Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 14463/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4149-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NANI' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NANI' LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAVI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.4149/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/04/2024 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; CALABRO' SANTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], TINDAROGRASSO; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 735/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 718/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza dell’8 agosto 2018 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti, tutti lavoratori impegnati fin dal 1998/99 in progetti di pubblica utilità presso le amministrazioni locali come LSU, volta a conseguire il diritto alla stabilizzazione nei ruoli del MIUR, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, nonché al pagamento delle differenze retributive, a far tempo dal 2001 , con applicazione de gli incrementi retributivi via via previsti per il comparto Scuola;

2. la Corte territoriale, inquadrato il rapporto dei LSU entro l’ambito del lavoro precario con finalità socio-assistenziale e non in quello del rapporto di pubblico impiego, ed esclusa l’assimilabilità della prestazione a quella resa con rapporto di lavoro subordinato, riteneva insussistenti i presupposti per accedere alla richiesta di stabilizzazione alla luce dell’art. 8 della legge n. 124/1999,la quale, per il transito dei lavoratori ATA nel MIUR, richiedeva si trattasse di “personale di ruolo dipendente dagli enti locali”;

3. la domanda non trovava fondamento neanche nell’art. 45 comma 8 legge n. 144/1999 che, nel riservare una quota del 30% dei posti da coprire ai LSU, si riferiva ad un reclutamento comunque effettuato con specifiche procedure selettive, di tipo concorsuale, necessarie in materia di pubblico impiego;

4. il fatto, poi,che a partire dal 7/6/2001 i LSU erano stati coinvolti nei processi di stabilizzazione mediante procedure di terziarizzazione dei servizi oggetto del d.m. n. 65/2001 e che in forza di specifiche convenzioni stipulate dal MIUR con i consorzi di imprese erano stati assunti con contratti di diritto privato a tempo indeterminato presso le cooperative affidatarie, estromesse dal presente giudizio, rendeva “irrilevante” ogni valutazione, nei confronti dell’unico appellato MIUR, dei dedotti profili discriminatori in raffronto al personale della scuola (ATA), relativamente all’anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi, e ciò in quanto i ricorrenti erano estranei e non appartenevano, in ragione del processo di stabilizzazione loro applicato, all’ordinamento pubblicistico della scuola;

5. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi i ricorrenti in epigrafe, cui si è opposto con controricorso il MIUR;

6. con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti hanno dato atto dell’intervenuta stabilizzazione con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2020 in forza del citato decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 del Ministero dell’Istruzione e hanno dichiarato di insistere «nei motivi del ricorso ai soli fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio per i profili giuridici ed economici connessi e, in subordine al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni», con cessazione, nel resto, della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:

1. prima di procedere all’esame nel merito delle censure è necessario chiarire che le conclusioni formulate nella memoria depositata per conto dei ricorrenti in puntodi parziale cessazione della materia del contendere non possono trovare accoglimento; pacifica l’assenza di un vero e proprio accordo tra le parti in ordine alla definizione del giudizio, deve necessariamente trovare applicazione il principio per cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che risulti acquisito agli atti del giudizio il fatto – di cui le parti si diano reciprocamente atto (Cass.5 Sez.

L - Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014) -che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015); per contro, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere comporterà la necessità che il giudice valuti la suindicata idoneità medesima e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010); nella specie, l’allegata stabilizzazione nei ruoli del MIUR, senza conferma da parte del controricorrente, si traduce in unamanifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare le censure volte a ottenere l’annullamento della sentenza impugnata laddove ha negato la stabilizzazione, con le sole conseguenze che verranno specificate in seguito;

