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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13326/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10914/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rascia ( indirizzo di posta elettronica certificata: ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo diposta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:accertamento analitico induttivo –stu- dio di settore avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilian. 449 / 1 9 /20 22 , depositata il 20 . 1 .20 22 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia n. 449/19/2022,depositata il 20.1.2022 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Agrigento n. 179 / 1 /201 5 , la quale aveva ri- gettatoil ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accer- tamentocon cui l’Agenzia delle Entrate accerta va un maggior reddito diimpresa ai fini IRAP e IVA per il periodo d’imposta 20 07 , accerta- mentonell’ambito del quale veniva applicato lo studio di settore cor- rispondente al codice attività commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento,l'arredamento e di biancheria per la casa.

Il giudice d’appello confermava tale decisione tenuto conto del l’ab- normespesa per lavoro dipendente e la sproporzione dell'incremento delmagazzino rispetto al reddito d'impresa, e ritenendo che sussi- stesseroindizi gravi, precisi e concordanti di una ingiustificata situa- zionedi anormalità di ricavi, in relazione alla quale il contribuente nullaaveva addotto per giustificare in maniera logica e puntuale la bassaredditività dell'impresa per l'anno di imposta in esame .

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione i l contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso .

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’error in iudicando per viola- zione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con l. 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

L’intero corpo della censura ragiona solo in diritto e non fa mai riferimento alla sentenza di appello impugnata,mancando di individuarne sia il capo oggetto di impugnazione sia le ragioni specifiche di critica alla luce della de- cisione concretamente adottata.

3. Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione del d.l. n. 331 del 1993 per assenza del requisito delle gravi incongruenze ai sensi dell’art. 62 sexies atteso che lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli accertati con studio di settore si attesterebbe intorno al 15%.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. La doglianza si limita a riproporre argomentazioni di merito circa l’assenza di grave incongruenza tra dichiarazione e risultato dello studio, omettendo di impugnare l’accertamento fattuale del giudice d’appello cheha valutato il compendio probatorio traendone le con- seguenze con una motivazione logica.

Il giudice, tra l’altro, ha stabilitoa pag. 3 della sentenza: «E’ signifi- cativorammentare in questo grado di giudizio la gravità della ano- malia delle spese sostenute dal contribuente per il lavoro dipendente di un lavoratore a tempo pieno che genera nella contabilità una spesa annua pari ad euro 24.094,00 mentre il reddito di impresa dichiarato dal contribuente ammonterebbe ad euro 11.399,00, cioè a meno della metà della spesa da lavoro dipendente; ed è inutile aggiungere che tale grave incongruenza avalla le risultanze degli studi di settore, perché nessun operatore economico in regime di normalità è disposto ad accettare esborsi e spese da lavoro dipen- dente che non siano poi giustificati da un congruo ritorno economico in fase di percezione del reddito d'impresa.

Il giudice di primo grado ha poi apprezzato sfavorevolmente l'evidente ed oggettiva spropor- zione tra l'incremento del magazzino e le disponibilità finanziarie li- quide per l'anno d'imposta in questione; anche tale elemento, rap- portato in un quadrodi normalità economica, depone ad avallare le risultanze degli studi di settore a fronte dell'ingiustificato ed abnorme reddito d'impresa dichiarato dal contribuente».

4.2. Orbene, nel passaggio argomentativo sopra riprodotto la CTR conferma la sentenza di primo grado sulla base di un duplice pre- supposto fattuale, ulteriore allo scostamento tra dichiarazione e ri- sultanze dello studio di settore,emergente dal compendio probato- rio, chenon èstato specificamente contestato dal ricorrente nei limiti in cui ciò sia possibile, vista la doppia pronuncia di merito conforme, ossia l’ « abnorme spesa per lavoro dipendente e la sproporzione dell'incremento del magazzino rispetto al reddito d'impresa» ( ibi- dem).

Datali elementi il giudice ha tratto indizi « gravi, precisi e con- cordanti di una ingiustificata situazione di anormalità di ricavi, in re- lazione alla quale l'odierno appellante nulla ha saputo addurre in questo grado per giustificare in maniera logica e puntuale la bassa redditività dell'impresa per l'anno preso in esame» ( ibidem ) .

L’ac- certamento, in altri termini, secondo i giudici dei due gradi non è fondato solamente sullo scostamento tra dichiarazione e studio – grave o meno che sia -, ma su un compendio di elementi probatori che non sono stati scalfiti dal contribuente e lo studio ha avuto in questo contesto una funzione solo di quantificazione della misura dell’evasione, con conseguente inammissibilità del mezzo di impu- gnazione che non ha neppure compiutamente impugnato tale com- plessa ratio decidendiespressa dalla sentenza di appello.

