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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04575/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili ì ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsa testimonianza, perché, deponendo nel processo a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermavano che la documentazione contabile aziendale di costui, custodita presso un magazzino in uso al Cavallini, fosse andata distrutta in seguito ad un'alluvione che aveva interessato l'immobile.

2. Il comune ricorso dei due imputati, avanzato per il tramite del loro difensore, denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione su quattro profili: /) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per lo svolgimento di una perizia, non potendo altrimenti ritenersi superate - al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - le conclusioni del consulente della difesa, secondo cui detto immobile sarebbe stato allagato per un'altezza di almeno venti centimetri; //) affermazione di responsabilità, nella parte in cui la sentenza ha valorizzato la dichiarazione di non sapere dove si trovasse la propria documentazione contabile, resa dal predetto Cuccato al curatore fallimentare: l'eventuale falsità di tale dichiarazione - deducono i ricorrenti - non implica necessariamente quella delle loro testimonianze e non può, perciò, essere valutata a loro sfavore; ///) diniego delle attenuanti generiche: sul punto mancherebbe una concreta motivazione, rilevandosi in sentenza soltanto un generico riferimento al comportamento negativo di essi ricorrenti; /V) misura della pena, giustificata anch'essa con un generico richiamo alla loro negativa personalità, in violazione del dovere di motivazione analitica in presenza di una pena superiore al minimo edittale.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte il difensore ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

5. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

5.1. Il primo è generico e manifestamente infondato: per un verso, infatti, si limita alla reiterazione della doglianza già proposta in appello, senza un minimo confronto critico con le ragioni che hanno condotto la Corte distrettuale a respingerlo; per l'altro, queste ultime si presentano logicamente ineccepibili, particolarmente là dove censurano il metodo dell'indagine tecnica di parte, che ha fondato le proprie conclusioni su un dato malcerto e non verificabile (le dichiarazioni, cioè, del vicino di casa sul livello raggiunto dall'acqua nella propria abitazione, posta su un diverso livello rispetto al locale in questione; senza contare che - come la sentenza evidenzia - lo stesso testimone aveva affermato che comunque l'acqua non era entrata in quel locale). t II

5.2. Il secondo è del tutto irrilevante, poiché le dichiarazioni del Cuccato, nel percorso argomentativo della Corte d'appello, hanno una valenza senza meno marginale, venendo richiamate solo ad ulteriore sostegno logico delle testimonianze del proprietario dell'immobile e del vicino di casa, su cui invece la decisione si fonda.

5.3. Il terzo motivo riesce ad essere contraddittorio nonostante la sua genericità, poiché lamenta l'assenza di motivazione in punto di attenuanti generiche, tuttavia subito dopo aver rammentato che la Corte d'appello ha valorizzato a tal fine il negativo comportamento processuale degli imputati.

In realtà, la sentenza ha pure evidenziato il vissuto dei medesimi, caratterizzato da diversi precedenti «anche di una certa rilevanza», oltre ad osservare che, con il loro esame dibattimentale, essi si sono limitati a reiterare ie falsità, cercando solo di aggiustare il tiro.

La motivazione sul punto può, dunque, ritenersi ampiamente sufficiente ed adeguata agli standards individuati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

5.4. Altrettanto dicasi in tema di pena, peraltro fissata in misura prossima al minimo (due anni e due mesi di reclusione, rispetto ad una forbice edittale tra i due ed i sei anni).

E' inammissibile, infatti, la censura che, nel giudizio dì cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alia gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili ì ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsa testimonianza, perché, deponendo nel processo a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermavano che la documentazione contabile aziendale di costui, custodita presso un magazzino in uso al Cavallini, fosse andata distrutta in seguito ad un'alluvione che aveva interessato l'immobile. 2. Il comune ricorso dei due imputati, avanzato per il tramite del loro difensore, denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione su quattro profili: /) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per lo svolgimento di una perizia, non potendo altrimenti ritenersi superate - al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - le conclusioni del consulente della difesa, secondo cui detto immobile sarebbe stato allagato per un'altezza di almeno venti centimetri; //) affermazione di responsabilità, nella parte in cui la sentenza ha valorizzato la dichiarazione di non sapere dove si trovasse la propria documentazione contabile, resa dal predetto Cuccato al curatore fallimentare: l'eventuale falsità di tale dichiarazione - deducono i ricorrenti - non implica necessariamente quella delle loro testimonianze e non può, perciò, essere valutata a loro sfavore; ///) diniego delle attenuanti generiche: sul punto mancherebbe una concreta motivazione, rilevandosi in sentenza soltanto un generico riferimento al comportamento negativo di essi ricorrenti; /V) misura della pena, giustificata anch'essa con un generico richiamo alla loro negativa personalità, in violazione del dovere di motivazione analitica in presenza di una pena superiore al minimo edittale. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte il difensore ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 5. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 5.1. Il primo è generico e manifestamente infondato: per un verso, infatti, si limita alla reiterazione della doglianza già proposta in appello, senza un minimo confronto critico con le ragioni che hanno condotto la Corte distrettuale a respingerlo; per l'altro, queste ultime si presentano logicamente ineccepibili, particolarmente là dove censurano il metodo dell'indagine tecnica di parte, che ha fondato le proprie conclusioni su un dato malcerto e non verificabile (le dichiarazioni, cioè, del vicino di casa sul livello raggiunto dall'acqua nella propria abitazione, posta su un diverso livello rispetto al locale in questione; senza contare che - come la sentenza evidenzia - lo stesso testimone aveva affermato che comunque l'acqua non era entrata in quel locale). t II 5.2. Il secondo è del tutto irrilevante, poiché le dichiarazioni del Cuccato, nel percorso argomentativo della Corte d'appello, hanno una valenza senza meno marginale, venendo richiamate solo ad ulteriore sostegno logico delle testimonianze del proprietario dell'immobile e del vicino di casa, su cui invece la decisione si fonda. 5.3. Il terzo motivo riesce ad essere contraddittorio nonostante la sua genericità, poiché lamenta l'assenza di motivazione in punto di attenuanti generiche, tuttavia subito dopo aver rammentato che la Corte d'appello ha valorizzato a tal fine il negativo comportamento processuale degli imputati. In realtà, la sentenza ha pure evidenziato il vissuto dei medesimi, caratterizzato da diversi precedenti «anche di una certa rilevanza», oltre ad osservare che, con il loro esame dibattimentale, essi si sono limitati a reiterare ie falsità, cercando solo di aggiustare il tiro. La motivazione sul punto può, dunque, ritenersi ampiamente sufficiente ed adeguata agli standards individuati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. 5.4. Altrettanto dicasi in tema di pena, peraltro fissata in misura prossima al minimo (due anni e due mesi di reclusione, rispetto ad una forbice edittale tra i due ed i sei anni). E' inammissibile, infatti, la censura che, nel giudizio dì cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alia gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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