2. con il primo motivo si denuncia testualmente «violazione dell’art. 112 113, 115, 116 e dell’art. 132 c od . p roc . c iv .; violazione e falsa applicazione della legge n. 468/1997, della l egge n. 124/1999 , art. 8; della legge n. 388/2000, art. 78; del d.l gs. n. 81/2000; del d . m . n. 65/2001; violazione dell’art.2094 c od. civ., della l egge r eg . n. 24/2000, della legge reg. n. 21/2003, della legge reg.n. 17/2004 e della legge reg. n. 16/2006; violazione dei principi dell’ordinamento e omessa motivazione su fatti rilevanti ai fini del decidere (art.360 c od . p roc . c iv . comma 1 nn. 3,4, 5)»;la Corte d’appello erroneamente è partita dall’erroneo presupposto che i ricorrenti fossero LSU con un rapporto di tipo assistenziale, pur in presenza di fatti e documenti idonei a smentire tale assunto e che ricostruivano il percorso lavorativo attraverso i vari passaggi (nelle cooperative, neglienti locali, all’interno dell’ordinamento statale come collaboratori scolastici e, infine, presso imprese e società consorziate come lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato soggetti all’applicazione del c.c.n.l. del Terziario); la motivazione della sentenza impugnata sarebbe da considerare apparente,non dando conto degli elementi di fatto che sorreggevano il decisum, il quale aveva omesso l’esame di “fatti rilevanti” ai fini del decidere, tra cui l’esistenza di tutti i requisiti di legge per l’immissione nei ruoli dello Stato, il quale era l’effettivo fruitore delle prestazioni rese e il vero datore di lavoro dei LSU, sebbene assunti formalmente presso enti locali e imprese private;

3. il motivo è inammissibile; come chiarito da questa Corte, a Sezioni Unite , l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

Un., n. 23745 del 28/10/2020); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui puntualmente basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge e contiene un confuso riferimento alle norme violate, il che si traduce in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte; senza dire che parte ricorrente formula la propria censura adducendo, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma, anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica; ora, in disparte la dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass.23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, n. 9470);

4. con il secondo mezzo si deduce «violazione degli artt.112, 113, 115e 116 e dell’art. 132 c od . p roc . c iv .; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione dell’art . 16 della legge n. 56/1987, violazione dell’art. 97 C ost., violazione di Trattati, direttive e dei principi europei e delle sentenze della Corte di giustizia; omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere (art.360, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ.)»; secondo parte ricorrente non sarebbe necessario, ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001, il concorso pubblico per il reclutamento nell’amministrazione del personale di qualifiche inferiori, come quelle dei ricorrenti che svolgevano mansioni di pulizia nelle scuole, di qui il diritto all’immissione nei ruoli dello Stato con contratti a tempo indeterminato anche in applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e della direttiva europea 99/70/CE;

5. il motivo non si sottrae ai rilievi di cui al punto precedente e si appalesa, oltretutto, proprio perché volto a censurare la mancata stabilizzazione e/o trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l a stabilizzazione ( per come dedotta da parte ricorrente);

6. con il terzo motivo si denuncia «violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 132 cod. p roc . c iv . ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione della l egge n. 56/1987; disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 C ost. violazione di Trattati, direttive e dei principi dell’ordinamento europeo – violazione delle sentenze della Corte di giustizia UE ; violazione della direttiva n. 1999/70/CE; omessa motivazione su fatti rilevanti (art. 360 cod.proc. c iv . nn. 3, 4 e 5)»; i ricorrenti, fino al 2001 , erano stati assunti direttamente dallo Stato che, anche successivamente, aveva continuato ad utilizzarli, sia pure a mezzo di società intermediarie, con contratti reiterati e prorogati di anno in anno per lo svolgimento di mansioni di pulizia nelle scuole, per cui, a loro avviso, sussistevano i presupposti per l’applicazione della direttiva europea n. 1999/70/ CE e dell’[OSCURATO:PERSONA] sui contratti a tempo determinatoad essa allegato; l’inserimento nei ruoli dello Stato, mediante trasformazione dei rapporti di lavoro, poteva avvenire senza il concorso pubblico in relazione alla qualifica in concreto rivestita dai ricorrenti; la Corte d’appello aveva negato, senza motivare alriguardo, anche il diritto al risarcimento del danno in evidente violazione di un pacifico orientamento del giudice delle leggi;

