffico di stupefacenti.

Evidenzia l'indagato che le due contestazioni si fondano sui medesimi atti (come è evidente dal confronto tra le due ordinanze genetiche che in diversi punti si esprimono in modo identico) e che il procedimento penale "Reset" è antecedente a quello "Valle dell'Esaro", per cui il Pubblico ministero, al momento della richiesta cautelare che ha dato origine alla prima misura (per la partecipazione ad associazione mafiosa), aveva già tutti gli elementi per formulare richiesta cautelare anche in relazione all'addebito - ex art. 74 TU Stup. - per il quale è intervenuta la seconda misura.

Deve dunque trovare applicazione della disciplina di cui all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con individuazione del termine iniziale della seconda misura al febbraio del 2020.

Inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a seguito della prima misura egli è stato detenuto - prima in carcere e poi domiciliarmente - non dando luogo ad alcuna condotta illecita; ma vi è di più: dal settembre 2017 e sino all'applicazione della prima misura nel febbraio 2020 egli si era allontanato dalla Calabria, recandosi dapprima nel Nord Italia e quindi in Germania a lavorare, venendosi così ad interrompere ogni partecipazione alle supposte associazioni ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 TU Stup.

Trattasi, in definitiva, di evidente contestazione a catena per la quale la scelta del PM di frazionare le richieste cautelari non può superare l'ineliminabile dato rappresentato dalla unitarietà degli addebiti.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in particolare con riferimento al necessario elemento della affectio societatis.

L'ordinanza impugnata ha recepito in modo apodittico le non congruenti argomentazioni del Gip, non esaminando le deduzioni difensive che evidenziavano come le dichiarazioni accusatore del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], su cui in sostanza si fonda la misura custodiale, erano chiaramente smentite da precisi elementi probatori (la circostanza che dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che secondo il collaboratore avrebbe preso il suo posto nel clan - dopo soli quattro mesi si allontana dalla Calabria; non vi è nessun elemento che possa corroborare le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse procurato delle armi ad un altro esponente del sodalizio; incerte e contraddittorie sono le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo "stipendio" che il ricorrente avrebbe ricevuto dall'associazione, ora indicato in 500 euro al mese, ora in 1.000 euro).

2.3. Con il terzo motivo si censura l'ordinanza del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale di Catanzaro non ha tenuto conto né della particolare posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], né della circostanza che dal 2017 - ossia da quando egli si era allontanato dalla Calabria - al 2020 (quando era stata eseguita la prima misura custodiale) egli non aveva dato luogo ad alcun comportamento penalmente censurabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Infondato è il primo motivo.

Certamente, le due contestazioni che hanno dato origine alle misure coercitive applicate all'indagato sono strettamente connesse.

Esse, peraltro, non concernono lo stesso fatto, atteso il possibile concorso tra la partecipazione ad associazione di tipo mafioso e a quella ex art. 74 TU Stup.

Sul punto, questa Corte ha infatti precisato che «i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (ex plurimis, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - 2020, Rumbo, Rv. 278583).

E' altresì vero che la prima misura cautelare (emessa in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è relativa a procedimento penale instaurato successivamente a quello (che concerne l'addebito provvisorio ex art. 416 bis cod. pen.) nel quale la misura custodiale è stata adottata solo nel settembre del 2022, ed anche molti degli atti di indagine sono comuni ad entrambi i provvedimenti.

Rileva però il Collegio che - come evidenziato dal Procuratore generale in sede di discussione - il Tribunale ha in modo non illogico argomentato in merito alla non deducibilità dagli atti di indagine posti a fondamento della prima richiesta cautelare degli elementi successivamente utilizzati per la seconda richiesta.

Invero, l'elemento indiziario nuovo e specifico è rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (intervenute tra il gennaio e il maggio del 2021 e quindi successive al primo provvedimento coercitivo), in virtù delle quali è emerso il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] come appartenente al clan di 'ndrangheta; circostanza, questa, in precedenza non risultante dagli atti di indagine.

Il provvedimento impugnato ha quindi rispettato il principio secondo cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 6, n. 11807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Paladini, Rv. 255722).

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione alla "cosca [OSCURATO:PERSONA]"; indizi rappresentati, oltre che dalle articolate dichiarazioni rese dal predetto collaboratore di giustizia, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali che evidenziano il ruolo dell'indagato all'interno del sodalizio criminoso.

4. Fondato è, invece, il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari.

Sul punto, il Tribunale del riesame argomenta nel senso che "il tempo trascorso negli ultimi due anni in misura è tempo neutro al fine di valutare il pericolo di reiterazione delle condotte, in quanto l'esecuzione della misura ne ha frustrato ogni possibilità", rilevando altresì il concreto rischio di recidivanza e il pericolo di fuga, esigenze non adeguatamente contenibili con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari ancorchè connotati dall'applicazione del "braccialetto elettronico".

4.1. Questa Sezione ha già affermato il principio - che in questa sede si intende ribadire - secondo cui «in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso dì tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273).

La motivazione sul punto del Tribunale del riesame non risulta adeguata, specie considerando che l'indagato ha dedotto che l'originaria misura custodiale, applicata per la contestazione di cui all'art. 74 TU Stup., è stata sostituita con gli arresti domiciliari, le cui prescrizioni sono state sempre rispettate, e che dal settembre 2017 e sino all'applicazione della prima misura nel febbraio 2020 egli si era allontanato dalla Calabria, recandosi dapprima nel Nord Italia e quindi in Germania a lavorare.

Circostanze, queste, che possono certamente rilevare in merito all'attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare adeguata per farvi eventualmente fronte, e in ordine alle quali l'ordinanza impugnata non fornisce una idonea motivazione a sostegno della loro non rilevanza nel caso di specie.

5. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata - relativamente al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura - con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto.

La cancelleria provvederà ai conseguenti adempimenti stabiliti dall'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 30 settembre) ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato dalla disponibilità di armi ("Gruppo 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA]"). 2. Avverso l'ordinanza ricorre, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura il provvedimento del riesame per non avere ritenuto sussistente il giudicato cautelare - che avrebbe impedito l'applicazione della custodia in carcere in relazione a fatto già ricompreso in precedente misura coercitiva, in origine della custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari - e comunque la necessaria retrodatazione della misura, con conseguente inefficacia della medesima, per effetto dell'art. 297 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che, nell'ambito di procedimento penale denominato "Valle dell'Esaro", in data 11 febbraio 2020 egli è stato attinto da misura custodiale carceraria, sostituita il successivo 16 settembre dal Tribunale del riesame con gli arresti domiciliari, sulla base della ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari in quanto l'indagato si era allontanato dal territorio calabrese sin dal settembre del 2017. La relativa contestazione cautelare ha avuto ad oggetto la partecipazione dell'indagato ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - e relativi reati fine di cui all'art. 73 TU Stup - aggravata dal numero di partecipi, dalla disponibilità di armi e dall'avere agevolato la cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], attiva nella Valle dell'Esaro. Trattasi di contestazione - rileva il ricorrente - del tutto sovrapponibile a quella elevata nel procedimento penale denominato "Reset", nel quale si addebita provvisoriamente all'[OSCURATO:PERSONA] la partecipazione, quale affiliato, al medesimo "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", con specifici compiti di gestione del traffico di stupefacenti. Evidenzia l'indagato che le due contestazioni si fondano sui medesimi atti (come è evidente dal confronto tra le due ordinanze genetiche che in diversi punti si esprimono in modo identico) e che il procedimento penale "Reset" è antecedente a quello "Valle dell'Esaro", per cui il Pubblico ministero, al momento della richiesta cautelare che ha dato origine alla prima misura (per la partecipazione ad associazione mafiosa), aveva già tutti gli elementi per formulare richiesta cautelare anche in relazione all'addebito - ex art. 74 TU Stup. - per il quale è intervenuta la seconda misura. Deve dunque trovare applicazione della disciplina di cui all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con individuazione del termine iniziale della seconda misura al febbraio del 2020. Inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a seguito della prima misura egli è stato detenuto - prima in carcere e poi domiciliarmente - non dando luogo ad alcuna condotta illecita; ma vi è di più: dal settembre 2017 e sino all'applicazione della prima misura nel febbraio 2020 egli si era allontanato dalla Calabria, recandosi dapprima nel Nord Italia e quindi in Germania a lavorare, venendosi così ad interrompere ogni partecipazione alle supposte associazioni ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 TU Stup. Trattasi, in definitiva, di evidente contestazione a catena per la quale la scelta del PM di frazionare le richieste cautelari non può superare l'ineliminabile dato rappresentato dalla unitarietà degli addebiti. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in particolare con riferimento al necessario elemento della affectio societatis. L'ordinanza impugnata ha recepito in modo apodittico le non congruenti argomentazioni del Gip, non esaminando le deduzioni difensive che evidenziavano come le dichiarazioni accusatore del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], su cui in sostanza si fonda la misura custodiale, erano chiaramente smentite da precisi elementi probatori (la circostanza che dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che secondo il collaboratore avrebbe preso il suo posto nel clan - dopo soli quattro mesi si allontana dalla Calabria; non vi è nessun elemento che possa corroborare le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse procurato delle armi ad un altro esponente del sodalizio; incerte e contraddittorie sono le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo "stipendio" che il ricorrente avrebbe ricevuto dall'associazione, ora indicato in 500 euro al mese, ora in 1.000 euro). 2.3. Con il terzo motivo si censura l'ordinanza del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Catanzaro non ha tenuto conto né della particolare posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], né della circostanza che dal 2017 - ossia da quando egli si era allontanato dalla Calabria - al 2020 (quando era stata eseguita la prima misura custodiale) egli non aveva dato luogo ad alcun comportamento penalmente censurabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Infondato è il primo motivo. Certamente, le due contestazioni che hanno dato origine alle misure coercitive applicate all'indagato sono strettamente connesse. Esse, peraltro, non concernono lo stesso fatto, atteso il possibile concorso tra la partecipazione ad associazione di tipo mafioso e a quella ex art. 74 TU Stup. Sul punto, questa Corte ha infatti precisato che «i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (ex plurimis, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - 2020, Rumbo, Rv. 278583). E' altresì vero che la prima misura cautelare (emessa in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è relativa a procedimento penale instaurato successivamente a quello (che concerne l'addebito provvisorio ex art. 416 bis cod. pen.) nel quale la misura custodiale è stata adottata solo nel settembre del 2022, ed anche molti degli atti di indagine sono comuni ad entrambi i provvedimenti. Rileva però il Collegio che - come evidenziato dal Procuratore generale in sede di discussione - il Tribunale ha in modo non illogico argomentato in merito alla non deducibilità dagli atti di indagine posti a fondamento della prima richiesta cautelare degli elementi successivamente utilizzati per la seconda richiesta. Invero, l'elemento indiziario nuovo e specifico è rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (intervenute tra il gennaio e il maggio del 2021 e quindi successive al primo provvedimento coercitivo), in virtù delle quali è emerso il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] come appartenente al clan di 'ndrangheta; circostanza, questa, in precedenza non risultante dagli atti di indagine. Il provvedimento impugnato ha quindi rispettato il principio secondo cui «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 6, n. 11807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Paladini, Rv. 255722). 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione alla "cosca [OSCURATO:PERSONA]"; indizi rappresentati, oltre che dalle articolate dichiarazioni rese dal predetto collaboratore di giustizia, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali che evidenziano il ruolo dell'indagato all'interno del sodalizio criminoso. 4. Fondato è, invece, il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari. Sul punto, il Tribunale del riesame argomenta nel senso che "il tempo trascorso negli ultimi due anni in misura è tempo neutro al fine di valutare il pericolo di reiterazione delle condotte, in quanto l'esecuzione della misura ne ha frustrato ogni possibilità", rilevando altresì il concreto rischio di recidivanza e il pericolo di fuga, esigenze non adeguatamente contenibili con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari ancorchè connotati dall'applicazione del "braccialetto elettronico". 4.1. Questa Sezione ha già affermato il principio - che in questa sede si intende ribadire - secondo cui «in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso dì tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). La motivazione sul punto del Tribunale del riesame non risulta adeguata, specie considerando che l'indagato ha dedotto che l'originaria misura custodiale, applicata per la contestazione di cui all'art. 74 TU Stup., è stata sostituita con gli arresti domiciliari, le cui prescrizioni sono state sempre rispettate, e che dal settembre 2017 e sino all'applicazione della prima misura nel febbraio 2020 egli si era allontanato dalla Calabria, recandosi dapprima nel Nord Italia e quindi in Germania a lavorare. Circostanze, queste, che possono certamente rilevare in merito all'attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare adeguata per farvi eventualmente fronte, e in ordine alle quali l'ordinanza impugnata non fornisce una idonea motivazione a sostegno della loro non rilevanza nel caso di specie. 5. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata - relativamente al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura - con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto. La cancelleria provvederà ai conseguenti adempimenti stabiliti dall'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria pe
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