CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 27383/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche; la determinazione della pena nel minimo edittale rende inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA] ate