7. il motivo, che non si sottrae anch’esso ai rilievi di cui ai punti precedenti, si mos tra , laddove ri volto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse , stante la deduzione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta stabilizzazione; la Corte d’appello, accertato il fatto che a partire dal 7/6/2001 i lavoratori «erano stati coinvolti nei processi di terziarizzazione dei sevizi secondo quanto previsto dal d.m. n. 65/2001» e che, sulla scorta di convenzioni tra il MIUR e i consorzi di imprese, «erano stati assunti con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto provato con le cooperative affidatarie», ha poi ritenuto “irrilevante”, proprio per le diversità dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro, il profilo della dedotta «discriminazione con il personale della scuola relativamente all’anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi» ( vedi a pag. 5 della sentenza impugnata); ebbene, la censura, che non si confronta col decisum, mira a propugnare inammissibilmente una diversa ricostruzione della fattispecie concreta mediante una deduzione che è da ritenere esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge, in quanto impinge (invero) nella tipica valutazione riservata al giudice del merito;

8. con il quarto, ed ultimo,motivo, si denuncia «violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 132 c od . p roc . c iv . ; violazione della l egge reg. n. 24/2000; della legge r eg . n. 20/2003; della l egge r eg . n. 16/2006, della l egge n. 75/2017 (art. 360 c od . p roc . c iv . , nn . 3,4, 5)»; si sostiene che il diritto alla stabilizzazione era stato sancito, da ultimo,dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e l’amministrazione pubblica aveva l’obbligo, in presenza di vacanzed’organico, di non più reiterare contratti a termine e di provvedere, dopo anni di precariato, alla stabilizzazione degli ex-LSU;

9. il motivo, che non si sottrae ai rilievi di cui ai punti precedenti, si appalesa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove volto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, a fronte della stabilizzazione di cui danno conto i ricorrenti nella loro memoria illustrativa;10. conclusivamente il ricorso dev’essere, nel complesso, dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito .

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4149-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NANI' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NANI' LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAVI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.4149/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; CALABRO' SANTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], TINDAROGRASSO; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 735/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 718/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza dell’8 agosto 2018 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti, tutti lavoratori impegnati fin dal 1998/99 in progetti di pubblica utilità presso le amministrazioni locali come LSU, volta a conseguire il diritto alla stabilizzazione nei ruoli del MIUR, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, nonché al pagamento delle differenze retributive, a far tempo dal 2001 , con applicazione de gli incrementi retributivi via via previsti per il comparto Scuola; 2. la Corte territoriale, inquadrato il rapporto dei LSU entro l’ambito del lavoro precario con finalità socio-assistenziale e non in quello del rapporto di pubblico impiego, ed esclusa l’assimilabilità della prestazione a quella resa con rapporto di lavoro subordinato, riteneva insussistenti i presupposti per accedere alla richiesta di stabilizzazione alla luce dell’art. 8 della legge n. 124/1999,la quale, per il transito dei lavoratori ATA nel MIUR, richiedeva si trattasse di “personale di ruolo dipendente dagli enti locali”; 3. la domanda non trovava fondamento neanche nell’art. 45 comma 8 legge n. 144/1999 che, nel riservare una quota del 30% dei posti da coprire ai LSU, si riferiva ad un reclutamento comunque effettuato con specifiche procedure selettive, di tipo concorsuale, necessarie in materia di pubblico impiego; 4. il fatto, poi,che a partire dal 7/6/2001 i LSU erano stati coinvolti nei processi di stabilizzazione mediante procedure di terziarizzazione dei servizi oggetto del d.m. n. 65/2001 e che in forza di specifiche convenzioni stipulate dal MIUR con i consorzi di imprese erano stati assunti con contratti di diritto privato a tempo indeterminato presso le cooperative affidatarie, estromesse dal presente giudizio, rendeva “irrilevante” ogni valutazione, nei confronti dell’unico appellato MIUR, dei dedotti profili discriminatori in raffronto al personale della scuola (ATA), relativamente all’anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi, e ciò in quanto i ricorrenti erano estranei e non appartenevano, in ragione del processo di stabilizzazione loro applicato, all’ordinamento pubblicistico della scuola; 5. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi i ricorrenti in epigrafe, cui si è opposto con controricorso il MIUR; 6. con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti hanno dato atto dell’intervenuta stabilizzazione con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2020 in forza del citato decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 del Ministero dell’Istruzione e hanno dichiarato di insistere «nei motivi del ricorso ai soli fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio per i profili giuridici ed economici connessi e, in subordine al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni», con cessazione, nel resto, della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. prima di procedere all’esame nel merito delle censure è necessario chiarire che le conclusioni formulate nella memoria depositata per conto dei ricorrenti in puntodi parziale cessazione della materia del contendere non possono trovare accoglimento; pacifica l’assenza di un vero e proprio accordo tra le parti in ordine alla definizione del giudizio, deve necessariamente trovare applicazione il principio per cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che risulti acquisito agli atti del giudizio il fatto – di cui le parti si diano reciprocamente atto (Cass.5 Sez. L - Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014) -che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015); per contro, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere comporterà la necessità che il giudice valuti la suindicata idoneità medesima e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010); nella specie, l’allegata stabilizzazione nei ruoli del MIUR, senza conferma da parte del controricorrente, si traduce in unamanifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare le censure volte a ottenere l’annullamento della sentenza impugnata laddove ha negato la stabilizzazione, con le sole conseguenze che verranno specificate in seguito; 2. con il primo motivo si denuncia testualmente «violazione dell’art. 112 113, 115, 116 e dell’art. 132 c od . p roc . c iv .; violazione e falsa applicazione della legge n. 468/1997, della l egge n. 124/1999 , art. 8; della legge n. 388/2000, art. 78; del d.l gs. n. 81/2000; del d . m . n. 65/2001; violazione dell’art.2094 c od. civ., della l egge r eg . n. 24/2000, della legge reg. n. 21/2003, della legge reg.n. 17/2004 e della legge reg. n. 16/2006; violazione dei principi dell’ordinamento e omessa motivazione su fatti rilevanti ai fini del decidere (art.360 c od . p roc . c iv . comma 1 nn. 3,4, 5)»;la Corte d’appello erroneamente è partita dall’erroneo presupposto che i ricorrenti fossero LSU con un rapporto di tipo assistenziale, pur in presenza di fatti e documenti idonei a smentire tale assunto e che ricostruivano il percorso lavorativo attraverso i vari passaggi (nelle cooperative, neglienti locali, all’interno dell’ordinamento statale come collaboratori scolastici e, infine, presso imprese e società consorziate come lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato soggetti all’applicazione del c.c.n.l. del Terziario); la motivazione della sentenza impugnata sarebbe da considerare apparente,non dando conto degli elementi di fatto che sorreggevano il