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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11542/2022

Testo disponibile della fonte

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TTORIOCOLONNA 39, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA],LUCA R. PERFETTI e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], DEIPORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 11542/2022Data pubblicazione 08/04/2022nonché nei confrontiSO.RE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 7322/2020,depositata il 23/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. - L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (diseguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n.26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, MedicairCentro, Sapio, Vivisol) e, tra queste, la [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito anche solo “Vitalaire”), per aver concertato, nel periodo tra il2012 e il 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazionedell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione a quattroprocedure di gara bandite dalla ASL Milano 1, volte all’affidamento delservizio di ventiloterapia domiciliare (VTD).[OSCURATO:PERSONA] venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro1.410.887,00.2. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò il provvedimentodell’AGCM dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4477 del2018, accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio.3. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appelloda parte dell’AGCM, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7322del 23 novembre 2020, accoglieva, rigettando così, in riforma dellasentenza di primo grado, il ricorso originariamente proposto dallasocietà Vitalaire.2 di 4Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/20224. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laNumero di raccolta generale 11542/2022Vitalaire Italia [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione Daadta puubnb licsaoziloone, 08/04/2022articolato, motivo.Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con lequali ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimateAgenzia di Tutela della Salute della [OSCURATO:PERSONA] di Milano,ASUR March3e, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].5. – In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrenteha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 16marzo 2022 alla AGCM, del quale – in ragione della pendenza di ungiudizio di revocazione sulla sentenza impugnata e dell’esitofavorevole di analoghe iniziative giudiziarie intraprese da altre societàsanzionate con lo stesso provvedimento dell’AGCM - chiede che vengadichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA]:1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, enotificato alla AGCM, parte costituita nel presente giudizio dilegittimità, atto – sottoscritto dal legale rappresentante e da uno deidifensori unito di mandato speciale - con il quale la Vitalaire ItaliaS.p.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in attesa della definizionedel giudizio per revocazione della sentenza impugnata in questa sedee in ragione dell’esito favorevole di altre analoghe iniziative giudiziarienell’ambito del contenzioso relativo al provvedimento sanzionatorio n.26316/2016 dell’AGCM.Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia,nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte3 di 4Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/2022per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28Numero di raccolta generale 11542/2022maggio 2020, n. 10140).

Data pubblicazione 08/04/20222. – Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondocomma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito delladeclaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integraledelle spese del giudizio di legittimità.3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio delcontributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità(originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso dirinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensainteramente le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili, il 5 aprile 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTORIOCOLONNA 39, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA],LUCA R. PERFETTI e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], DEIPORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 11542/2022Data pubblicazione 08/04/2022nonché nei confrontiSO.RE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 7322/2020,depositata il 23/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. - L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (diseguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n.26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, MedicairCentro, Sapio, Vivisol) e, tra queste, la [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito anche solo “Vitalaire”), per aver concertato, nel periodo tra il2012 e il 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazionedell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione a quattroprocedure di gara bandite dalla ASL Milano 1, volte all’affidamento delservizio di ventiloterapia domiciliare (VTD).[OSCURATO:PERSONA] venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro1.410.887,00.2. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò il provvedimentodell’AGCM dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4477 del2018, accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio.3. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appelloda parte dell’AGCM, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7322del 23 novembre 2020, accoglieva, rigettando così, in riforma dellasentenza di primo grado, il ricorso originariamente proposto dallasocietà Vitalaire.2 di 4Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/20224. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laNumero di raccolta generale 11542/2022Vitalaire Italia [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione Daadta puubnb licsaoziloone, 08/04/2022articolato, motivo.Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con lequali ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimateAgenzia di Tutela della Salute della [OSCURATO:PERSONA] di Milano,ASUR March3e, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].5. – In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrenteha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 16marzo 2022 alla AGCM, del quale – in ragione della pendenza di ungiudizio di revocazione sulla sentenza impugnata e dell’esitofavorevole di analoghe iniziative giudiziarie intraprese da altre societàsanzionate con lo stesso provvedimento dell’AGCM - chiede che vengadichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA]:1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, enotificato alla AGCM, parte costituita nel presente giudizio dilegittimità, atto – sottoscritto dal legale rappresentante e da uno deidifensori unito di mandato speciale - con il quale la Vitalaire ItaliaS.p.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in attesa della definizionedel giudizio per revocazione della sentenza impugnata in questa sedee in ragione dell’esito favorevole di altre analoghe iniziative giudiziarienell’ambito del contenzioso relativo al provvedimento sanzionatorio n.26316/2016 dell’AGCM.Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia,nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte3 di 4Numero registro generale 11704/2021Numero sezionale 180/2022per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28Numero di raccolta generale 11542/2022maggio 2020, n. 10140). Data pubblicazione 08/04/20222. – Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondocomma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito delladeclaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integraledelle spese del giudizio di legittimità.3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio delcontributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità(originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso dirinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensainteramente le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili, il 5 aprile 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])4 di 4
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