5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna ilricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10914/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rascia ( indirizzo di posta elettronica certificata: ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo diposta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:accertamento analitico induttivo –stu- dio di settore avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilian. 449 / 1 9 /20 22 , depositata il 20 . 1 .20 22 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia n. 449/19/2022,depositata il 20.1.2022 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Agrigento n. 179 / 1 /201 5 , la quale aveva ri- gettatoil ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accer- tamentocon cui l’Agenzia delle Entrate accerta va un maggior reddito diimpresa ai fini IRAP e IVA per il periodo d’imposta 20 07 , accerta- mentonell’ambito del quale veniva applicato lo studio di settore cor- rispondente al codice attività commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento,l'arredamento e di biancheria per la casa. Il giudice d’appello confermava tale decisione tenuto conto del l’ab- normespesa per lavoro dipendente e la sproporzione dell'incremento delmagazzino rispetto al reddito d'impresa, e ritenendo che sussi- stesseroindizi gravi, precisi e concordanti di una ingiustificata situa- zionedi anormalità di ricavi, in relazione alla quale il contribuente nullaaveva addotto per giustificare in maniera logica e puntuale la bassaredditività dell'impresa per l'anno di imposta in esame . Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione i l contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’error in iudicando per viola- zione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con l. 29 ottobre 1993, n. 427. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. L’intero corpo della censura ragiona solo in diritto e non fa mai riferimento alla sentenza di appello impugnata,mancando di individuarne sia il capo oggetto di impugnazione sia le ragioni specifiche di critica alla luce della de- cisione concretamente adottata. 3. Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione del d.l. n. 331 del 1993 per assenza del requisito delle gravi incongruenze ai sensi dell’art. 62 sexies atteso che lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli accertati con studio di settore si attesterebbe intorno al 15%. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. La doglianza si limita a riproporre argomentazioni di merito circa l’assenza di grave incongruenza tra dichiarazione e risultato dello studio, omettendo di impugnare l’accertamento fattuale del giudice d’appello cheha valutato il compendio probatorio traendone le con- seguenze con una motivazione logica. Il giudice, tra l’altro, ha stabilitoa pag. 3 della sentenza: «E’ signifi- cativorammentare in questo grado di giudizio la gravità della ano- malia delle spese sostenute dal contribuente per il lavoro dipendente di un lavoratore a tempo pieno che genera nella contabilità una spesa annua pari ad euro 24.094,00 mentre il reddito di impresa dichiarato dal contribuente ammonterebbe ad euro 11.399,00, cioè a meno della metà della spesa da lavoro dipendente; ed è inutile aggiungere che tale grave incongruenza avalla le risultanze degli studi di settore, perché nessun operatore economico in regime di normalità è disposto ad accettare esborsi e spese da lavoro dipen- dente che non siano poi giustificati da un congruo ritorno economico in fase di percezione del reddito d'impresa. Il giudice di primo grado ha poi apprezzato sfavorevolmente l'evidente ed oggettiva spropor- zione tra l'incremento del magazzino e le disponibilità finanziarie li- quide per l'anno d'imposta in questione; anche tale elemento, rap- portato in un quadrodi normalità economica, depone ad avallare le risultanze degli studi di settore a fronte dell'ingiustificato ed abnorme reddito d'impresa dichiarato dal contribuente». 4.2. Orbene, nel passaggio argomentativo sopra riprodotto la CTR conferma la sentenza di primo grado sulla base di un duplice pre- supposto fattuale, ulteriore allo scostamento tra dichiarazione e ri- sultanze dello studio di settore,emergente dal compendio probato- rio, chenon èstato specificamente contestato dal ricorrente nei limiti in cui ciò sia possibile, vista la doppia pronuncia di merito conforme, ossia l’ « abnorme spesa per lavoro dipendente e la sproporzione dell'incremento del magazzino rispetto al reddito d'impresa» ( ibi- dem). Datali elementi il giudice ha tratto indizi « gravi, precisi e con- cordanti di una ingiustificata situazione di anormalità di ricavi, in re- lazione alla quale l'odierno appellante nulla ha saputo addurre in questo grado per giustificare in maniera logica e puntuale la bassa redditività dell'impresa per l'anno preso in esame» ( ibidem ) . L’ac- certamento, in altri termini, secondo i giudici dei due gradi non è fondato solamente sullo scostamento tra dichiarazione e studio – grave o meno che sia -, ma su un compendio di elementi probatori che non sono stati scalfiti dal contribuente e lo studio ha avuto in questo contesto una funzione solo di quantificazione della misura dell’evasione, con conseguente inammissibilità del mezzo di impu- gnazione che non ha neppure compiutamente impugnato tale com- plessa ratio decidendiespressa dalla sentenza di appello. 5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna ilricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unific
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