decisum, il quale aveva omesso l’esame di “fatti rilevanti” ai fini del decidere, tra cui l’esistenza di tutti i requisiti di legge per l’immissione nei ruoli dello Stato, il quale era l’effettivo fruitore delle prestazioni rese e il vero datore di lavoro dei LSU, sebbene assunti formalmente presso enti locali e imprese private; 3. il motivo è inammissibile; come chiarito da questa Corte, a Sezioni Unite , l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui puntualmente basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge e contiene un confuso riferimento alle norme violate, il che si traduce in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte; senza dire che parte ricorrente formula la propria censura adducendo, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma, anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica; ora, in disparte la dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass.23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, n. 9470); 4. con il secondo mezzo si deduce «violazione degli artt.112, 113, 115e 116 e dell’art. 132 c od . p roc . c iv .; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione dell’art . 16 della legge n. 56/1987, violazione dell’art. 97 C ost., violazione di Trattati, direttive e dei principi europei e delle sentenze della Corte di giustizia; omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere (art.360, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ.)»; secondo parte ricorrente non sarebbe necessario, ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001, il concorso pubblico per il reclutamento nell’amministrazione del personale di qualifiche inferiori, come quelle dei ricorrenti che svolgevano mansioni di pulizia nelle scuole, di qui il diritto all’immissione nei ruoli dello Stato con contratti a tempo indeterminato anche in applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e della direttiva europea 99/70/CE; 5. il motivo non si sottrae ai rilievi di cui al punto precedente e si appalesa, oltretutto, proprio perché volto a censurare la mancata stabilizzazione e/o trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l a stabilizzazione ( per come dedotta da parte ricorrente); 6. con il terzo motivo si denuncia «violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 132 cod. p roc . c iv . ; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione della l egge n. 56/1987; disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 C ost. violazione di Trattati, direttive e dei principi dell’ordinamento europeo – violazione delle sentenze della Corte di giustizia UE ; violazione della direttiva n. 1999/70/CE; omessa motivazione su fatti rilevanti (art. 360 cod.proc. c iv . nn. 3, 4 e 5)»; i ricorrenti, fino al 2001 , erano stati assunti direttamente dallo Stato che, anche successivamente, aveva continuato ad utilizzarli, sia pure a mezzo di società intermediarie, con contratti reiterati e prorogati di anno in anno per lo svolgimento di mansioni di pulizia nelle scuole, per cui, a loro avviso, sussistevano i presupposti per l’applicazione della direttiva europea n. 1999/70/ CE e dell’[OSCURATO:PERSONA] sui contratti a tempo determinatoad essa allegato; l’inserimento nei ruoli dello Stato, mediante trasformazione dei rapporti di lavoro, poteva avvenire senza il concorso pubblico in relazione alla qualifica in concreto rivestita dai ricorrenti; la Corte d’appello aveva negato, senza motivare alriguardo, anche il diritto al risarcimento del danno in evidente violazione di un pacifico orientamento del giudice delle leggi; 7. il motivo, che non si sottrae anch’esso ai rilievi di cui ai punti precedenti, si mos tra , laddove ri volto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse , stante la deduzione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta stabilizzazione; la Corte d’appello, accertato il fatto che a partire dal 7/6/2001 i lavoratori «erano stati coinvolti nei processi di terziarizzazione dei sevizi secondo quanto previsto dal d.m. n. 65/2001» e che, sulla scorta di convenzioni tra il MIUR e i consorzi di imprese, «erano stati assunti con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto provato con le cooperative affidatarie», ha poi ritenuto “irrilevante”, proprio per le diversità dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro, il profilo della dedotta «discriminazione con il personale della scuola relativamente all’anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi» ( vedi a pag. 5 della sentenza impugnata); ebbene, la censura, che non si confronta col decisum, mira a propugnare inammissibilmente una diversa ricostruzione della fattispecie concreta mediante una deduzione che è da ritenere esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge, in quanto impinge (invero) nella tipica valutazione riservata al giudice del merito; 8. con il quarto, ed ultimo,motivo, si denuncia «violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 132 c od . p roc . c iv . ; violazione della l egge reg. n. 24/2000; della legge r eg . n. 20/2003; della l egge r eg . n. 16/2006, della l egge n. 75/2017 (art. 360 c od . p roc . c iv . , nn . 3,4, 5)»; si sostiene che il diritto alla stabilizzazione era stato sancito, da ultimo,dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e l’amministrazione pubblica aveva l’obbligo, in presenza di vacanzed’organico, di non più reiterare contratti a termine e di provvedere, dopo anni di precariato, alla stabilizzazione degli ex-LSU; 9. il motivo, che non si sottrae ai rilievi di cui ai punti precedenti, si appalesa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove volto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, a fronte della stabilizzazione di cui danno conto i ricorrenti nella loro memoria illustrativa;10. conclusivamente il ricorso dev’essere, nel complesso, dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito . Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 14463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris