CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 23868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18409/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dall ’avvocato An drea Barbuto ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nuele Massuoli e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 219 /2 0 18 del 27/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano di- nanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di ridu- zione delle disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA], padre e marito degli attori. In quest’ambito veniva disposto un sequestro giudiziario del patrimonio ereditario, tra cui una collezione di armi presso l’armeria 2di 4 - 18409 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Questi si costituiva in giudizio allegando di essere proprietario della collezione, per averla acquistata dal de cuius, ne chiedeva il dissequestro con risarcimento dei danni. Mentre la con- troversia principale veniva definita con una conciliazione, la causa re- lativa alla collezione di armi proseguiva tra gli attori e Sciurpi, una volta qualificata l’azione di quest’ultimo come rivendicazione. Le domande di Sciurpi sono state rigettate in primo e secondo grado per difetto di prova della compravendita. Ricorre in cassazione Sciurpi con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Pizziconi con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si deduce l’omessa applicazione della nor- mativa in materia di armi (l. 1452/1956, art. 38 r.d. 773/1931, d.lgs. 204/2010), in forza della quale «le armi sono beni mobili e il trasferi- mento dei medesimi si perfeziona sic et simpliciter c on la consegna e quindi il possesso». Con il secondo motivo si reiterano i parametri legislativi e la sostanza del primo motivo, in particolare sotto il profilo che tale normativa, al fine della cessione delle armi, prevede unicamente la compilazione di un apposito modulo presso le stazioni di polizia o dei carabinieri. Con il terzo motivo si reitera la sostanza dei primi due motivi, fa- cendo valere in particolare che dalla dichiarazione testimoniale dell’ad- detto di questura che ha ricevuto la denuncia ex art. 38 r.d. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) si desume il passaggio di proprietà delle armi da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 2. – I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente. Si mette tra parentesi la difettosa indicazione dei parametri legislativi, poiché la ragione più liquida concerne il merito. Sotto tale profilo, cia- scuno dei tre motivi non è fondato. 3di 4 - 18409 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA] ricorrente invoca una dichiarazione scritta del 2006 di [OSCURATO:PERSONA]- loni, ove egli «dichiara di avere cedutoall’armeria Sanvi’s le seguenti armi denunciate presso codesta amministrazione» (segue l’elenco delle armi), comunicata exart. 38 t.u.l.p.s. qualche giorno dopo alla Que- stura,e suppone che ciò generi un trasferimento della proprietà delle armi da Mataloni a Sciurpi. Lo escludonoperò gli accertamenti di fatto in primo e secondo grado, che non si espongono a censure in sede di giudizio di legittimità. In particolare, si segnalano: (a) la testimonianza dell’originaria convenuta Salatiello: «per la cessione gli accordi economici con l’armeria erano che a Mataloni venissero consegnati i soldi man mano che le armi fos- sero vendute a terzi»; (b) il difetto di qualsiasi indicazione del prezzo della compravendita. Inoltre, ad abundantiam, la denuncia ex art. 38 t.u.l.p.s. rivestefinalità amministrative di pubblica sicurezza e non ha alcun effetto sul piano del diritto civile, come è del resto confermato, ove mai ce ne fosse bisogno, dalla dichiarazione dell’impiegato della questura: «Cosa sia successo fisicamentedelle armi non posso saperlo, néposso sapere cosa vi sia stato a m onte della dichiarazione, cioè se vi sia stata una cessione, una donazione o meno:noi prendiamo sem- plicemente atto della dichiarazione sempre sotto il profilo amministra- tivo». In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccom- benza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, diun'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. 4di 4 - 18409 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella