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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22815/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c' '5)^et [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 14 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, il primo in relazione al reato di danneggiamento aggravato e il secondo in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse degli imputati, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine all'utilizzabilità ai fini probatori della querela sporta dalla persona offesa, è meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sul consenso validamente prestato dalle parti all'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa) e, comunque, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata dalla Corte territoriale (v.

Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021-10/02/2022, Lamberti, Rv. 282774); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione dei reati ascritti agli imputati non era maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto anche del periodo di sospensione del termine, pari a dieci mesi e nove giorni; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c' '5)^et [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 14 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, il primo in relazione al reato di danneggiamento aggravato e il secondo in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse degli imputati, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine all'utilizzabilità ai fini probatori della querela sporta dalla persona offesa, è meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sul consenso validamente prestato dalle parti all'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa) e, comunque, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già richiamata dalla Corte territoriale (v. Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021-10/02/2022, Lamberti, Rv. 282774); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione dei reati ascritti agli imputati non era maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto anche del periodo di sospensione del termine, pari a dieci mesi e nove giorni; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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