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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 36420/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 38489-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 38489 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 18 luglio 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS averso l'avviso di addebito per il versamento di contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] e Commercianti dell'INPS in ragione del reddito conseguito in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA].; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle [OSCURATO:PERSONA] e Commercianti; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il Turina; _ che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il controrícorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la

I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 38489-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 38489 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 18 luglio 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS averso l'avviso di addebito per il versamento di contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] e Commercianti dell'INPS in ragione del reddito conseguito in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA].; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle [OSCURATO:PERSONA] e Commercianti; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il Turina; _ che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il controrícorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s
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